Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-11-2010) 09-02-2011, n. 4721

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – N.V. è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 1 aprile 2010 dal GIP del Tribunale di Cassino, siccome gravemente indiziato in relazione ai seguenti fatti:

– lesioni gravissime e violenza privata in danno del cittadino rumeno I.M., suo dipendente con mansioni di manovale presso l’autoparco di sua proprietà, sito in (OMISSIS);

– sequestro di persona, omicidio premeditato ed occultamento del cadavere, sempre in danno del suddetto M., reati commessi nella notte tra il (OMISSIS).

1.1 – Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Roma in sede di riesame, con ordinanza emessa il 4 maggio 2010, che per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, valorizzando:

a) le dichiarazioni dei coniugi S.P. e L., anch’essi dipendenti del N. presso l’autoparco, testi oculari di entrambi gli episodi;

b) le informazioni rese da connazionali ed amici dell’ I. ( R.D., T.G., figlia degli S., D.V., sua fidanzata, ST.Ma., SC.Sa., C. – M.C., U. C., V.V., TO.Ma., CR.Io.); e da altre persone in vario modo a conoscenza di fatti rilevanti nella vicenda, quali PA.Li., A.A., CA. A.;

c) la denuncia relativa alla scomparsa dell’ I. presentata in Romania dai prossimi congiunti del medesimo (la sorella c. m. e la madre I.E.) e trasmessa via Interpol e le dichiarazioni acquisite in quel paese tramite rogatoria internazionale;

d) il riscontro obiettivo offerto a tali fonti dichiarative, ritenute tutte peraltro pienamente concordanti e convergenti, dall’analisi dei tabulati relativi alle utenze telefoniche dei soggetti coinvolti (la vittima, lo stesso N., gli S. e lo ST.), con rilevazione delle "celle" di volta in volta impegnate nelle singole chiamate; dall’esito delle verifiche sull’uso del telepass di cui è munita l’autovettura del N. e dagli ulteriori accertamenti di PG (tra cui l’intercettazione di comunicazioni telefoniche tra i testi, atte ad appurarne la sincerità).

Precisava in particolare il tribunale che la gravità degli elementi indiziari indicati non poteva ritenersi superata in forza degli argomenti prospettati dalla difesa, secondo cui:

a) le dichiarazioni dei coniugi S., dovevano ritenersi inattendibili, essendo costoro "portatori di forti interessi e risentimenti personali nella vicenda", tanto da rendere informazioni mendaci, o quantomeno reticenti, accusando il N. presumibilmente per nascondere proprie responsabilità, e ciò tenuto conto che lo stato dei luoghi, come dettagliatamente illustrato dallo stesso, non poteva consentire ai predetti testi, dalla loro abitazione, di vedere il N. introdursi nel container in cui era alloggiato l’ I.;

che gli stessi avevano taciuto inspiegabilmente sulle numerose telefonate intercorse tra la S. e il cellulare del N., la notte del presunto omicidio; che sussisteva un insanabile contrasto tra quanto dichiarato dagli S. e le dichiarazioni rese invece al riguardo dall’ U.;

b) le informazioni rese da PA.Li., T.G., D.V., erano generiche, perchè de relato, e comunque inattendibili, in quanto influenzate da risentimenti personali di varia natura;

c) le emergenze dei tabulati dell’utenza del N. documentavano oggettivamente l’Impossibilità, che il medesimo avesse potuto compiere quanto addebitatogli nella notte tra l’11 ed il 12 maggio 07, muovendo dalla propria abitazione, in (OMISSIS), recandosi presso l’autoparco di (OMISSIS) e facendo ritorno in Campania, con a bordo il M., in poco più di un’ora e mezza;

d) l’accusa rivolta al N. di essersi appropriato del cellulare dell’ I., il 10 maggio 07 (in occasione del primo episodio contestato), doveva ritenersi falsa alla luce dell’esame dei tabulati dello stesso, da cui risultano le "celle" agganciate, incompatibili con i movimenti compiuti dall’indagato in quelle stesse ore.

2. Avverso tale pronuncia del tribunale, l’indagato N. ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore.

Più specificamente nel ricorso si evidenzia:

a) che i giudici del riesame hanno ritenuto i coniugi S. dei testi attendibili, ipervalutando le dichiarazioni rese dagli stessi rispetto a quelle rese da U.C., unico teste che, in relazione alla scomparsa dell’ I., può definirsi "diretto ed oculare"; fondando tale opzione interpretativa sulla sussistenza in capo all’indagato di una "causale di risentimento", in realtà indimostrata, secondo cui il N. riteneva il giovane rumeno responsabile di alcuni furti di gasolio commessi ai danni di automezzi parcheggiati all’interno dell’autoparco, sostanzialmente Ignorando, di contro, del tutto illogicamente, la circostanza in fatto, emersa in sede d’indagini, che era in realtà il S. P. a provare un forte risentimento nei confronti del giovane connazionale, sospettato di aver avuto una relazione sentimentale clandestina con la moglie L., tanto da arrivare ad aggredirlo con una spada o baionetta, nonchè l’ulteriore singolare "intreccio sentimentale" che coinvolgeva l’indagato, i coniugi S., la vittima e la figlia di L., T.G., qualificando sbrigativamente come "macchinosa" ed inverosimile l’ipotesi investigativa prospettata dalla difesa, secondo cui ben potevano essere stati gli S. ad uccidere l’ I. e ad accusare poi del delitto il N. per vendetta, illogicamente ritenendo i giudici del riesame i predetti coniugi "privi di mezzi e contatti adeguati per gestire una situazione simile senza lasciare tracce";

b) l’incompatibilità esistente tra la ricostruzione dei fatti eseguita dal teste U.C., secondo cui la notte della scomparsa dell’ I. costui si allontanò volontariamente dal container alle ore 24:00, e quella fornita dagli S. relativamente ad una irruzione violenta ed improvvisa dell’indagato nel container posta in essere verso le ore 24:00; inconciliabilità superata dai giudici del riesame con argomentazioni illogiche e contraddittorie, qualificando come "insignificante" il particolare dell’orario riferito dall’ U. e come palesemente reticente il contenuto complessivo delle dichiarazioni dello stesso, senza considerare che proprio l’ U. non aveva avuto remore ad accusare il N. dei fatti accaduti nella notte tra il 9 ed il 10 maggio, aggiungendo particolari tremendi al racconto di P. e L. (asportazione, con un coltello, di parte del padiglione auricolare sinistro); giungendo finanche ad escludere l’obiettiva Incompatibilità delle due versioni, sostenendo che nessuno dei testi avrebbe riferito che il N. era entrato nella baracca per "prelevare" I.M., così incorrendo in un palese travisamento della risultanze processuali;

c) il ricorso da parte dei giudici del riesame, a semplici congetture ovvero spiegazioni fondate sul concetto di verosimiglianza, non aderenti a dati concreti e dimostrati, per superare le numerose incongruenze e contraddizioni segnalate dalla difesa nella ricostruzione accusatoria e relative alla reticenza dei coniugi S. in merito alle numerose telefonate avute col N. ancor prima del riferito arrivo di quest’ultimo all’autoparco; all’asserito impossessamento da parte del N. del telefonino dell’ I.; alla possibilità per il N., nella notte dell’omicidio, di giungere all’autoparco alle 00:19 partendo da Casagiove (località distante 73,5 km) alle 23:46 e di trovarsi al casello autostradale di (OMISSIS) alle 00:22.
Motivi della decisione

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di N.V. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

Il giudice di merito ha infatti dato conto, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, delle ragioni per le quali il N. era raggiunto da gravi indizi di colpevolezza, indicando analiticamente gli elementi probatori rilevanti a tal fine – concisamente illustrati nel paragrafo 1.1 dell’esposizione in fatto – tutti significativamente convergenti, in concreto, nell’evidenziare la sussistenza di un quadro indiziario, grave, coerente e lineare, assolutamente idoneo, quindi, a fondare l’applicazione di una misura cautelare.

2.1 Al riguardo non è superfluo ricordare, del resto, che rappresenta ormai consolidato orientamento di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. S.U. 22 marzo 2000, ric. Audino, RV 215828; Cass. sez. 4^, 3 maggio 2007, rie. Terranova, RV 237012) ritenere che, per l’applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento, è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all’indagato del reato per cui si procede. Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti, specificamente vagliando, in particolare, l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali dei coniugi S. e dell’ U., sottoposte ad attenta valutazione critica, sviluppando un percorso motivazionale completo ed esauriente, rispetto al quale, almeno allo stato, le pur articolate denuncie di travisamento delle risultanze probatorie, non superano, in effetti, la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale.

3. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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