Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6129 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Clinica Villa Nina s.r.l ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio dep. il 26 marzo 2007 che aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della Clinica Villa Nina srl avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per imposta di registro. La CTR aveva ritenuto che gli interessi moratori dei compensi per prestazioni rese in favore dell’ASL, oggetto del decreto ingiuntivo, andavano soggetti al pagamento dell’imposta di registro proporzionale mentre la prestazione principale era indiscutibilmente soggetta ad IVA. L’Agenzia delle entrate non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Con primo motivo di ricorso la contribuente, redigendo quesito, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 10, 15 e art. 8, lett. b della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e art. 40 di questo ultimo D.P.R., in quanto, per il principio di alter natività, il decreto ingiuntivo per crediti rientranti in area Iva era sottoposto a imposta di registro in misura fissa sia per il capitale sia per gli interessi.

Il motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ritiene di far proprio e dar seguito al più recente indirizzo segnato da Cass. n 4748/2006 che ha affermato che "in tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme ad esso dovute per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l’IVA consacrato nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, va sottoposto a tassazione fissa, in base alla previsione della nota 2^ dell’art. 8 della tariffa, parte 1^, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria – come tali esentati, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8 della detta tariffa -, ma siano (come nella specie) gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall’operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorchè esenti, attratte pur sempre all’orbita dell’IVA." Questa giurisprudenza appare superare il contrario indirizzo (Cass. n. 2696/2003), che afferma "Il carattere unitario dell’obbligazione alla base di un siffatto provvedimento monitorio ed il conseguente carattere unitario dell’imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria,che dell’obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori,senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione." in quanto l’esenzione espressa degli interessi moratori dalla base dell’iva, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, non appare giustificare l’attrazione degli interessi medesimi, sotto la diversa considerazione dell’accessorietà e dell’unita di natura rispetto a quella principale, nell’ambito IVA. Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e motivazione carente e contraddittoria per avere la CTR omesso di pronunziarsi sull’appello incidentale condizionato con cui si deduceva la inapplicabilità della imposta di registro, perchè già applicata a precedente decreto ingiuntivo relativo alle medesime prestazioni ma divenuto inefficace.

Il motivo è fondato.

Sul punto la CTR ha omesso ogni decisione.

L’accoglimento dell’appello dell’Ufficio imponeva alla CTR di pronunziarsi sull’appello incidentale relativo alla duplicazione d’imposta in ordine al decreto ingiuntivo emesso per la stessa prestazione ma divenuto inefficace. La sentenza impugnata deve, in relazione a tale motivo, essere cassata e rinviata ad altra Sezione della CTR del Lazio perchè decida sull’appello incidentale e provveda sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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