Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-02-2011, n. 4729 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 25/3/2010 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato l’impugnazione proposta da G.M. avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che, non ritenendo la misura della libertà vigilata sufficiente ad arginare la pericolosità sociale del G., che aveva violato le prescrizioni impostegli con la detta misura, aveva sostituito tale misura con quella della assegnazione ad una casa di lavoro per anni uno. Il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva fondato il giudizio di aggravamento della pericolosità sociale su elementi di fatto non contestati dal G. e che non vi era alcuna pertinenza tra i presupposti per la sottoposizione alle misure di prevenzione ex L. n. 1423 del 1956 e quelli richiesti dal codice per la declaratoria di pericolosità sociale ai fini dell’applicazione di misure di sicurezza.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il G. con atto del 3/5/2010 deducendo la omessa valutazione del motivo di appello con il quale si era posta la questione della sussistenza dei presupposti per l’aggravamento della misura di sicurezza.
Motivi della decisione

Il ricorso – affidato a censure totalmente inconsistenti o radicalmente irricevibili – deve essere dichiarato inammissibile.

Da un canto, infatti, appare manifestamente infondato accusare il Tribunale di aver convalidato una trasformazione peggiorativa della misura non consentita dalla legge, essendo invece rimesso al magistrato di sorveglianza trarre dalla violazione degli obblighi imposti con la misura di sicurezza della libertà vigilata argomento fondato per ritenere peggiorata la pericolosità sociale e per imporre un aggravamento della misura (cfr. Cass. sent. n. 29859/2009).

Dall’altro canto gli indici che il Tribunale ha ravvisato per ritenere congruo e logico il giudizio di aggravamento sono le indicate violazioni della prescrizione e l’adottato fermo di P.G. disposto l’1.12.2009, indici che il ricorso contesta non già per assenza di veridicità o per illogicità della correlata valutazione ma soltanto, inammissibilmente, per una supposta scarsa indicatività dell’incremento della pericolosità sociale. Dalla inammissibilità del ricorso derivano le conseguenze di legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente G. M. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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