Cassazione III civile sentenza 8012 del 2009 Viaggi, pacchetti organizzati, definizione di intermediario, responsabilità, accertamento (2009-05-05)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere

Dott. FICO Nino – Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BA. RO. e CR. RO. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato CAPONETTI STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPPELLINI PAOLO come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FI. SPA, in persona del legale rappresentante Dott. BE. Gi. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI N 267, presso lo studio dell’avvocato SAVINI ZANGRANDI LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBARELLO ANTONIO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ZI. FR. ;

– intimato –

e sul ricorso n. 25967/2005 proposto da:

ZI. FR. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell’avvocato GAGGIOTTI LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato NUSSI MARIO come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FI. SPA in persona del legale rappresentante Dott. BE. Gi. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato SAVINI ZANGRANDI LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBARELLO ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 432/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, Sezione Quarta Civile, emessa il 12/01/05, depositata l’11/03/2005 R.G.N. 3063/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 16/02/2009 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato ZANGRANDI LUCA SAVINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6 – 7 marzo 1990 Zi.Fr. ha convenuto davanti al Tribunale di Verona la s.p.a. Fi. e la s.a.s. Za. , quali imprese organizzatrici di un viaggio premio in (OMESSO), offerto dalla Fi. ai clienti ed organizzato dalla Za. , per sentirle dichiarare solidalmente responsabili dell’incidente occorso il (OMESSO), durante un safari fotografico, a causa dell’eccessiva velocita’ e dell’imperizia del conducente del pulmino che trasportava i turisti, che ha provocato il rovesciamento del mezzo, in corrispondenza di un tratto di strada fangoso ed accidentato.

Le convenute hanno resistito alla domanda.

La Za. ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il suo assicuratore, s.p.a. Assicurazioni generali.

Con separato atto di citazione anche Ba.Ro. e Cr. Ro. , danneggiati nel corso del medesimo incidente in (OMESSO), avevano convenuto in giudizio la Fi. e la Za. , chiedendo il risarcimento dei danni.

Le due cause sono state riunite e, nel corso dell’istruttoria, la Za. e’ stata dichiarata fallita.

Con sentenza n. 2326/2001 il Tribunale – rilevato che gli attori non avevano riproposto le loro domande nei confronti del Fallimento Za. – ha dichiarato rinunciate le domande stesse ed ha estromesso dal giudizio la compagnia assicuratrice. Ha invece condannato Fi. al risarcimento dei danni, quale intermediaria di viaggio.

Su appello principale di Fi. e incidentale di Zi. F. , Ba. e Cr. , con sentenza 12 gennaio – 11 marzo 2005 n. 432 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande attrici; ha dichiarato assorbiti gli appelli incidentali ed ha posto a carico dei danneggiati le spese dell’intero giudizio.

Avverso la sentenza, loro notificata il 1 luglio 2005, hanno proposto due motivi di ricorso per Cassazione Ba.Ro. e Cr. Ro. .

Con separato atto, notificato il 19 ottobre 2005, ha proposto un motivo di ricorso per Cassazione anche Zi.Fr. .

Ad entrambi i ricorsi resiste con separati controricorsi la Fi. .

Il ricorrente Zi. F. ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (articolo 335 c.p.c.).

2.- Il Tribunale di Verona ha ritenuto che Fi. avesse svolto attivita’ di intermediaria del viaggio, organizzatrice dovendosi ritenere Za. , che ha fornito i servizi turistici; ha tuttavia addossato a Fi. la stessa responsabilita’ gravante sull’organizzatrice, per non avere essa adempiuto agli obblighi gravanti sull’intermediario ai sensi degli articolo 5, 6 e 18 CCV Bruxelles sui contratti di viaggio, resa esecutiva con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, fra cui quello di rendere nota la sua qualita’ di intermediaria e di indicare nome e indirizzo dell’organizzatore del viaggio. La Corte di appello ha invece escluso che Fi. abbia svolto un qualunque ruolo rilevante ai fini dell’applicazione della Convenzione, affermando che essa produce batterie e accumulatori e non svolge professionalmente attivita’ di organizzatrice di viaggi; ne’ dispone di apposita struttura deputata alle attivita’ turistiche, ne’ delle relative autorizzazioni amministrative; che ebbe ad agire gratuitamente, mettendo a disposizione dei clienti il viaggio, che e’ stato in realta’ interamente organizzato da Za. .

3.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell’articolo 1, commi 5 e 6, CCV di Bruxelles cit., nonche’ omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, i Ba. Cr. lamentano che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile alla Fi. la Convenzione di Bruxelles, poiche’ vanno considerati organizzatori od intermediari di viaggi tutti coloro che stipulino i contratti previsti ai punti 2 e 3 della Convenzione medesima

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