Regolamento regionale recante: «Proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")».
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27
del 9 luglio 2009)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Visto il regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 15-11712 del 6
luglio 2009
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata
1. Il termine per l’installazione degli strumenti di misura e
registrazione delle portate e dei volumi prelevati previsto ai numeri
1) delle lettere a), b) e c) del comma 1 e alle lettere a) dei commi
2, 3, 4 e 5 dell’art. 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n.
7/R. (prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei
prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica) e’ prorogato al 30
giugno 2010.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche alle
restituzioni in atto di cui all’art. 9 del regolamento regionale 25
giugno 2007, n. 7/R.
Art. 2 Trasmissione della documentazione relativa all’installazione dei misuratori 1. I titolari dei prelievi e delle restituzioni che beneficiano della proroga di cui all’art. 1 sono tenuti ad inoltrare all’autorita’ competente, entro il 31 ottobre 2009, il cronoprogramma di esecuzione dei lavori, una planimetria delle opere in scala adeguata e un estratto della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sul quale sono indicate la tipologia di misuratore e la posizione in cui viene installato. 2. Nel caso di installazione di dispositivi di misura su canali e’ fatto altresi’ obbligo di depositare presso l’autorita’ competente, entro il termine di cui al comma 1, il relativo progetto firmato da un tecnico abilitato. 3. Il mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 entro il termine stabilito equivale a implicita rinuncia alla proroga di cui all’art. 1.
Art. 3
Urgenza
1. Il presente regolamento e’ dichiarato urgente ai sensi
dell’art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Torino, 6 luglio 2009.
BRESSO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0589&tmstp=1260347504102