T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-02-2011, n. 1086 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente, in qualità d’invitante, impugna il provvedimento n. V1216 del 25/10/2010 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata da M.N.H.;
Motivi della decisione

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Considerato, infatti, che il ricorso è stato notificato, in conformità a quanto richiesto dalla parte ricorrente, al Ministero dell’Interno che non ha emesso l’atto impugnato;

Considerato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al Ministero degli Esteri, indicato nell’epigrafe dell’atto introduttivo come parte intimata, quale amministrazione che ha adottato il gravato diniego di visto;

Considerato che l’omessa intimazione del Ministero degli Esteri comporta l’inammissibilità del ricorso mancando la rituale instaurazione del rapporto giuridico processuale;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

Ritenuto di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione della parte intimata;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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