Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-03-2011, n. 6159 Notificazione a mezzo posta Relata di notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova pronunciando ex art. 420 bis c.p.c., in ordine alla domanda proposta da S.E. nei confronti della società Rete Ferroviaria Italiana avente ad oggetto la condanna di quest’ultima al computo nell’anzianità utile alla maturazione degli scatti di anzianità del periodo lavorato in regime contratto di formazione e lavoro, dichiarava la nullità della clausola di cui al punto 7.5 dell’accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e della corrispondente clausola prevista dall’accordo sindacale 7 luglio 1995 nella parte in cui prevedevano la non computabilità del periodo lavorato in esecuzione di contratto formazione e lavoro nell’anzianità di servizio utile alla maturazione degli scatti di anzianità.

Avverso tale decisione la società predetta ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

La parte intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unica censura la parte ricorrente deduce violazione della L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 2110 e 212 c.c., degli artt. 36 e 39 Cost., della L. n. 1204 del 1971, artt. 6 e 7 e L. n. 25 del 1955, art. 19 nonchè del punto 7.5 dell’accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e punto 5.2 dell’accordo nazionale 7 luglio 1995.

Il ricorso è inammissibile.

Invero le S.U. di questa Corte con sentenza n. 627/08, nel comporre il contrasto insorto in senso alle sezioni semplici della stessa Corte, hanno sancito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.

Applicando questo principio, al quale il Collegio ritiene di dare continuità giuridica, al caso di specie emerge che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, non risulta, e allegato al ricorso, e depositato successivamente, e prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ.. Conseguentemente stante l’assenza, e di attività difensiva da parte dell’intimato, e di richiesta, nell’odierna udienza, da parte del ricorrente di essere rimesso in termine per il deposito dell’avviso, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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