Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-02-2011, n. 4724

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21/9/2009 il Tribunale di Napoli in composizione monocratica ha, su richiesta congiunta delle parti, applicato nei confronti dell’imputato B.E., riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente prevista per il rito, la pena – condizionalmente sospesa – di mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato con atto del 20/10/2009 deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, per non avere, in particolare, il Giudice prosciolto l’imputato neanche tenendo conto del fatto che l’imputata era stata oggetto di precedente espulsione avverso la quale pendeva impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è meritevole di accoglimento nella parte in cui censura la sentenza là dove il giudice del merito non ha ritenuto di provvedere ex art. 129 c.p.p., pur in presenza di una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., in ragione della evidente insussistenza del fatto. Alla B., infatti, attinta da espulsione e contestuale misura accompagnatoria alla frontiera in data 25/6/2009, è stato contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter per essersi trattenuta ingiustificatamente nel territorio dello Stato; ed al proposito il Tribunale di Napoli ha accertato dagli atti che la straniera, espulsa, era stata in effetti "accompagnata" alla frontiera marittima di Bari (per l’imbarco verso l’Albania) in esecuzione della misura del Questore (debitamente convalidata dal Giudice di Pace di Caserta competente) ma che la donna aveva eluso l’espulsione coattiva restando in Italia.

Orbene il disposto sanzionatorio del contestato art. 14, comma 5 ter del T.U. sull’immigrazione, nel testo modificato ed attualmente vigente, trova applicazione nei soli casi in cui lo straniero sia inottemperante all’ordine di allontanamento impartito dal Questore ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis T.U. e cioè proprio nei casi in cui l’accompagnamento coattivo non sia stato "possibile", restando specularmente escluso che la sanzione per detta inottemperanza all’intimazione possa trovare applicazione là dove, come nella specie, vi sia stata nulla più che una elusione della efficacia pratica della misura coercitiva direttamente posta in essere.

Da tanto discende l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, non essendosi in fatto integrata la contestata ipotesi delittuosa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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