T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04-02-2011, n. 1073

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, nel tentativo di trasferire la licenza di pesca dal motopeschereccio "S." al natante denominato "I.", ha chiesto al Ministero resistente, da ultimo con nota dell’8 aprile 2010, di provvedere alla cancellazione dell’annotazione contenuta nel registro delle navi minori e dei galleggianti della Capitaneria di Porto di Imperia dal quale risulta che la predetta imbarcazione non può più essere iscritta come barca da pesca in quanto destinata, in via definitiva, al traffico.

In mancanza di una risposta da parte del Ministero nel termine di 90 gg. dalla presentazione della predetta istanza, il ricorrente ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs n. 104 del 2010, affinchè venga ordinato alla predetta amministrazione di adottare un provvedimento espresso, anche di contenuto vincolato, sulla richiesta di cancellazione dell’annotazione di che trattasi e sulla conseguente domanda di proroga del nulla osta al trasferimento della licenza di pesca su altra imbarcazione, concesso a suo tempo dal predetto Dicastero.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2011, la causa, dopo aver ascoltato la difesa di parte ricorrente, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Va, anzitutto, precisato quanto segue:

– il ricorrente, già titolare di licenza di pesca con il motopeschereccio "S.", ha ottenuto, in data 23 maggio 2007, dal Ministero resistente il nulla osta al trasferimento della predetta licenza su altra imbarcazione, il cui termine è stato poi prorogato fino al 23 novembre 2008;

– l’interessato, poi, con istanza del 13 ottobre 2009, ha chiesto di poter trasferire la licenza di pesca sul motopeschereccio denominato "I." che, tuttavia, con provvedimento ministeriale dell’11 novembre 2009, è stata respinta sul presupposto che la predetta imbarcazione, secondo quanto risulta dall’annotazione contenuta nel registro delle navi minori e dei galleggianti della Capitaneria di Porto di Imperia, non poteva più essere iscritta come barca da pesca in quanto destinata, in via definitiva, al traffico;

– la Capitaneria di Porto di Imperia, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del 13 gennaio 2010 del ricorrente, ha poi precisato, con nota in data 29 gennaio 2010, che la suddetta annotazione era stata richiesta dal precedente proprietario della imbarcazione "I." al fine di poter trasferire la relativa licenza di pesca su una nuova unità, ai sensi del D.M. 26 luglio 1995;

– infine, con istanza dell’8 aprile 2010, l’interessato ha chiesto al Ministero resistente di provvedere alla cancellazione della predetta annotazione e di prorogare il nulla osta al trasferimento della licenza di pesca su altra imbarcazione, richiesta alla quale l’amministrazione non ha fornito alcuna risposta.

2.1 In base alla ricostruzione che precede, il Collegio è dell’avviso che il ricorso non possa essere accolto.

Ed invero, in disparte il fatto che il ricorrente non ha impugnato nei termini di decadenziali gli atti con i quali è venuto a conoscenza delle ragioni che impedivano il trasferimento della licenza di pesca alla imbarcazione "I." (in particolare, provvedimento ministeriale dell’11 novembre 2009 e nota della Capitaneria di Porto di Imperia in data 29 gennaio 2010), l’interessato, con l’istanza dell’8 aprile 2010, tenta di stimolare l’attivazione da parte del Ministero resistente di poteri di autotutela (ovvero la cancellazione dell’annotazione contenuta nel registro delle navi minori e dei galleggianti della Capitaneria di Porto di Imperia relativamente all’unità navale "I.", come la richiesta di proroga del nulla osta al trasferimento della licenza di pesca) il cui esercizio, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, non costituisce un obbligo per l’amministrazione, se non in casi specifici che, nella fattispecie in esame, non sono ravvisabili.

2.2 È stato, invero, rilevato che l’amministrazione non ha l’obbligo di rivedere in autotutela le proprie determinazioni in quanto non sussiste alcun obbligo di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un siffatto provvedimento, non essendo coercibile l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenziorifiuto e lo strumento di tutela offerto dall’allora vigente art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ora dall’art. 117 del D.lgs n. 104 del 2010 (Cons. St., sez. V, 1° marzo 2010, n. 1156).

A ciò si aggiunga che il potere di autotutela si esercita d’ufficio e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze, aventi valore di mera sollecitazione, non c’è alcun obbligo giuridico di provvedere (Cons. St., sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1880) e, di conseguenza, non costituisce inadempimento la mancata risposta alla istanza di cui sopra.

2.3 In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione comunque della mancata risposta espressa da parte dell’amministrazione resistente, seppure tramite (ad esempio) un atto meramente confermativo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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