Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-03-2011, n. 6151 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 maggio 2007, la Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva il gravame svolto da C.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso il licenziamento intimatole dalla Calabrodental s.r.l..

2. La Corte territoriale reputava inammissibile la censura relativa all’omessa valutazione del recesso, in rapporto alla configurabilità di un gruppo di imprese distinte nell’esercitare attività strumentale rispetto a quella esercitata dall’azienda principale Calabrodental, perchè non dedotta in primo grado, ed infondata non potendo ravvisarsi l’esistenza di un gruppo di imprese, come autonomo centro di imputazione, sulla base della sola fornitura, da parte di una delle società, di prodotti odontotecnici alla Calabrodental.

3. La Corte reputava, inoltre, il licenziamento intimato alla lavoratrice illegittimo per carenza del giustificato motivo oggettivo prospettato nell’atto di recesso, per non aver trovato puntuale riscontro probatorio l’indicazione della "drastica riduzione del budget da parte dell’ASL n. (OMISSIS)" enunciata nell’atto di recesso, carente nell’indicazione del nesso causale tra le ragioni prospettate (la riduzione del budget) e la determinazione di pervenire alla riduzione di un’unità operativa, in particolare della posizione della C., vale a dire se conseguenza della soppressione del posto di lavoro, di diversa distribuzione del carico tra altri dipendenti, ovvero conseguenza di un complessivo riassetto organizzativo.

4. A sostegno del decisimi la Corte territoriale riteneva:

non assolto l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro, di fornire la dimostrazione dell’effettiva necessità del licenziamento disposto, funzionale al superamento della situazione sfavorevole e all’organizzazione dell’impresa;

la riduzione del budget, da parte dell’azienda sanitaria di Crotone, non percepibile ictu ocuii sulla scorta della documentazione allegata;

il ritardo nell’erogazione delle somme relative alle prestazioni erogate non trovare spazio nella comunicazione di recesso, e il ritardo nell’erogazione delle somme, documentato solo per l’anno 2003, rappresentare una situazione contingente, avuto riguardo alla natura pubblica dell’ente debitore.

5. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Calabrodental s.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. La Calabrodental s.r.l. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

6. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

7. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ( art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) errar in procedendo per erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 434 e 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di gravame.

8. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, error in procedendo e in indicando ( art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) per erronea applicazione dei principi di cui all’art. 112 c.p.c. per aver il Giudice del gravame affrontato il tema della supposta illegittimità del licenziamento per carenza motivazionale e indimostrata possibilità di repechage, laddove con il ricorso introduttivo il licenziamento era stato impugnato per violazione dei canoni ex L. n. 223 del 1991 chiedendo l’applicazione della tutela reale alla stregua della L. n. 223 cit. e non come ritenuto dal giudice del gravame, della L. n. 604, ex art. 8 come conseguenza della mancata applicazione del rimedio della L. n. 300, ex art. 18. 9. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, error in indicando ( art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) per erronea applicazione dei principi di cui alla L. n. 604 del 1966 e, in particolare, artt. 2, 3, 5 e 8) non sussistendo un’obbligazione datoriale di indicare nella comunicazione di recesso le scelte aziendali che rendono privo di vizi il licenziamento; per non essere stata invocata e richiesta la tutela della L. n. 604 cit., ex art. 8 ed essere stata erroneamente ritenuta conseguenza della mancata applicazione della L. n. 300 cit., art. 18; per carenza motivazione in ordine al riconoscimento del danno nella misura massima indicata dalla legge.

10. Il Collegio ritiene i motivi inammissibili perchè l’illustrazione delle censure di violazione di legge non si conclude con la formulazione del quesito ex art. 366-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal citato decreto legislativo e in vigore fino al 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) e art. 58, comma 5).

11. I motivi sono, peraltro, inammissibili anche per il denunciato vizio motivazionale. Questa Corte regolatrice, alla stregua della già citata formulazione dell’art. 366-bis c.p.c., è fermissima nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, per le censure previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità Nè è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

12. Anche quanto al ricorso incidentale, l’illustrazione dell’ unico motivo – con il quale si censura la sentenza per non aver ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della L. n. 300 cit., art. 18 – non rispetta la prescrizione dell’art. 366-bis c.p.c., con la formulazione del quesito inerente alla parte su cui incombe l’onere di provare i requisiti dimensionali dell’azienda ai fini dell’applicazione della tutela reale, difettando di pertinenza e specificità rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

13. La Corte territoriale ha, invero, affermato l’insussistenza del requisito dimensionale non per mancanza di prova da parte della lavoratrice, sibbene perchè nel ricorso di primo grado non vi era alcun riferimento al dedotto gruppo di imprese: tale statuizione e quella concernente il difetto di prova in ordine al gruppo di imprese come autonomo centro di imputazione, non sono state affatto censurate dalla ricorrente incidentale, onde l’inammissibilità del quesito per difetto di pertinenza.

14. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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