T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-02-2011, n. 1065 Ricorso per l’esecuzione del giudicato Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decisione n. 1362812009 del 5.11./28.12.2009 la Sez. Iter di questo T.a.r. ha annullato:

a) il decreto del 10.5.2004, prot. n. 5233/2004, con il quale il Prefetto della Provincia di Roma ha disatteso l’istanza proposta dal medesimo ai sensi dell’ art. l del d.l. 9.9.2002, n. 195, conv. in l. 9.10.2002, n. 222, riguardante la legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;

b) la presupposta nota del 17.2.2004, Cat. A12 Imm. Uff. Legalizzazioni Irregolari, con la quale la Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ha denegato il suo nulla osta, e annullato gli atti impugnati, nel presupposto che "il mero riferimento alla "denuncia" per reati rientranti in una delle ipotesi previste dagli artt. 380 e 381 C.p.p. non costituisce una solida base di valutazione per il provvedimento impugnato, atteso che la denuncia, comunque formulata è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce (cfr. C. Cost. n. 78/2005).

La suddetta decisione è stata formalmente notificata a tutte le Amministrazioni evocate in giudizio in data 27.1.2010 ed è passata in giudicato, non essendo tata oggetto di appello come da certificazione della Segreteria del Consiglio di Stato.

La stessa non ha tuttora ricevuto ottemperanza, neanche dopo che il signor O.R. ha notificato, con la sentenza, alla Prefettura di Roma, in data 31.5.2010, la diffida di cui agli artt. 90 del r.d. 17.8.1907, n. 42, nonché 30, co. 5, e 37 della previgente 1. TAR.

Con il presente gravame chiede che il rilascio del permesso di soggiorno con l’originaria datrice di lavoro e ove questa — a distanza di oltre sei anni dal rigetto dell’ istanza di emersione, essa non avesse più necessità alle prestazioni lavorative del ricorrente — non si presenti per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dall’art. 1. co. 5, del d.l. n. 195/2002, chiede che gli venga comunque rilasciato di un permesso di soggiorno di almeno un anno allo scopo di ricercare un nuovo datore di lavoro.

In difetto chiede la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta o, in subordine, della stessa Prefettura.

L’amministrazione non si è costituita formalmente in giudizio.

Alla Camera di Consiglio il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

La sentenza risulta ritualmente notificata all’Amministrazione il 7 dicembre 2009 e non risulta essere stata oggetto di impugnativa come da certificazione della Segreteria Giurisdizionale del Consiglio di Stato del 12.5.2010,

Alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2010 la causa è passata in decisione.

In assenza di contrarie deduzioni dell’Amministrazione non costituitasi nel giudizio, ed al cospetto, quindi, di una sentenza esecutiva, devono senz’altro essere adottate le misure richieste dall’avente diritto, onde ovviare all’inadempimento.

Va dichiarato, dunque l’obbligo dell’Amministrazione, giuridicamente obbligata per legge, di eseguire il giudicato e di provvedere all’adozione delle necessarie determinazioni conseguenti al disposto del giudicato di cui al dispositivo.

All’uopo si fissa il termine di gg. 60 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per l’eventualità di una persistente inottemperanza, si nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato per cui è causa come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

1. ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, entro 60 giorni dalla notifica della presente decisione e per l’effetto

a) di completare in ogni caso entro 90 giorni il procedimento di legalizzazione di lavoro irregolare di cui sopra ed, in difetto della stipula con la datrice di lavoro richiedente, per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno di sei mesi per attesa occupazione, fatto naturalmente salvo il sopravvenire nelle more di ulteriori cause ostative al riguardo;

b) in difetto, si nomina fin d’ora un commissario ad acta, nella persona di un Dirigente designato dal Prefetto della Provincia di Roma, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della difesa del ricorrente dell’inutile decorso del termine di cui sopra, ricorrente

2. Condanna il Ministero al pagamento delle spese di questo giudizio che vengono liquidate in Euro 1.000,00 di cui Euro 500,00 per spese.

3. L’eventuale compenso a carico dell’Amministra sarà liquidato con separata ordinanza a seguito della presentazione di una specifica relazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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