Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6128 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata dep. il 16 novembre 2005 confermativa della decisione della CTP di Potenza che aveva rigettato il ricorso del predetto avverso l’avviso di rettifica e liquidazione per imposta Invim.

La CTR aveva ritenuto corretta la stima del valore finale ai fini dell’Invim del terreno e dell’immobile edificato.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale condizionato devono preliminarmente essere riuniti perchè relativi alla medesima sentenza.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente si duole di violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36 e artt. 112 e 113 c.p.c.. Deduce, in particolare, di avere acquistato il terreno con atto del 23/05/200, ma in precedenza nelle more della stipula del predetto atto aveva ottenuto concessione edificatoria a seguito della quale, sempre prima della stipula dell’atto, aveva edificato un fabbricato;che l’Ufficio non poteva accertare il maggior valore(terreno e fabbricato) essendo il fabbricati di sua esclusiva proprietà.

Il motivo è presenta evidenti profili di inammissibilità.

Il ricorrente si limita ad una descrizione dei fatti (come sopra sintetizzati) non prospettando uno specifico motivo di impugnazione in relazione alla ratio decidendi, ma propone una diversa ricostruzione dei medesimi (l’edificio sarebbe da lui stato fabbricato, in relazione ad una autocertificazione con cui si dichiarava proprietario del terreno, pur non essendolo ancora e si duole genericamente di violazione dell’art. 53 Cost., senza enucleare precisi vizi in relazione alle norme che si assumono violate.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato con ogni conseguenza sulle spese e con assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia fondato sul motivo che l’appello era stato presentato da tale G.E.A., non parte del precedente giudizio e non fornita di alcun potere rappresentativo.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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