LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita’

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 2 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi generali e ambito di applicazione 1. La Regione Piemonte riconosce l’importanza dell’ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalita’ per la conservazione della biodiversita’ e per la gestione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale. 2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunita’ locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualita’ in rapporto alla finalita’ generale di cui al comma 1. 3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge: a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale; b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalita’ di tutela; c) individua le modalita’ di gestione delle aree protette; d) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali; e) determina le risorse finanziarie per l’attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalita’ di trasferimento ai soggetti gestori.

Art. 2 Rete ecologica regionale 1. La Regione, in attuazione della convenzione sulla biodiversita’, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformita’ alla direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e in virtu’ dell’art. 6 dello statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalita’ contenute nei succitati provvedimenti. 2. La rete ecologica regionale e’ composta dalle seguenti aree: a) il sistema delle aree protette del Piemonte; b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000; c) i corridoi ecologici.

Art. 3

Carta della natura regionale

1. La carta della natura regionale costituisce parte integrante
della pianificazione territoriale regionale e individua lo stato
dell’ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e
i profili di vulnerabilita’ territoriale e determina:
a) la rete ecologica regionale;
b) i territori che, per caratteristiche ambientali e naturali,
possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.
2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge la
giunta regionale, di concerto con le province, adotta la carta della
natura regionale che e’ approvata dal consiglio regionale nel
rispetto delle procedure previste, per gli strumenti della
pianificazione territoriale regionale, dalla vigente legislazione in
materia urbanistica e territoriale.
3. Le province recepiscono la carta della natura regionale e i
comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri
strumenti di pianificazione territoriale nel rispetto delle procedure
di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.
4. Le aree individuate nella carta della natura regionale come
facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle
disposizioni di cui ai titoli da II a VI.

Art. 4 Sistema regionale delle aree protette 1. Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte e’ composto da: a) i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale; b) le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale; c) le aree protette a gestione regionale; d) le aree protette a gestione provinciale; e) le aree protette a gestione locale. 2. I parchi nazionali e le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato. 3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge. 4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale dei territori tutelati.

Art. 5

Classificazione delle aree protette

1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale
sono classificate come segue:
a) parchi naturali, caratterizzati da una molteplicita’ di
valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche
dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l’ambiente;
b) riserve naturali, caratterizzate dalla presenza di uno o
piu’ ecosistemi importanti per la diversita’ biologica e per la
conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici,
geomorfologici o paleontologici di rilievo;
c) zone naturali di salvaguardia, nelle quali il regime d’uso e
di tutela non condiziona l’attivita’ venatoria, caratterizzate da
elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra
il regime d’uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti
parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti;
d) riserve speciali, caratterizzate da specificita’ di rilievo
di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale,
artistico.

Art. 6

Aree contigue

1. La Regione, d’intesa con i soggetti gestori delle aree
protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione del
consiglio regionale su proposta della giunta regionale, delimita aree
contigue finalizzate a garantire un’adeguata tutela ambientale ai
confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei
piani e programmi, da redigere d’intesa con gli enti locali
interessati e con i soggetti gestori, per la gestione della caccia e
della pesca, delle attivita’ estrattive e per la tutela dell’ambiente
e della biodiversita’.
2. All’interno delle aree contigue, ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge n. 394/1991, la Regione puo’ disciplinare l’esercizio
della caccia sotto forma di caccia controllata, riservata ai soli
residenti dei comuni dell’area protetta e dell’area contigua.

Art. 7

Finalita’ delle aree protette

1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti
finalita’ di carattere generale:
a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso
strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la
diffusione della cultura e dell’educazione ambientale;
c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole
di ogni ordine e grado ed alle universita’ sulle tematiche
dell’ambiente e dell’educazione alla sostenibilita’;
d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori
con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica
regionale;
e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme
associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle
finalita’ dell’area protetta.
2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalita’,
secondo la classificazione delle aree protette:
a) nei parchi naturali:
1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e
seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione
ed all’arricchimento della biodiversita’;
2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione
degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e
promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
3) tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e
architettonico;.
4) garantire, attraverso un processo di pianificazione di
area, l’equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori
paesaggistico-ambientali;
5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con
l’ambiente favorendo le attivita’ produttive e di fruizione che
realizzino una equilibrata integrazione delle attivita’ umane con la
conservazione degli ecosistemi naturali;
b) nelle riserve naturali:
1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e
seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione
ed all’arricchimento della biodiversita’, con particolare riferimento
agli oggetti specifici della tutela;
2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla
gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela
e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
c) nelle zone naturali di salvaguardia:
1) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
2) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di
mitigazione degli impatti ambientali;
3) attuare, attraverso un processo di pianificazione di area,
il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori
paesaggistici ed ambientali;
4) sperimentare modelli di gestione della fauna per un
equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni
residenti;
5) promuovere e sviluppare le potenzialita’ turistiche
sostenibili dell’area protetta;
d) nelle riserve speciali:
1) tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio
archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione;
2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali,
devozionali e di culto presenti;
3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della
tutela.

Art. 8 Norme di tutela e di salvaguardia 1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell’ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo. 2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell’area protetta entro il predetto triennio. 3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti: a) esercizio di attivita’ venatoria fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6; b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente; c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale; d) apertura di discariche; e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati; f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attivita’ connesse all’esercizio di attivita’ agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale; g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale; h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti; i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l’attivita’ di pesca; j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attivita’ agro-silvo-pastorali; k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l’equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico; 1) asportazione di minerali; m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate; n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilita’ consentita; il divieto non si applica ai veicoli di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo; o) sorvolo a bassa quota di velivoli non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo. 4. Nelle aree protette classificate come zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e o). 5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o). 6. In materia di tutela e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell’area protetta. Tali interventi sono effettuati nel rispetto della legge regionale n. 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6. 7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo. 8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore. 9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.

Art. 9 Istituzione delle aree protette 1. Ai sensi degli articoli 2 e 23 della legge n. 394/1991, l’istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico. 2. La legge istitutiva individua, per ogni area: a) i confini; b) il livello di gestione regionale, provinciale o locale; c) la classificazione; d) il soggetto gestore; e) i finanziamenti. 3. I confini delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono segnalati da tabelle collocate in modo visibile, in particolare nei punti di accesso, recanti la denominazione dell’area e gli estremi della presente legge. 4. La tabellazione di confine e la segnaletica interna e di accesso delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale e’ realizzata secondo standard omogenei definiti con deliberazione della giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati.

Art. 10 Aree protette 1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all’allegato A. 2. Le aree protette sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all’art. 5, e denominate come segue: a) parchi naturali a gestione regionale: 1) parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand; 2) parco naturale della Val Troncea; 3) parco naturale Orsiera-Rocciavre’; 4) parco naturale dei Laghi di Avigliana; 5) parco naturale La Mandria; 6) parco naturale di Stupinigi; 7) parco naturale della Collina di Superga; 8) parco naturale delle Alpi Marittime; 9) parco naturale dell’Alta Valle Pesio e Tanaro; 10) parco naturale delle Capanne di Marcarolo; 11) parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; 12) parco naturale delle Lame del Sesia; 13) parco naturale del Monte Fenera; 14) parco naturale del Ticino; 15) parco naturale dei Lagoni di Mercurago; 16) parco naturale di Rocchetta Tanaro; 17) parco naturale dell’Alta Val Sesia; 18) parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero; b) parchi naturali a gestione provinciale: 1) parco naturale del Lago di Candia; 2) parco naturale del Monte San Giorgio; 3) parco naturale del Monte Tre Denti – Freidour; 4) parco naturale di Conca Cialancia; 5) parco naturale del Colle del Lys; 6) parco naturale della Rocca di Cavour; c) riserve naturali a gestione regionale: 1) riserva naturale dell’Orrido di Chianocco; 2) riserva naturale dell’Orrido di Foresto; 3) riserva naturale della Vauda; 4) riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera; 5) riserva naturale del Ponte del Diavolo; 6) riserva naturale del Bosco del Vaj; 7) riserva naturale della confluenza del Maira; 8) riserva naturale della Lanca di San Michele; 9) riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna; 10) riserva naturale del Meisino e dell’Isolone Bertolla; 11) riserva naturale dell’Oasi del Po morto; 12) riserva naturale del Molinello; 13) riserva naturale Le Vallere; 14) riserva naturale Arrivore e Colletta; 15) riserva naturale dell’Orco e del Malone; 16) riserva naturale della confluenza della Dora Baltea; 17) riserva naturale del Mulino Vecchio; 18) riserva naturale dell’Isolotto del Ritano; 19) riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben; 20) riserva naturale di Pian del Re; 21) riserva naturale di Paesana; 22) riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi; 23) riserva naturale Fontane; 24) riserva naturale della confluenza del Bronda; 25) riserva naturale della confluenza del Pellice; 26) riserva naturale della confluenza del Varaita; 27) riserva naturale dei Ciciu del Villar; 28) riserva naturale delle Sorgenti del Belbo; 29) riserva naturale di Crava-Morozzo; 30) riserva naturale del Torrente Orba; 31) riserva naturale di Ghiaia Grande; 32) riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana; 33) riserva naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato; 34) riserva naturale della Garzaia di Valenza; 35) riserva naturale del Boscone; 36) riserva naturale della confluenza del Tanaro; 37) riserva naturale della Garzaia di Villarboit; 38) riserva naturale della Garzaia di Carisio; 39) riserva naturale della Palude di Casalbeltrame; 40) riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande; 41) riserva naturale della Val Sarmassa; 42) riserva naturale della Baraggia di Piano Rosa; 43) riserve naturali delle Baragge biellesi e vercellesi; 44) riserva naturale del parco Burcina Felice Piacenza; 45) riserva naturale dei Canneti di Dormelletto; 46) riserva naturale di Fondo Toce; 47) riserva naturale di Bosco Solivo; 48) riserva naturale di Fontana Gigante; 49) riserva naturale della Palude di San Genuario; d) riserve naturali a gestione provinciale: 1) riserva naturale dello Stagno di Oulx; 2) riserva naturale dei Monti Pelati; e) riserve naturali a gestione locale: 1) riserva naturale del Brich Zumaglia; 2) riserva naturale Gesso e Stura; f) zone naturali di salvaguardia a gestione regionale: 1) zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli; 2) zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; 3) zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese; 4) zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo; 5) zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino; 6) zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; 7) zona naturale di salvaguardia di Fontana Gigante; 8) zona naturale di salvaguardia della Palude di San Genuario; g) zone naturali di salvaguardia a gestione locale: 1) zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti – La Communa; 2) zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; 3) zona naturale di salvaguardia dell’Alpe Devero; 4) zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura; h) riserve speciali a gestione regionale: 1) riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte; 2) riserva speciale del Sacro Monte di Crea; 3) riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Colle di Buccione; 4) riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola; 5) riserva speciale del Sacro Monte di Varallo; 6) riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa; 7) riserva speciale del Sacro Monte di Oropa; 8) riserva speciale della Bessa; 9) riserva speciale di Benevagienna.

Art. 11 Disposizioni generali 1. Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione. 2. Agli enti di gestione si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione. 3. Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle province, dai comuni o dalle comunita’ montane interessati territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione. 4. I comuni a cui e’ trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto capofila per i rapporti con la Regione.

Art. 12

Soggetti gestori delle aree protette

1. Le aree protette di cui all’art. 10 sono gestite dai seguenti
soggetti:
a) ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al
quale sono affidati in gestione il parco naturale del Gran Bosco di
Salbertrand, il parco naturale della Val Troncea, il parco naturale
Orsiera-Rocciavre’, la riserva naturale dell’Orrido di Chianocco, la
riserva naturale dell’Orrido di Foresto, il parco naturale dei Laghi
di Avigliana;
b) ente di gestione delle aree protette dell’Area metropolitana
di Torino, al quale sono affidati in gestione il parco naturale La
Mandria, la zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli, il
parco naturale di Stupinigi, la riserva naturale della Madonna della
Neve sul Monte Lera, la riserva naturale della Vauda, la riserva
naturale del Ponte del Diavolo e la zona naturale di salvaguardia
della Stura di Lanzo;
c) ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e
della Collina torinese, al quale sono affidati in gestione il parco
naturale della Collina di Superga, la riserva naturale del Bosco del
Vaj, la zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del
Po-tratto torinese, la riserva naturale della Lanca di San Michele,
la riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del
Banna, la riserva naturale del Meisino e dell’Isolone Bertolla, la
riserva naturale dell’Oasi del Po morto, la riserva naturale del
Mulinello, la riserva naturale Le Vallere, la riserva naturale
Arrivore e Colletta, la riserva naturale dell’Orco e del Malone, la
riserva naturale della confluenza della Dora Baltea, la riserva
naturale del Mulino Vecchio, la riserva naturale dell’Isolotto del
Ritano, la riserva naturale della confluenza del Maira;
d) ente di gestione del parco naturale delle Alpi Marittime, al
quale sono affidati in gestione il parco naturale delle Alpi
Marittime e la riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
e) ente di gestione del parco naturale del Marguareis, al quale
sono affidati in gestione il parco naturale dell’Alta Valle Pesio e
Tanaro, la riserva naturale dei Ciciu del Villar, la riserva naturale
delle Sorgenti del Belbo, la riserva naturale di Crava Morozzo e la
riserva speciale di Benevagienna;
f) ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, al quale
sono affidati in gestione la zona naturale di salvaguardia della
fascia fluviale del Po-tratto cuneese, la riserva naturale di Pian
del Re, la riserva naturale del confluenza del Bronda, la riserva
naturale di Paesana, la riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci
vivi, la riserva naturale Fontane, la riserva naturale della
confluenza del Pellice, la riserva naturale della confluenza del
Varaita;
g) ente di gestione del parco naturale delle Capanne di
Marcarolo, al quale e’ affidato in gestione il parco naturale delle
Capanne di Marcarolo;
h) ente di gestione delle aree protette del Po
vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di
Trino, al quale sono affidati in gestione la zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto
vercellese-alessandrino, la riserva naturale di Ghiaia Grande, la
riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana, la riserva
naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato, la riserva
naturale della Garzaia di Valenza, la riserva naturale del Boscone,
la riserva naturale della confluenza del Tanaro, la zona naturale di
salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, il
parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la
riserva naturale del Torrente Orba, la riserva naturale di Fontana
Gigante e la riserva naturale della Palude di San Genuario;
i) ente di gestione delle aree protette astigiane, al quale sono
affidati in gestione il parco naturale di Rocchetta Tanaro, la
riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la
riserva naturale della Val Sarmassa;
j) ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago
Maggiore, al quale sono affidati in gestione il parco naturale del
Ticino, il parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la riserva
naturale dei Canneti di Dormelletto, la riserva naturale di Fondo
Toce, la riserva naturale di Bosco Solivo;
k) ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al
quale sono affidati in gestione il parco naturale dell’Alta Val
Sesia, il parco naturale del Monte Fenera, il parco naturale delle
Lame del Sesia, la riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la
riserva naturale della Garzaia di Carisio, la riserva naturale della
Palude di Casalbeltrame, la riserva naturale della Baraggia di Piano
Rosa; 1) ente di gestione riserve biellesi e vercellesi, al quale
sono affidate in gestione la riserva speciale della Bessa, le riserve
naturali delle Baragge biellesi e vercellesi e la riserva naturale
del parco Burcina Felice Piacenza;
m) ente di gestione delle aree protette dell’Ossola, al quale e’
affidato in gestione il parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe
Devero;
n) ente di gestione dei Sacri Monti, al quale sono affidate in
gestione la riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la riserva
speciale del Sacro Monte di Crea, la riserva speciale del Sacro Monte
di Domodossola, la riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, la
riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le riserve speciali del
Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la riserva
speciale del Sacro Monte di Oropa;
o) provincia di Torino, alla quale e’ trasferita la gestione
delle aree protette di seguito elencate: parco naturale del Lago di
Candia, parco naturale del Monte San Giorgio, parco naturale del
Monte Tre Denti – Freidour, parco naturale di Conca Cialancia, parco
naturale del Colle del Lys, parco naturale della Rocca di Cavour,
riserva naturale dello Stagno di Oulx, riserva naturale dei Monti
Pelati;
p) comune di Baceno, al quale e’ trasferita la gestione della
zona naturale di salvaguardia dell’Alpe Devero;
q) comuni di Alice Bel Colle, Cassine, Ricaldone, Bruno,
Maranzana e Mombaruzzo, ai quali e’ trasferita la gestione della zona
naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti – La Communa;
r) comuni di Bra, Baldissero d’Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno,
Sommariva Bosco e Sanfre’, ai quali e’ trasferita la gestione della
zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero;
s) comune di Cuneo, al quale e’ trasferita la gestione della
riserva naturale Gesso e Stura e della zona naturale di salvaguardia
Gesso e Stura;
t) Comunita’ montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale e’
trasferita la gestione della riserva naturale del Brich Zumaglia.

Art. 13 Organi degli enti di gestione delle aree protette 1. Gli organi degli enti di gestione, sono: a) il presidente; b) il consiglio; c) la comunita’ delle aree protette, fatta eccezione per l’ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non e’ previsto tale organo.

Art. 14

Il presidente

1. Il presidente e’ nominato con decreto del Presidente della
giunta regionale d’intesa e su proposta della comunita’ delle aree
protette, fatto salvo il presidente dell’ente di gestione dei Sacri
Monti, per il quale si applica la disposizione di cui all’art. 15,
comma 7, lettera a).
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’ente, presiede
il consiglio e svolge le seguenti funzioni:
a) presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di
competenza del consiglio;
b) assegna le risorse necessarie al direttore dell’ente e propone
al consiglio gli atti per la valutazione dei risulta-ti, sulla base
del programma di attivita’ approvato dal consiglio medesimo;
c) autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa
unita’ previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al
consiglio per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima
seduta;
d) adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza
del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio medesimo;
e) svolge altresi’ le funzioni a lui attribuite dallo statuto
dell’ente di gestione.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera d) sono sottoposti
al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da
tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi
inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.
4. In caso di mancata ratifica o di modifica dei provvedimenti di
cui al comma 2, lettera d), il consiglio adotta gli atti necessari
nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei
provvedimenti non ratificati o modificati.
5. La carica di presidente e’ incompatibile con le cariche di cui
all’art. 16, comma 1, con quella di presidente o consigliere di altro
ente di gestione di area protetta, di presidente della comunita’
delle aree protette, di presidente o assessore di comunita’ montana,
posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite
dall’ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche
parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall’ente.
6. Il presidente dura in carica fmo alla scadenza del consiglio
dell’ente e puo’ essere nominato per un massimo di due volte.
7. Il presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso
di mancata convocazione del consiglio dell’ente nel numero annuo di
sedute previste, nel caso di mancata convocazione del consiglio
richiesta dai suoi componenti ai sensi dell’art. 15, comma 12, ed in
caso di piu’ di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio.
8. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate
all’ente di gestione e al Presidente della giunta regionale con le
modalita’ previste dallo statuto dell’ente, che disciplina le
successive determinazioni.
9. Il presidente e’ sostituito temporaneamente dal vice
presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento.

Art. 15

Il consiglio

1. Il consiglio e’ composto:
a) dal presidente dell’ente di gestione;
b) da sei componenti nominati con decreto del Presidente della
giunta regionale di cui uno designato d’intesa dalle province
interessate e cinque designati dalla comunita’ delle aree protette.
2. Lo statuto dell’ente di gestione, in casi particolari motivati
dalle situazioni territoriali che caratterizzano le aree in gestione
ai singoli enti, puo’ prevedere l’estensione del numero dei
componenti del consiglio di cui al comma 1 fino ad un massimo di
dieci. I componenti aggiuntivi so-no designati dalla comunita’ delle
aree protette e nominati con decreto del Presidente della giunta
regionale.
3. Tra i componenti del consiglio designati dalla comunita’ delle
aree protette, sono nominati un rappresentante indicato dalle
associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative in
sede regionale e riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme
in materia di danno ambientale), un rappresentante indicato dalle
associazioni agricole di categoria e un rappresentante indicato dalle
associazioni di categoria dell’industria, dell’artigianato e del
turismo.
4. Un ulteriore componente del consiglio dell’ente di gestione
delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle
Sorti della Partecipanza di Trino e’ designato dalla Partecipanza dei
Boschi di Trino, ad integrazione di quanto previsto al comma 1,
lettera b).
5. La gestione del Bosco delle Sorti di Trino e’ affidata alla
Partecipanza dei Boschi di Trino attraverso la stipula di apposita
convenzione che assicura:
a) la continuita’ della gestione della Partecipanza dei Boschi di
Trino, conservandone le caratteristiche storiche quali risultano
dagli statuti sociali, dagli atti, dagli usi e dalle consuetudini
della Partecipanza stessa, mantenendo inalterato il regime di
proprieta’;
b) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali,
ambientali e paesaggistiche dell’area boschiva al fine di
ricostituire e mantenere l’unita’ ambientale del Bosco delle Sorti
della Partecipanza, nel pieno e incondizionato rispetto delle
pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari
esercitati dalla Partecipanza e dai partecipanti quali proprietari
proindiviso;
c) la promozione e la gestione di ogni iniziativa necessaria od
utile per consentire la fruizione del Bosco delle Sorti a fini
ricreativi, didattici, scientifici, culturali.
6. La convenzione di cui al comma 5 e’ stipulata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo e indica i
criteri relativi alla gestione del Bosco della Partecipanza e le
modalita’ attuative necessarie alla realizzazione delle finalita’ di
cui al comma 5, lettere a), b) e c) relative alla convenzione. Lo
schema della convenzione e’ approvato dalla giunta regionale.
7. In deroga ai commi 1, 2 e 3, il consiglio dell’ente di
gestione dei Sacri Monti e’ composto da:
a) il presidente dell’ente, nominato con decreto del presidente
della giunta regionale d’intesa e su proposta degli enti locali
interessati;
b) quindici componenti nominati con decreto del presidente
della giunta regionale, cosi’ suddivisi:
1) quattordici rappresentanti di ciascun sacro monte,
designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e
religiose interessate;
2) un esperto di beni culturali e architettonici, scelto tra
docenti universitari.
8. Alle sedute del consiglio dell’ente di gestione dei Sacri
Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal
Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte
Calvario di Domodossola.
9. Il consiglio puo’ legittimamente insediarsi quando e’ nominata
la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.
10. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;
b) individua la sede legale dell’ente;
c) adotta lo statuto dell’ente e delibera le sue modificazioni;
d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione
previsti dalla vigente normativa;
e) delibera il programma annuale e pluriennale dell’ente;
f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue
variazioni ed il conto consuntivo;
g) approva la relazione annuale sull’attivita’ svolta
dall’ente;
h) adotta il regolamento dell’area protetta;
i) attribuisce l’incarico di direttore dell’ente e gli altri
incarichi dirigenziali;
j) valuta i risultati dei dirigenti dell’ente su proposta del
presidente;
k) delibera gli indirizzi generali relativi alla
regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della
struttura dell’ente;
l) nomina i rappresentanti dell’ente presso altri enti ed
organismi esterni secondo le disposizioni di legge;
m) esprime i pareri di competenza dell’organo politico;
n) ratifica gli atti adottati in via d’urgenza dal presidente
dell’ente;
o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria
competenza;
p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle
leggi regionali.
11. Il consiglio dura in carica fino alla scadenza del consiglio
regionale. I suoi componenti possono essere rinominati.
12. Il consiglio e’ convocato dal presidente ogni volta che lo
ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l’anno in seduta
ordinaria per l’approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano
richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici
giorni dalla medesima.
13. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni
diversa previsione di legge.
14. Per la validita’ delle sedute del consiglio e’ necessaria la
presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non
concorrono a determinare la validita’ dell’adunanza coloro che
abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per
determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono
tenuti obbligatoriamente ad astenersi.
15. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il
consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei
presenti lo statuto dell’ente, le sue modificazioni e il regolamento
dell’area protetta.
16. In deroga a quanto stabilito al comma 10 lettera b) la sede
legale ed amministrativa dell’ente di gestione dei Sacri Monti e’
individuata presso i locali del soppresso ente di gestione del parco
naturale del Sacro Monte di Crea. Entro novanta giorni
dall’approvazione della presente legge, sentita la commissione
consiliare competente, la giunta regionale, con apposito
provvedimento, disciplina le forme piu’ idonee alla valorizzazione
delle esperienze riguardanti il Sacro Monte di Varallo nel campo del
restauro, il Sacro Monte di Oropa nella valorizzazione del turismo
religioso, il Sacro Monte Calvario di Domodossola nella funzione
devozionale, il Sacro Monte di Orta come sede di iniziative legate
alla pace ed al dia-logo interreligioso.

Art. 16

Incompatibilita’, decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. La carica di consigliere dell’ente di gestione e’
incompatibile con le cariche di:
a) parlamentare;
b) presidente di regione;
c) presidente di provincia;
d) consigliere o assessore regionale;
e) consigliere o assessore provinciale;
f) presidente o assessore di comunita’ montana o collinare
territorialmente interessata dalle aree protette gestite dall’ente;
tale incompatibilita’ non si applica ai componenti designati dalla
comunita’ delle aree protette;
g) sindaco dei comuni posti anche parzialmente entro i confini
delle aree protette gestite dall’ente; tale incompatibilita’ non si
applica per i componenti designati dalla comunita’ delle aree
protette;
h) dipendente dell’ente;
i) componente di organismi di controllo sull’attivita’ dell’ente
di gestione.
2. I consiglieri decadono automaticamente dall’incarico nel caso
di assenza ingiustificata a piu’ di tre sedute consecutive di
consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate
all’ente di gestione e al presidente della giunta regionale con le
modalita’ previste dallo statuto dell’ente, che disciplina le
successive determinazioni.
4. In caso di dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del
posto di consigliere, il componente nominato permane in carica per il
periodo di durata del consiglio.

Art. 17

Indennita’

1. Al presidente di ogni ente di gestione spetta un’indennita’ di
carica nella misura stabilita con deliberazione della giunta
regionale. L’indennita’ di carica mensile lorda varia da un minimo di
un ottavo ad un massimo di un quarto dell’indennita’ mensile globale
lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al vice presidente di ogni ente di gestione spetta
un’indennita’ di carica pari ad un quarto di quella spettante al
presidente.
3. Agli altri componenti del consiglio dell’ente di gestione e’
corrisposta un’indennita’ annuale stabilita con deliberazione della
giunta regionale, non superiore al settanta per cento dell’indennita’
spettante al vice presidente.
4. Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti del
consiglio dell’ente di gestione spettano altresi’ le spese di
trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio.

Art. 18 La comunita’ delle aree protette 1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1 della legge n. 394/1991 e’ costituita, per ciascun ente di gestione, fatta eccezione per l’ente di gestione dei Sacri Monti, la comunita’ delle aree protette. 2. La comunita’ delle aree protette e’ composta dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunita’ montane e collinari nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall’ente, oppure da componenti delegati in via permanente in loro sostituzione. 3. La comunita’ delle aree protette e’ organo consultivo, propositivo e di verifica sull’attivita’ dell’ente di gestione e approva il proprio regolamento. 4. La comunita’ delle aree protette svolge le seguenti funzioni: a) designa i rappresentanti di propria competenza all’interno del consiglio; b) esprime parere obbligatorio sullo statuto dell’ente di gestione; c) esprime parere obbligatorio sul regolamento dell’area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area; d) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area; e) esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area; f) esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area; g) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell’ente di gestione; h) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica. 5. I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole. 6. La comunita’ delle aree protette elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed e’ convocata dal presidente almeno due volte l’anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti secondo le modalita’ previste dallo statuto dell’ente.

Art. 19 Personale 1. Gli enti di gestione delle aree protette provvedono all’adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale. 2. Le province, i comuni e le comunita’ montane ai quali sono affidate in gestione aree protette, provvedono autonomamente ad individuare il personale dedicato. 3. La giunta regionale con deliberazione approva le declaratorie dei profili professionali del personale degli enti di gestione. 4. La giunta regionale con deliberazione definisce le dotazioni organiche degli enti di gestione. 5. Il direttore dell’ente di gestione puo’ delegare la responsabilita’ di procedimenti amministrativi connessi alle competenze proprie del profilo professionale ricoperto a dipendenti di ruolo di categoria D con l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 6. Il personale degli enti di gestione svolge, previa preparazione professionale, attivita’ di antincendio boschivo e di protezione civile in occasione di eventi calamitosi anche al di fuori del territorio gestito dall’ente di appartenenza sulla base di apposita convenzione con le autorita’ competenti in materia.

Art. 20 Dirigenza 1. La qualifica di dirigente e’ articolata in livelli diversificati di funzione. 2. L’incarico di direttore dell’ente di gestione e’ attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell’ente o, con contratto di lavoro di diritto privato, a persona esterna all’amministrazione dell’ente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3. 3. I requisiti per l’affidamento di incarico di direttore dell’ente di gestione sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall’aver svolto attivita’ dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure il possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate. 4. Al direttore dell’ente di gestione compete un’indennita’ di posizione non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte. 5. Agli altri dirigenti sono conferiti incarichi di responsabile di struttura o di staff. 6. Il direttore e’ superiore gerarchico degli altri dirigenti dell’ente di gestione. 7. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili. 8. Il dirigente, secondo le specifiche attribuzioni: a) dirige la struttura organizzativa a cui e’ preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell’attivita’ amministrativa; b) provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l’adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa nell’ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; c) svolge funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca; d) verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttivita’ del personale della struttura di cui e’ responsabile; e) provvede alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze; f) individua, tra i dipendenti dell’ente di gestione, la figura professionale alla quale delegare le competenze di cui alla lettera e) relative alle manifestazioni di conoscenza; g) effettua la contestazione degli addebiti, cura l’istruttoria del procedimento disciplinare e applica le sanzioni disciplinari nel rispetto delle procedure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali; h) adotta gli atti di gestione del personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio dell’ente nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente cosi’ come definiti dai contratti collettivi di lavoro; i) e’ responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e adotta i provvedimenti di cui all’art. 28, comma 8, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); j) promuove le liti attive e passive e puo’ conciliare e transigere se a cio’ espressamente delegato dal consiglio dell’ente; k) presiede le commissioni di gara, di concorso, e stipula i contratti; l) rappresenta agli organi di direzione politica gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l’assunzione delle decisioni; m) razionalizza e semplifica le procedure; n) impartisce direttive e indirizzi ai collaboratori; o) applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale; p) determina, nell’ambito dei criteri definiti dal consiglio dell’ente di gestione, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l’articolazione dell’orario contrattuale, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; q) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; r) affida gli incarichi di consulenza per le questioni attinenti l’esercizio delle funzioni affidate, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia; s) svolge le funzioni previste dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) non espressamente attribuite agli organi di direzione politica. 9. Al direttore dell’ente di gestione sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri: a) e’ segretario del consiglio e della comunita’ delle aree protette; a tal fine partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi medesimi; b) in qualita’ di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro; c) dirige la struttura organizzativa dell’ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo ripartendole tra le diverse strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attivita’ ed i procedimenti amministrativi; d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l’attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell’ente di gestione e la struttura gestionale; e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro; f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell’ente di gestione.

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