Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-02-2011, n. 4676

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di M.A. ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di L’Aquila in data 4.2.2010 che ha dichiarato inammissibile l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 27.9.07 che ha riconosciuto il prevenuto colpevole del reato di tentata estorsione e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni 1 mesi 1 giorni 10 di reclusione ed Euro 200 di multa.

La Corte territoriale ha ritenuto la genericità dell’appello con cui si chiede la riduzione della pena definita eccessiva, previa dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante.

Il ricorrente deduce violazione di legge rilevando che l’appello non può essere qualificato generico in quanto sono state esposte le ragioni a sostegno del gravame indicate nella "disarmante modestia delittuosa della vicenda contestata".

Il ricorso è infondato.

Il requisito della specificità dei motivi impone alla parte impugnante di indicare sia le censure mosse alla decisione impugnata, che gli elementi posti a base delle censure stesse (Cass. 6, 1.6.98 n. 6383, c.c. 9.3.98, rv. 210904; Cass. 1, 24 7 92 n. 8374, ud.

14.5.92, rv. 191439). Con l’appello si è dedotto assertivamente la "disarmante modestia delittuosa della vicenda", ma nessuna argomentazione è stata spesa al riguardo per evidenziare gli elementi di fatto che sostengono il gravame e ciò in violazione dell’espresso disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) che prescrive che i motivi di impugnazione siano corredati "con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Le generiche affermazioni di modestia delittuosa possono adattarsi alla impugnativa di una qualunque sentenza e non hanno alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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