Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
il ricorrente impugna l’ordinanza prot. n. 31401 del 13/08/10 con cui il Comune di Grottaferrata ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto, destinato ad uso abitativo, di forma rettangolare di mq. 92,20 ed avente altezza fuori terra di mt. 3,23, di due volumi tecnici in muratura e nell’esecuzione di movimenti terra con creazione di un camminamento in piano per una superficie di mq. 39,00;
Motivi della decisione
il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che con la prima censura il ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto l’opera realizzata avrebbe natura pertinenziale e potrebbe essere assentita con una mera denuncia d’inizio di attività;
Ritenuta l’infondatezza del motivo in questione in quanto le dimensioni del manufatto realizzato (oltre 90 mq.) e la sua configurazione quale organismo avente autonoma destinazione e funzionalità inducono ad escludere la natura pertinenziale dello stesso e a qualificarlo come "nuova costruzione" ex art. 3 d.p.r. n. 380/01 con conseguente necessità del permesso di costruire per la realizzazione dello stesso;
Ritenuta, poi, l’inaccoglibilità del secondo motivo con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 27 e 37 d.p.r. n. 380/01, 7 l. n. 241/90 ed il vizio di eccesso di potere perché la demolizione non sarebbe stata preceduta dall’accertamento del competente organo tecnico e dalla comunicazione di avvio del procedimento all’interessato e, in ogni caso, non terrebbe conto dell’irrilevanza, a fini edilizi ed urbanistici, del manufatto realizzato in conseguenza della natura pertinenziale dello stesso;
Considerato, in particolare, che quanto evidenziato con riferimento al primo motivo induce ad escludere la natura pertinenziale dell’opera e la conseguente irrilevanza edilizia ed urbanistica della stessa;
Rilevato, inoltre, che gli ulteriori vizi prospettati, per la loro natura procedimentale, sono inidonei a comportare l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato, così come previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso, di cui si è dato atto in precedenza;
Ritenuto, poi, irrilevante ogni riferimento (contenuto nel ricorso e nella consulenza allegata allo stesso) circa un possibile pregiudizio derivante dalla demolizione;
Considerato, infatti, che tale pregiudizio costituisce circostanza non provata e in contrasto con il dedotto carattere pertinenziale dell’opera e, comunque, non ostativa all’applicazione della sanzione in considerazione della norma correttamente applicata alla fattispecie dall’amministrazione (art. 31 e non 33 d.p.r. n. 380/01);
Considerato che con il terzo motivo il ricorrente prospetta la possibilità di presentare istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 in relazione alle disposizioni del P.R.G. che consentono nella zona l’edificazione di garage interrati;
Ritenuta l’infondatezza della censura in esame in quanto l’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01, nella fattispecie nemmeno presentata, non influisce sulla validità ed efficacia dell’ordinanza di demolizione in assenza di uno specifico riferimento normativo in tal senso;
Considerato, per altro, che la costruzione realizzata è destinata ad uso abitativo e, quindi, non può ritenersi consentita dallo strumento urbanistico invocato dal ricorrente che fa riferimento a garages;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che nessuna statuizione deve essere emessa in relazione alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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