Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
il ricorrente, in qualità d’invitante, impugna il provvedimento n. V1216 del 25/10/2010 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata da M.N.H.;
Motivi della decisione
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Considerato, infatti, che il ricorso è stato notificato, in conformità a quanto richiesto dalla parte ricorrente, al Ministero dell’Interno che non ha emesso l’atto impugnato;
Considerato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al Ministero degli Esteri, indicato nell’epigrafe dell’atto introduttivo come parte intimata, quale amministrazione che ha adottato il gravato diniego di visto;
Considerato che l’omessa intimazione del Ministero degli Esteri comporta l’inammissibilità del ricorso mancando la rituale instaurazione del rapporto giuridico processuale;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione della parte intimata;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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