Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria parte I del 1° luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale Art. 1 Intervento straordinario per la Fondazione Teatro Carlo Felice 1. La Regione intende assicurare la continuita’ e lo sviluppo delle attivita’ di diffusione dell’arte musicale e di educazione musicale della Fondazione Teatro Carlo Felice, ente di prioritario interesse nazionale operante nel settore musicale ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), trasformato in fondazione ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 16 (Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (Norme per la promozione culturale) e successive modifiche), ed istituzionalmente tenuto alla produzione e promozione di spettacoli dal vivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo). 2. A tal fine, la Regione, fatto salvo quanto previsto al comma 3, concede alla Fondazione Teatro Carlo Felice un contributo straordinario di euro 3 milioni volto a scongiurare l’esposizione di passivita’ derivanti o che. potessero derivare dal contenzioso pendente o azionabile con il Fondo di previdenza integrativa dell’Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova in liquidazione e i suoi beneficiari, relativo alla previdenza integrativa di cui al Fondo stesso. 3. La concessione del contributo di cui al comma 2 e’ condizionata alla stipula di accordo transattivo tra la Fondazione, il Fondo di previdenza integrativa dell’Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova in liquidazione ed i beneficiari tutti dello stesso Fondo previdenziale che comporti la totale definizione dei rapporti tra le parti e la totale estinzione delle reciproche pretese in relazione alla previdenza integrativa di cui al Fondo.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di
cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 2009:
– prelevamento di quota di euro 3.000.000,00 dall’U.P.B. 18.107
«Fondo speciale di parte corrente»;
– iscrizione di euro 3.000.000,00 all’U.P.B. 12.101 «Spese per la
promozione della cultura».
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 30 giugno 2009
Burlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0646&tmstp=1260347504102