T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-02-2011, n. 1085

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato avuto riguardo alla compiuta istruttoria svolta dal Consolato d’Italia in Karachi in via prodromica al diniego di visto di ingresso per lavoro autonomo adottato nei confronti del ricorrente e da questi impugnato;

CONSIDERATO che il provvedimento di diniego è motivato a causa del mancato possesso dei requisiti previsti dalla legge al fine del rilascio del detto visto e cioè quelli individuati dall’art. 26 del d.lgs. n. 268 del 1998, dall’art. 39 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dal punto 9 del D.I. 12 luglio 2000;

RILEVATO che avverso detta motivazione il ricorrente deduce:

– assenza e/o carenza di motivazione. Lamenta che da essa non è dato comprendere quale sia il requisito mancante effettivamente nella domanda presentata;

– eccesso di potere e violazione di legge. Premesso che egli aveva ottenuto dalla Questura di Brescia il nulla osta all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo anche alla luce della circostanza che il Comune di Brescia gli aveva rilasciato una licenza per "l’attività di agenzia di affari per la pubblicità, vendita di biglietti per pubblico spettacolo e di intermediazione di servizi fotografici" in data 10 novembre 2009, licenza poi revocatagli in quanto il permesso di soggiorno per motivi di giustizia penale (concessogli in quanto egli aveva sporto denuncia contro un soggetto che promuoveva lavoro nero utilizzando cittadini pakistani) aveva durata temporanea e non poteva essere convertito in altro titolo di soggiorno (nota della Questura di Brescia del 18 maggio 2010), l’interessato rappresenta che lo straniero deve dimostrare: di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia e la Camera di Commercio di Brescia ha indicato in E. 76.000 la somma necessaria, somma che una Banca di Brescia sarebbe disposta a finanziargli; deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività mediante iscrizione in apposito registro ed il Comune di Brescia, quando gli ha revocato la licenza, ha specificato che qualora egli ottenesse il permesso di soggiorno poteva presentare una dichiarazione di inizio attività; deve dimostrare di avere idonea sistemazione alloggiativa ed egli risiede a Rovato e di disporre di adeguato reddito annuo;

AVUTO riguardo alla compiuta relazione del Consolato d’Italia in Karachi e dalla quale risulta che il visto è stato negato in quanto:

1) il ricorrente pur risiedendo in Italia non mantiene alcuna attività imprenditoriale di interesse per l’economia italiana, non sviluppando la sua attività alcuna significativa capacità di investimento e di progressivo ampliamento della propria capacità imprenditoriale;

2) ha prodotto a sostegno della sua domanda l’attestazione della C.C.I.A, di Brescia del 30 luglio 2010 vistata dalla Questura di Brescia che l’attività di agenzia di affari la disponibilità economica è di E. 76.000, corredandola anche del Nulla Osta provvisorio di quell’Ufficio di Polizia, soddisfacendo quindi la dimostrazione della astratta capacità di svolgere una determinata attività di cui all’art. 39, commi 3 e 5 del d.P.R. n. 394 del 1999 e del D.I. 12 luglio 2000 punto 9, II, comma 2;

3) non ha dimostrato che non sussistono motivi ostativi al rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi per l’esercizio di una determinata attività, perché ha prodotto una visura camerale per altra attività completamente diversa da quella di intermediazione di affari di pubblicità, trattandosi di "agenzia di affari per il commercio e l’esposizione di opere d’arte per conto terzi";

4) quanto all’idoneo alloggio l’interessato ha prodotto una comunicazione di ospitalità di un connazionale corredandola della sola carta di identità di questi, senza allegare permesso di soggiorno dell’ospitante, né il titolo di proprietà o altro elemento atto a valutare l’idoneità dell’abitazione ad ospitare più persone, quindi in mancata ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del d.lgs. 268 del 1998 e del D.I. 12 luglio 2000, punto 9, II, comma 5, sub a);

5) La capacità finanziaria è dimostrata astrattamente dalla attestazione della Camera di Commercio in base alla quale si specifica che occorrono E.76.000 per svolgere l’attività di "agenzia di affari per la pubblicità, vendita di biglietti ed altro" in mancata ottemperanza anche in questo caso dell’art. 26, comma 2 del d.lgs. n. 268 del 1998;

6) Ed infine quanto al reddito il ricorrente documenta un reddito annuo per il 2009 di Euro 130 inferiore al livello minimo previsto dalla legge ed in particolare dall’art. 26, comma 3 del decreto legislativo e dell’art. 9 del decreto interministeriale più volte menzionati;

CONSIDERATO che pertanto le doglianze di parte ricorrente appaiono smentite in fatto, con speciale riferimento alla seconda, laddove pure il difetto di motivazione, per primo dedotto, non appare condivisibile alla luce della giurisprudenza della sezione che pone in evidenza la vincolatezza del provvedimento di diniego di visto (TAR Lazio, sezione I ter, 9 settembre 2009, n. 8425) con la conseguenza che alla stregua dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 il giudice non può più adottare l’annullamento del provvedimento per vizi formali, laddove non sia palese che il suo contenuto dispositivo avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, mentre, per le superiori considerazioni tale prova non appare, nel caso, raggiunta;

RITENUTO che, pertanto, il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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