Corte Costituzionale, Sentenza n. 201/2012, In tema di procedure per l’autorizzazione sismica edilizia nella regione Molise

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 25-7-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 4,
comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25
(Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la
relativa vigilanza, nonche’ per la prevenzione del rischio sismico
mediante la pianificazione urbanistica), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-15 novembre 2011,
depositato in cancelleria il successivo 21 novembre ed iscritto al n.
137 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore
Sergio Mattarella;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita’ costituzionale, in riferimento all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, dell’art. 4, comma 3, della legge della
Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per
l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa
vigilanza, nonche’ per la prevenzione del rischio sismico mediante la
pianificazione urbanistica), pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 25 del 16 settembre del 2011.
La disposizione censurata ha il seguente contenuto: «Qualsiasi
modifica strutturale che comporti, rispetto al progetto depositato,
modifiche delle dimensioni lineari dei singoli elementi strutturali
superiori al 20 per cento e trasversali superiori al 15 per cento
deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare
preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso
riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica planimetrica
che comporti la variazione delle caratteristiche meccaniche del
terreno proprie del sito originario o una variazione significativa
della pericolosita’ sismica del sito deve essere oggetto di variante
progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente
legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi
modifica architettonica che comporti un diverso approccio, una
diversa applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi
superiore al 20 per cento rispetto al progetto depositato deve essere
oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel
rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto
principale. Le modifiche strutturali, planimetriche ed
architettoniche che restano al di sotto o nell’ambito dei limiti
previsti nel presente comma comportano, nell’ambito delle
responsabilita’ proprie della direzione dei lavori, l’obbligo del
deposito della verifica strutturale».
L’Avvocatura dello Stato censura tale intera disposizione in
relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo
Stato una potesta’ normativa concorrente in materia di protezione
civile, facendo particolare riferimento a quanto previsto dai periodi
terzo e quarto del comma in questione. Secondo il ricorrente,
infatti, l’art. 88 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia –
Testo A), prevede quale principio fondamentale che il potere di
derogare all’osservanza delle norme tecniche relative alla
costruzione nelle zone sismiche spetti soltanto al Ministro per le
infrastrutture e i trasporti. Il punto 8.4.1, lettera c), del d.m. 14
gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni), dispone che qualsiasi modifica con incrementi dei
carichi globali superiori al 10 per cento del progetto originario
richiede la valutazione di sicurezza.
La norma regionale censurata, invece – imponendo l’obbligo di
redazione della variante al progetto originario nella sola ipotesi di
modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiori
al 20 per cento – avrebbe introdotto una deroga alla disciplina
statale riguardante le zone sismiche, violando il principio
fondamentale di cui al menzionato art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001.
A sostegno di tale ricostruzione, l’Avvocatura dello Stato
richiama le sentenze di questa Corte n. 254 del 2010 e n. 182 del
2006, le quali hanno riconosciuto che l’art. 88 citato costituisce
espressione di un principio fondamentale ed hanno stabilito che il
complesso delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone
sismiche costituisce una normativa unitaria per tutto il territorio
nazionale.
2.- La Regione Molise non si e’ costituita nel giudizio davanti a
questa Corte.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale, in riferimento all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, dell’articolo 4, comma 3, della legge
della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per
l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa
vigilanza, nonche’ per la prevenzione del rischio sismico mediante la
pianificazione urbanistica).
In particolare, la seconda parte dell’impugnata disposizione – la
quale, nei periodi terzo e quarto, prevede, in caso di modifica
architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20
per cento, l’obbligo di redazione di una variante progettuale, da
depositare preventivamente con riferimento al progetto originario,
restando le modifiche inferiori a detto limite soggette al deposito
della sola verifica strutturale nell’ambito delle responsabilita’
proprie della direzione dei lavori – violerebbe il parametro
costituzionale richiamato, ponendosi in contrasto con il principio
fondamentale di cui all’art. 88 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia – Testo A). Tale disposizione, infatti, consente
soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti, all’esito
di apposita istruttoria, la possibilita’ di concedere deroghe
all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone
considerate sismiche; norme tecniche le quali, dettate con d.m. 14
gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni), impongono di procedere alla preventiva valutazione
della sicurezza in presenza di variazioni che comportino incrementi
dei carichi globali superiori al 10 per cento (punto 8.4.1, lettera
c).
2.- La questione e’ fondata.
La normativa regionale impugnata, occupandosi degli interventi
edilizi in zone sismiche e della relativa vigilanza, rientra nella
materia della protezione civile, oggetto di competenza legislativa
concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
La disposizione dell’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001,
richiamata dall’Avvocatura dello Stato nell’odierno ricorso,
riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
come si e’ detto, la possibilita’ di concedere deroghe all’osservanza
delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche;
e questa Corte, nella sentenza n. 254 del 2010, ha gia’ precisato che
simile previsione – dettata allo scopo di garantire «una disciplina
unitaria a tutela dell’incolumita’ pubblica, mirando a garantire, per
ragioni di sussidiarieta’ e di adeguatezza, una normativa unica,
valida per tutto il territorio nazionale» – costituisce la chiara
espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche
per le Regioni.
Ne consegue che le previsioni dettate dalle norme tecniche
contenute nel d.m. 14 gennaio 2008 non sono derogabili da parte delle
Regioni. Il punto 8.4.1, lettera c), di tali norme tecniche, relativo
alle costruzioni esistenti nelle aree sismiche, fissa il limite del
10 per cento per le variazioni che comportino incrementi di carico
globali, al di sopra del quale occorre procedere alla valutazione
della sicurezza. La disposizione regionale impugnata, invece, impone,
nel suo terzo periodo, l’obbligo della variante progettuale, da
denunciare preventivamente con espresso riferimento al progetto
principale, soltanto per le modifiche architettoniche che comportino
un incremento dei carichi superiore al 20 per cento e, nel quarto
periodo, prevede che, al di sotto o nell’ambito dei limiti indicati,
sia sufficiente, «nell’ambito delle responsabilita’ proprie della
direzione dei lavori», il deposito della verifica strutturale. La
norma, in tal modo, si pone in contrasto con un principio
fondamentale dettato dalla normativa statale.
La disposizione censurata, contenuta nel terzo e nel quarto
periodo, dell’impugnato comma 3 dell’art. 4, e’, quindi,
costituzionalmente illegittima. Va affermata, di conseguenza, ai
sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
l’illegittimita’ costituzionale anche del primo e del secondo periodo
del medesimo comma 3; essi, infatti, privati del riferimento al
quarto periodo, rimarrebbero incompleti e privi di possibilita’ di
applicazione e, comunque, dispongono, anche detti periodi,
nell’ambito di previsioni derogatorie riservate alla competenza
statale.
3.- Va, pertanto, dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 4, comma 3, della legge reg. Molise n. 25 del 2011, per
violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 4, comma
3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25
(Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la
relativa vigilanza, nonche’ per la prevenzione del rischio sismico
mediante la pianificazione urbanistica).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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