Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-02-2011, n. 4677 Custodia delle cose sequestrate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di P.W., indagato in ordine al delitto di ricettazione di due mobili antichi gemelli in legno intarsiato del 18^ secolo ricorre avverso l’ordinanza del Gip di Forlì in data 8.2.2010 che, su opposizione delle persone offese S.G. e S.A.C. ex art. 263 c.p.p., comma 5, ha dichiarato l’illegittimità del decreto di restituzione dei due mobili allo stesso P. adottato dal P.M. il 15.9.09 e disposto nuovamente il sequestro dei due comò ex art. 253 c.p.p..

Deduce che l’atto di opposizione al decreto di restituzione è tardivo in quanto proposto il 4.11.09 oltre il termine di legge.

Deduce inoltre il difetto assoluto di motivazione in quanto le esigenze probatorie sono comunque assicurate dal provvedimento di restituzione essendogli stato imposto sia di esibire la documentazione di proprietà sia di esibire le cose sequestrate ad ogni richiesta. Il ricorso deve essere rigettato alla luce del principio di legittimità che statuisce non essere applicabile, per analogia, al procedimento per la restituzione delle cose sequestrate disciplinato dall’art. 263 c.p.p., comma 5, il termine di dieci giorni previsto dall’art. 309 c.p.p. per la presentazione della richiesta di riesame (Cass. 3^ 20.1.2010 n. 10220, depositata 15.3.2010, rv. 246337).

Il provvedimento inoltre è idoneamente motivato per assicurare certezze probatorie in ordine alla individuazione dei beni di provenienza furtiva, individuazione resa certamente più agevole dal vincolo imposto anche per l’individuazione del soggetto avente diritto alla sua restituzione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *