Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-11-2010) 09-02-2011, n. 4667 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 10 giugno 2010, rigettava l’istanza di riesame, presentata da L.G., del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari il 5 maggio 2010, avente ad oggetto un immobile.

Il L. sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., non aveva provveduto a comunicare al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ai sensi della L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30, l’acquisto di un immobile del valore dichiarato di Euro 82.100, del valore effettivo di Euro 125.000, con la stipula di un mutuo bancario per la somma di Euro 150.000.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale, in quanto la variazione nell’entità del patrimonio alla quale la legge collega l’obbligo di comunicazione si riferirebbe ad incrementi patrimoniali reali e tale non sarebbe l’acquisto di un immobile pagato con l’intera somma devoluta dall’istituto bancario a seguito di concessione di mutuo.

Il ricorrente, inoltre rileva che nel provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione non era indicato il suddetto obbligo di comunicazione e che, trattandosi di reato doloso, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la effettiva e consapevole volontà del L. di omettere la prescritta comunicazione, anche in considerazione della circostanza che la variazione patrimoniale era avvenuta con atti pubblici.

Infine, il ricorrente non ritiene condivisibile la tesi del Tribunale, secondo la quale l’acquisto di un bene immobile non potrebbe essere considerato diretto al soddisfacimento dei bisogni quotidiani, circostanza che escluderebbe l’obbligo di comunicazione, in quanto la prima casa è destinata quotidianamente come abitazione della famiglia.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

La omessa comunicazione alla polizia tributaria di un mutuo alla cui concessione corrisponda l’assunzione di un debito per la persona sottoposta a misura di prevenzione integra il reato contestato, poichè incide, se non sull’entità, certamente sulla composizione del patrimonio, ed è perciò soggetto al predetto obbligo di comunicazione alla polizia tributaria. Il reato è configurabile anche nel caso in cui l’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali riguardi la stipulazione di atti pubblici, in quanto questi non sono comunque destinati a essere portati a conoscenza del Nucleo di Polizia Tributaria nè ad opera del pubblico ufficiale rogante nè di altri, a nulla rilevando che la Polizia Tributaria possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati (Sez. I, 25 ottobre 2006, n. 37408, Cesaro, rv. 235142; Sez. 5^, 18 aprile 2008, n. 36595, Ferro, rv. 241951).

Ciò è sufficiente per affermare la legittimità del sequestro preventivo, che non richiede l’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente o della sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale. D’altro canto, un immobile sebbene destinato ad abitazione non può considerarsi "bene destinato al soddisfacimento dei bisogni quotidiani", poichè il riferimento ai "bisogni quotidiani" riguarda quei beni materiali di utilizzazione quotidiana che sono destinati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della persona e che, in quanto tali, il legislatore ha considerato indifferenti ai fini dell’obbligo di comunicazione al nucleo di polizia tributaria imposto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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