Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-02-2011, n. 4643

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di D.R.A. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di ricettazione di un ciclomotore ( art. 648 c.p.).

Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per essere il fatto stato qualificato come ricettazione e non anche come furto commesso il giorno precedente, come dichiarato dal coimputato M., passeggero sul ciclomotore condotto dal D.R., all’udienza del 23.9.05. Espone che lo stretto contesto temporale tra furto e rinvenimento del ciclomotore in possesso del prevenuto in una località limitrofa costituisce un dato logicamente evidenziante che il furto è stato posto in essere dal medesimo D.R..

Il ricorso, che si sostanzia in censure sull’apparato motivazionale della decisione, è manifestamente infondato. Al riguardo l’indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6, 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv.

207944, Dessimone). Non è quindi consentito un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito che ha debitamente considerato che il prevenuto non ha mai indicato le specifiche modalità di tempo e di luogo di ricezione del motociclo, nè ha mai ad alcuno dichiarato di essere l’autore del furto, con ciò debitamente applicando il principio di legittimità che statuisce che la consapevolezza di avere ricevuto un bene proveniente da delitto è idoneamente provata in forza dell’omessa o non attendibile indicazione relativa alla provenienza della cosa ricevuta, circostanza che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento logicamente spiegabile con un acquisto di mala fede (Cass. 2, 13.3.97 n. 2436, ud. 27.2.97, rv. 207313; Cass. 2, 16.3.92 n. 2804, ud. 5.7.91, rv. 188130). Inoltre, ai fini della valutazione corretta dei dati temporali della vicenda, va rilevato che le due sentenze di merito hanno accertato che i due furono sorpresi a bordo del ciclomotore rubato il giorno 21.12.00 dinanzi l’ospedale di (OMISSIS) la sera del successivo (OMISSIS) alle ore 20 nel centro di (OMISSIS) e che il M. non ha reso, al pari del ricorrente, immediate dichiarazioni alla P.G..

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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