Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-02-2011, n. 4642 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di C.A. propone ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sopra indicata pronunciata dopo la disposizione di procedere con rito immediato. Deduce violazione di legge in ordine alla omessa considerazione della sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., indicando elementi asseritamente non coincidenti con la riconosciuta responsabilità.

Il ricorso è inammissibile. Le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione (Cass. 6, 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471). L’obbligo di motivazione da parte de giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e della congruità della sanzione proposta con l’accordo della parti (Cass. 28.2.00, P.M., in proc. Cricchi) e quindi anche dell’effettuato controllo in ordine alla applicabilità nella concreta fattispecie del disposto dell’art. 129 c.p.p., che peraltro nel caso in esame il giudice ha analiticamente considerato.

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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