Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-02-2011, n. 4730 Riabilitazione e cura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 14/4/2010 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova in casi particolari avanzata da L.G. sia perchè non corredata dalla richiesta documentazione, sia perchè non emergeva essere attuale lo stato di tossicodipendenza.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato con atto del 25/5/2010 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi in particolare l’indebita disattenzione sul fatto che era in atti idonea documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza e l’inaccettabilità della sostituzione del Tribunale agli organi competenti deputati all’accertamento dello stato di tossicodipendenza.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che colgano nel segno le censure di omessa, o disattenta ed incompleta, valutazione documentale articolate in ricorso nei confronti della impugnata ordinanza. Il Tribunale di Sorveglianza di Potenza, infatti, ha ritenuto che fosse assorbente della sua altrimenti doverosa valutazione di idoneità del proposto programma terapeutico la constatazione della inesistenza, agli atti ed allo stato, di una persuasiva prova della attualità dello stato di tossicodipendenza del richiedente. Ma detta valutazione – come denunziato – appare viziata tanto da illogicità quanto da omessa considerazione di atti. Sotto il primo profilo, infatti, è illogico affermare che lo stato di tossicodipendenza inequivocabile alla data di inizio della espiazione pena (18/3/2006) ed il giorno innanzi debitamente accertato, come attestato dal certificato 24/8/2009 della ASL di Napoli, sia "presumibilmente scomparso" con la permanenza nel contesto carcerario, semmai potendosi presumere esattamente il contrario; ed è altrettanto illogico, poi, affermare che una conclusione rassegnata il 6/2/2009 dalla psicologa del SERT della ASL sulla opportunità del reinserimento del L. in una comunità terapeutica abbia omesso di valutare la oggettiva sussistenza della premessa per indicare un "idoneo" programma quale quello proposto e cioè la condizione di tossicodipendenza, quasi che la predetta relazione della psicologa avesse solo registrato la motivazione in tal senso del detenuto.

Sotto il secondo profilo, infine, risulta del tutto omessa la valutazione, ai fini della questione della negata "attualità" delle attestazioni in atti del SERT di Potenza alle date del 20/11/2009 e del 31/8/2010, del fatto che dette attestazioni di idoneità del programma afferivano ad una ben individuata proposta terapeutica, con la conseguenza che ove la valutazione fosse stata formulata, come ben possibile, a misura della situazione del L., da essa sarebbe stato doveroso trarre argomenti per ritenere attuale la condizione ad elidere la quale era formulata la proposta di programma.

Su tali premesse va quindi accolto il ricorso con rinvio allo stesso Ufficio perchè riesamini l’istanza valutando, senza incorrere nei denunziati errori, la condizione di tossicodipendenza prospettata e quindi, ed all’esito, l’idoneità del programma proposto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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