Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-11-2010) 09-02-2011, n. 4635

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania – Sezione per i minorenni, con sentenza in data 14 marzo 2008, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Catania il 23 maggio 2002 alla pena di anni tre mesi sei di reclusione e 700 Euro di multa ciascuno nei confronti di C.L. e Ch.Ro., per il reato di rapina aggravata.

Propone ricorso per cassazione Ch. personalmente e C. tramite il proprio difensore.

Ch. deduce vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), lamentando che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente, in quanto ripetitiva di quella del primo giudice, in particolare non prendendo in esame le doglianze difensive in merito alle contraddizioni delle chiamate in correità.

Il difensore di C. deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la responsabilità sarebbe stata acclarata sulla base delle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia, ritenute riscontrate dalla testimonianza della persona offesa, ma quest’ultima ha riconosciuto come partecipante alla rapina L.P., mentre la partecipazione di quest’ultimo sarebbe stata esclusa dai collaboranti e di questa discrasia la sentenza impugnata non avrebbe dato conto.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso di entrambi i ricorrenti sono manifestamente infondati ovvero generici ovvero ancora non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. I motivi di ricorso di Ch. sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l’esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste ed è ampia, oltre che logicamente e giuridicamente corretta; sono generici nella parte in cui fanno riferimento a doglianze difensive non esaminate dal giudice di appello, ma non indicano, come prescritto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

I motivi di ricorso di C. sono privi di specificità, poichè questa deve essere apprezzata non solo sotto il profilo della genericità, come indeterminatezza, ma anche sotto il profilo della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1 lett. c), all’inammissibilità. Le ragioni argomentate dalla sentenza impugnata sono molteplici ed esaminano le dichiarazioni dei collaboranti, concorrenti nella rapina, e della persona offesa, rilevando la loro concordanza nella parte relativa al nucleo centrale del narrato: qualsiasi diversa valutazione non è consentita a questo giudice di legittimità. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Trattandosi di procedimento a carico di minorenni è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. Un., 31/5 – 11/10/2000, n. 15, Radulovic, riv. 216704).
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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