Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-03-2011, n. 6155 Rai

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione, notificato il 14.06.2001, F. L., figlia di F.P., giornalista dipendente della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. deceduto il (OMISSIS), chiedeva che il Tribunale di Roma provvedesse alla ripartizione tra gli eredi ex art. 2122 cod. civ. del trattamento di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva di preavviso.

L’atto veniva notificato a B.H.M., che aveva contratto matrimonio con F.P. dichiarato cessato il (OMISSIS); a V.E., che aveva sposato in secondo nozze lo stesso F.; ai figli di costoro il F.G.P. e F.M.P., nonchè alla RAI. Si costituivano in giudizio la B.H., la V., F.G.P. e M.P.;

interveniva in giudizio F.A.P., che proponeva nei confronti delle altre parti le domande avanzate da F. L..

Si costituiva anche la RAI, che chiedeva in via riconvenzionale di condannare gli eredi di F.P. al pagamento di complessive L. 650.051.438, con compensazione di tale importo con le somme da essa società dovute per TFR; eccepiva altresì carenza di legittimazione passiva rispetto all’indennità sostitutiva di preavviso, sostenendo che al pagamento di tale indennità era tenuto l’INPGI-Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti Italiani.

2. All’esito il Tribunale di Roma con sentenza n. 644 del 2004 così provvedeva: a) dichiarava che la RAI era tenuta a corrispondere a tutte le altre parti la somma di L. 177.262.227 (pari ad Euro 91.548,30), così determinata al lordo delle imposte, per il TFR con il proprio dipendente F.P., ripartita nella misura di 1/5 ciascuno a favore di F.L., A., G.P. e M.P., gli ultimi due minori in persona della genitrice V.E., nonchè nella misura pari al 53% di 1/5 a V. E. e del 47% dello stesso quinto a B.H.M.; b) ordinava alla RAI di pagare a ciascuno degli aventi diritto le somme come determinate, oltre accessori, previo assolvimento degli obblighi di legge fiscale a carico della debitrice; c) rigettava la domanda riconvenzionale della RAI e dichiarava la stessa priva di legittimazione passiva in ordine all’indennità sostitutiva del preavviso, cui era tenuto l’NPGI nei confronti dei superstiti.

3. Contro la decisione di primo grado proponeva appello principale B.H.M., che deduceva erronea applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis al caso di specie.

Proponevano appello incidentale F.L. e A.P. in ordine alla statuizione di difetto di legittimazione passiva della RAI con riguardo all’indennità sostitutiva di preavviso.

Proponevano appello incidentale V.E., anche nella qualità di esercente la potestà sulla minore F.M.P., ed anche F.G.P., che: – deducevano la mancanza di titolo da parte di B.H.M. ad avanzare pretese con riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis per avere il Tribunale ecclesiastico dichiarato la nullità del matrimonio contratto dalla stessa con F.P.;

-l’erroneità del riparto del trattamento di fine rapporto operato dal primo giudice, giacchè la convivenza di B.H.M. con F.P. era durata soltanto dieci anni, mentre quella tra essa V. e lo stesso F. era iniziata fin dal 1980 fino al decesso di quest’ultimo. Da parte sua la RAI eccepiva l’inammissibilità del gravame, per avere l’appellante principale notificato precetto senza riserva di appello.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 7351 del 2006, in parziale riforma della decisione impugnata, confermata nel resto, dichiarava la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. tenuta al pagamento, in favore di F.A.P. e di F. L., della somma ulteriore, riferita a ciascuno di tali appellanti incidentali, di Euro 40.211,00, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito, e condannava tale società al pagamento, in favore degli stessi appellanti incidentali, al pagamento di detta somma. B.H.M. ricorre per cassazione con un motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

La RAI resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, contrastato con controricorso da F.L. e A. P..

Resiste anche V.E. con controricorso, contenente ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Va dichiarata l’inammissibilità per intempestività del ricorso incidentale (RG n. 25370/07) proposto da V.E., per essere stato depositato in cancelleria il 19 ottobre 2007, ossia quando era scaduto il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso a B.H., avvenuta il 6 settembre 2007. 3. Infondato è poi il ricorso principale (RG 21468/07) proposto da B.H..

In primo luogo può condividersi la statuizione della sentenza impugnata in punto di legittimazione passiva degli eredi di F. P., atteso che, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass. n. 4867 del 2006), correttamente è stato affermato che, in caso di successione mortis causa, l’eredità è onerata ex lege della quota del trattamento di fine rapporto.

Nè coglie nel segno l’altra censura circa l’erroneo accertamento del TFR con riguardo alla percentuale di spettanza nella misura del 40% della L. n. 8898 del 1970, ex art. 12 bis in quanto il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto alla ricorrente la percentuale del 47% del quinto a lei spettante. In ogni caso il quesito di diritto non è conforme a quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., essendo stati trattati i due profili in precedenza evidenziati, in modo congiunto senza indicazione dei rispettivi fatti controversi e delle ragioni di inadeguatezza ed insufficienza dell’appellata decisione.

4. Del pari privo di pregio è il ricorso incidentale della RAI – (RG n. 22839/07).

Invero dall’esame dei contratti e degli accordi collettivi nazionali, possibile in questa sede in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 trova conferma la statuizione della sentenza impugnata circa la non riproduzione – nell’accordo 8 giugno 1994 – della clausola di cui all’art. 10 del precedente accordo 15 luglio 1985 circa la liberazione – in caso di risoluzione del rapporto per decesso del lavoratore – del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. Nè ha rilevanza decisiva ai fini di tale liberazione la circostanza che in entrambi gli accordi (del 1985 e del 1994) era previsto l’obbligo di accantonamento – anche in relazione a decesso dell’iscritto – presso il Fondo costituito presso l’INPGI. 5. In conclusione, disposta la riunione dei ricorsi, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale (RG 25370/07), proposto da V.E., e vanno rigettati il ricorso principale (RG 21468/07), proposto da B.H.M., e quello incidentale (RG 22839/07) proposto dalla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A..

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano, con riferimento al ricorso n. 22839/07, come da dispositivo a carico della RAI – Radiotelevisione Italiana, mentre nessuna statuizione va emessa con riguardo allo stesso ricorso e agli altri due ricorsi (n. 21468/07 e n. 25370/07) nei confronti degli intimati non costituiti ivi rispettivamente indicati.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale (RG 25370/07), proposto da V.E.; rigetta il ricorso principale (RG 21468/07), proposto da B.H.M., e il ricorso incidentale (RG 22839/07), proposto dalla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.. Nulla per le spese, in relazione ai ricorsi RG 25370/07 e RG 21468/07, nei confronti degli intimati ivi indicati. Condanna – in relazione al ricorso RG 22839/07 – la RAI- Radiotelevisione Italiana alle spese, che liquidala favore di F.L. e F.A.P., in Euro 28,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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