Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-02-2011, n. 4692 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23/4/2010, depositata il 5/5/2010, la Corte di Assise di Appello di Brescia ha confermato la sentenza 27/7/2009 del GUP del Tribunale di Brescia con la quale R.C. – esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla residua aggravante prevista dall’art. 576 c.p., n. 2 ed alla recidiva, applicata la diminuente del rito abbreviato- era stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione ed alle previste pene accessorie quale responsabile del reato di omicidio aggravato nei confronti del proprio genitore R.E., raggiunto mentre trovavasi a letto nella propria abitazione da 29 coltellate vibrate dall’imputato in varie parti del corpo (reato commesso in (OMISSIS)).

Secondo quanto emerso in atti, l’imputato aveva commesso l’omicidio, dopo pochi giorni dal suo rientro in famiglia a seguito delle dimissioni da una comunità terapeutica e dopo avere nella serata consumato più dosi di cocaina ed una quantità non modesta di vino, a cagione ed in conseguenza di un alterco insorto con il genitore.

La Corte di merito ha condiviso la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, che aveva privilegiato le dichiarazioni ammissive rese nell’immediatezza dall’imputato e non credibili le successive dichiarazioni con le quali quest’ultimo aveva attribuito al padre il possesso del coltello e la iniziativa aggressiva; ha ritenuto non condivisibili le censure in punto di trattamento sanzionatorio, corretto il giudizio di mera equivalenza tra le ravvisate circostanze, corretta altresì la valutazione della recidiva.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato con atto del 20/5/2010, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ed in particolare in punto di mancata esclusione della contestata recidiva semplice. Il ricorrente ha rilevato che la Corte territoriale si era limitata ad una condivisione della sentenza di primo grado, senza valutazione delle specifiche doglianze mosse con l’atto di appello e che ha nel ricorso riprodotto.
Motivi della decisione

Le censure esposte in ricorso, e che attengono al solo profilo del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente e della mancata esclusione della recidiva semplice, devono essere respinte perchè prive di alcun fondamento.

Si duole il ricorrente della totale disattenzione riservata dalla Corte di Brescia al motivo di appello che egli aveva articolato sulla insussistenza dei presupposti per ravvisare la contestata recidiva:

nel gravame egli, infatti, lamentava la tenuità e risalenza (anni 1996 e 2000) dei soli due precedenti che pur il GUP aveva ritenuto "non rilevanti" e censurava la scarsa attenzione riservata dal primo giudice alla particolare condizione di tossicodipendenza ed alcooldipendenza, dalla quale, nondimeno, il R. aveva preso le distanze intraprendendo anche dopo il delitto un percorso di riabilitazione e comunque, e nell’immediatezza del fatto, mostrando pentimento.

La censura di omessa valutazione appare priva di alcuna consistenza, solo che si esamini il passaggio di cui al secondo capoverso della pagina 7 della sentenza impugnata che, contrariamente alla opinione espressa in ricorso, da un canto esamina specificamente gli argomenti addotti (ed oggi riproposti) e dall’altro li disattende con logica motivazione, tanto in relazione alla pretesa risalenza e tenuità dei precedenti (che di contro reputa sintomatici) quanto con riguardo al preteso iniziale ravvedimento (che ha recisamente quanto motivatamente escluso).

E poichè la censura pare neanche aver preso in esame tali passaggi, limitandosi ad una doglianza di "totale disattenzione" per le formulate doglianze, si impone il rigetto del gravame.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente R.C. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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