T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-02-2011, n. 1050

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stata respinta la sua istanza, ex art. 5 l. 91/92 di concessione della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadina italiana (celebrato in data 26.6.2005), per essere nel frattempo intervenuta la separazione personale dei coniugi, omologata in data 21.5.2007.

Il ricorso è articolato in due doglianze:

1) errata applicazione dello jus superveniens ( l. n. 94 del 2009) anziché della legge vigente al momento della presentazione dell’istanza;

2) superamento del termine di 730 giorni per la conclusione del procedimento, decorso il quale l’istanza non può essere più rigettata.

L’avvocatura dello Stato non si è costituta.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Come ha più volte affermato questa sezione (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 7 gennaio 2010, n. 90),

"Il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano ad ottenere la cittadinanza affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio da parte della P.A. del potere discrezionale di valutare l’esistenza dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto. Pertanto, una volta precluso l’esercizio di tale potere, a seguito dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 8 comma 2, l. n. 91 del 1992 (e in precedenza dall’art. 4 comma 2, l. n. 123 del 1983), ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, si controverte della esistenza o meno del diritto soggettivo all’emanazione del decreto in favore del richiedente e sussiste dunque la giurisdizione del giudice ordinario cui spetta di verificare la sussistenza o meno dei requisiti legali richiesti per l’attribuzione della cittadinanza.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

In applicazione del principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007 n. 77, recentemente disciplinato dall’art. 59, l. 28 giugno 2009 n. 69 e ora regolato dall’art. 11 c.p.a., il processo, proposto dinanzi a giudice carente di giurisdizione, può essere riassunto dinanzi al giudice fornito di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Le spese possono essere compensate, considerato che in calce al provvedimento impugnato si indica il TAR quale giudice competente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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