Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 09-02-2011, n. 4637

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.M. ricorre avverso la sentenza, in data 19 ottobre 2009, della Corte d’appello di Firenze confermativa della condanna per il reato di cui all’art. 648 c.p. e dell’art. 494 c.p., e, chiedendone l’annullamento, sostiene che il procedimento sarebbe nullo per l’omessa corretta notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello, essendo all’epoca detenuto. La stessa eccezione è stata formulata in relazione al giudizio di primo grado; lamenta inoltre la omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del fatto di particolare tenuità.

I motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è inammissibile.

Nel giudizio di appello, come da correttamente atto la sentenza, il N. non era in stato di detenzione per altra causa, bensì in affidamento al servizio sociale. La misura è alternativa alla detenzione e rende inapplicabile al ricorrente la disciplina relativa all’imputato detenuto. Lo stesso, quindi è stato correttamente citato presso il domicilio eletto (il suo avvocato di fiducia).

Analoghe considerazioni vanno fatte per il giudizio di primo grado.

Nel periodo in cui lo stesso era effettivamente detenuto ha sempre rinunciato a comparire (v. dich. ud.); all’udienza del 30 gennaio 2007, quando era già stato scarcerato, in data 29 gennaio 2007, era in stato di affidamento ai servizi sociali, e nella precedente udienza era stato ritualmente rappresentato dal suo difensore di fiducia. Poteva quindi manifestare la volontà di presenziare al dibattimento. Non averlo fatto rientra dunque nella sua libera scelta e non concretizza alcuna nullità.

Nel ricorso poi, in merito alla mancata concessione delle attenuanti invocate, si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in particolare il riferimento alla personalità dell’imputato in ordine ai precedenti penali, e alla conseguente congruità della pena).

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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