Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6127 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.N., D. e V. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata dep. il 16 novembre 2005 confermativa della decisione della CTP di Potenza che aveva rigettato il ricorso dei predetti avverso l’avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro La CTR aveva ritenuto corretta la stima del valore del terreno e dell’immobile edificato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso i contribuenti si dolgono di violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36 e artt. 112 e 113 c.p.c..

Deducono, in particolare, di avere venduto a R.R. il terreno in questione con atto del 23/05/200, ma in precedenza nelle more della stipula del predetto atto il R. aveva ottenuto concessione edificatoria a seguito della quale, sempre prima della stipula dell’atto, aveva edificato un fabbricato; osserva che l’Ufficio non poteva accertare il maggior valore (terreno e fabbricato) essendo il fabbricati di esclusiva proprietà del R..

Il motivo è presenta evidenti profili di inammissibilità.

I ricorrenti si limitano ad una descrizione dei fatti (come sopra sintetizzati) non prospettando uno specifico motivo di impugnazione in relazione alla ratio decidendi, ma propongono una diversa ricostruzione dei medesimi (l’edificio sarebbe d stato fabbricato dal promittente acquirente, in relazione ad una autocertificazione con cui si dichiarava proprietario del terreno, pur non essendolo ancora) e si limitano ad una generica invocazione dell’art. 53 Cost., senza enucleare precisi vizi in relazione alle norme che si assumono violate.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato con ogni conseguenza sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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