Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-11-2010) 09-02-2011, n. 4673 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 12 luglio 2010, non accoglieva l’appello avverso il provvedimento della Corte di Assise di Siracusa, emesso 18 maggio 2010, con 11 quale era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 2, nei confronti di B.G., V.F., C.P., D.M.A., F.S., Ca.

G. e O.G. per la natura, la gravità e il numero dei reati trattati rientranti tra quelli indicati dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), il numero degli imputati, il tempo necessario per l’istruttoria dibattimentale, le difficoltà oggettive derivanti dall’organizzazione dell’ufficio.

Propongono ricorso per cassazione con un unico atto, il difensore di V.F. e il difensore di C.P., D.M. A., F.S., con un distinto atto anche il difensore di B.G. deducendo identici motivi di errata applicazione dell’art. 304 c.p.p., violazione di legge, carenza di motivazione, illogicità della decisione, in quanto l’ordinanza impugnata avrebbe basato la propria convinzione fondendo elementi precedenti all’emissione dell’ordinanza con elementi prognostici sulla fase successiva. Per quanto concerne l’attività processuale residua da compiere, il ricorrente afferma che essa è scarsissima, coincidendo soltanto con le richieste di prova del p.m.; per quanto riguarda, invece, i concomitanti impegni d’ufficio, tale circostanza non potrebbe, ad avviso della difesa, giustificare la sospensione ex art. 304 c.p.p., avendo natura esterna al processo. Il difensore di Ca.Gi. e O.G., propone ricorso con un unico atto, deducendo erronea applicazione dell’art. 304 c.p.p., comma 2, nonchè mancanza ed illogicità della motivazione, in quanto la complessità del dibattimento non potrebbe desumersi alla luce del numero degli imputati e della gravità delle imputazioni. Inoltre, nel momento in cui fu emesso il provvedimento impugnato erano già state sentite le persone offese e gran parte dei testi, i periti incaricati delle valutazione delle armi avevano depositato la perizia e i periti trascrittori delle intercettazioni avevano richiesto una brevissima proroga e, quindi, scarsa era l’attività processuale residua. Il ricorrente, infine, afferma che non è ammissibile che le conseguenze derivanti da carenze dell’amministrazione giudiziaria possano incidere sulla libertà degli imputati.
Motivi della decisione

I motivi dei ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

Tutti i ricorsi prospettano analoghe censure, che hanno già trovato ampia ed esaustiva risposta nella stessa ordinanza impugnata, che si è attenuta ai principi di diritto fissati in materia da questa Suprema Corte, la quale ha chiarito che la particolare complessità del dibattimento, che può determinare la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere intesa in termini ampi, purchè risulti oggettivizzata la causa che l’ha determinata; per cui la nozione di complessità può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all’approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all’assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ostacoli di natura logistica, riguardanti l’organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento, tra cui i concomitanti e non differibili impegni del giudice procedente; impegni, che, si deve aggiungere, non possono assurgere a motivo di giudizio di complessità in via esclusiva, ma ben possono completare il quadro delle oggettive esigenze processuali che impediscono il celere svolgimento del dibattimento (Sez. 1, 14 gennaio 2009, n. 3423, Montinaro, rv. 242633; Sez. 6, 26 ottobre 2004, n. 10, Gloriando, rv, 230516; Sez. 6, 20 febbraio 1998, n. 608, Bisogno, rv. 211701; Sez. 1, 9 ottobre 1997, n. 5650, Cottone, rv. 208627).

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata prende in considerazione il numero degli imputati, il numero e la gravità delle imputazioni, l’assunzione di numerosi mezzi di prova, lo studio delle trascrizioni delle conversazioni intercettate (il cui deposito era previsto solo per il 3 giugno) e, infine, "anche" "l’impossibilità di dare priorità assoluta a detto procedimento per i concomitanti impegni dei componenti della Corte delegati a presiedere collegi presso sezioni ordinarie del Tribunale di Siracusa".

L’ordinanza ulteriormente precisa che l’eccezione difensiva secondo la quale il provvedimento censurato interviene in una fase dibattimentale "che ormai volge al termine", è priva di fondamento, risalendo il decreto che ha disposto il giudizio al 25 luglio 2009 e atteso il carattere oggettivo della causa di sospensione in esame e non essendo, peraltro, previsto dalla norma di cui all’art. 304 c.p.p., comma 2, un limite temporale entro il quale adottare il relativo provvedimento. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario, affinchè provveda a quanto previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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