Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2010) 09-02-2011, n. 4666 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza emessa il 31 maggio 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva nei confronti di F.S. e P.A. l’applicazione della custodia cautelare in carcere in ordine a due rapine commesse il (OMISSIS) e, contestualmente, sostituiva ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 4 la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ai medesimi F. e P. nell’ambito dello stesso procedimento per altra rapina commessa il (OMISSIS) (ordinanze 6 ottobre 2009 e 18 ottobre 2009) con la misura inframuraria.

In data 23 giugno 2010 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, modificava l’ordinanza suindicata sostituendo nei confronti del F. e del P. la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Avverso l’ordinanza predetta il pubblico ministero ha proposto ricorso per Cassazione.

Con il ricorso si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge nonchè la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto il giudice di merito – che aveva posto in evidenza la mancanza di precedenti condanne ostative alla misura degli arresti domiciliari (condanne per evasione) e il buon comportamento mantenuto dagli indagati durante l’applicazione di detta misura nonchè la circostanza che gli episodi criminosi per i quali era stata emessa la nuova misura cautelare erano "di molto precedenti all’applicazione della misura degli arresti domiciliari" – non avrebbe tenuto conto del sensibile peggioramento del quadro cautelare per effetto della scoperta della commissione da parte degli imputati di reati analoghi (precedenti o successivi) a quello per il quale il F. e il P. erano sottoposti agli arresti domiciliari, così trascurando di valutare la serialità della condotta criminosa che aggravava sensibilmente la pericolosità criminale degli imputati e la probabilità di recidiva (per il F. era emerso anche un precedente giudiziario sostanzialmente identico) e che aveva determinato l’aggravamento ex art. 299 c.p.p., comma 4 della misura cautelare meno affittiva precedentemente applicata.

Il ricorso è fondato.

La doglianza del pubblico ministero ricorrente riguarda essenzialmente la scelta della misura cautelare della custodia in carcere in concreto applicata nei confronti degli indagati.

L’art. 275 c.p.p., comma 3, prima parte, prevede che "la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata". Questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari, l’adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici – inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto – indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura (Cass. sez. 2, 21 ottobre 1997 n.5699, Primerano; sez. 1, 26 settembre 2003 n.45011, Villani; sez. 1, 15 luglio 2010 n.30561, Micelli).

Nell’ordinanza impugnata risulta parziale e riduttiva la valutazione degli elementi specifici posti in luce dal giudice per le indagini preliminari per giustificare la scelta della misura custodiale, con riferimento in particolare al fatto che il F. e il P. erano sottoposti ad indagini anche in relazione ad altra rapina, reato per il quale veniva contestualmente sostituita ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 4 la misura cautelare degli arresti domiciliari sul presupposto di un aggravamento delle esigenze cautelari, e avevano pertanto dato prova "di essere dotati di una incoercibile propensione alla seriale infrazione della legalità, segnatamente ponendo in essere sfrontati atti di predazione patrimoniale con metodi intensamente intimidatori e violenti", dimostrando inoltre la "natura – evidentemente strumentale e mistificatoria – dell’atteggiamento collaborativo…manifestato in sede di convalida del fermo in relazione alla rapina del 18 marzo 2009, chiaramente teso ad occultare le loro ulteriori responsabilità per analoghi fatti criminosi ed a riconoscere solo la fondatezza dei fatti illeciti già aliunde emersi".

Infatti il Tribunale del riesame, pur richiamando detta motivazione, l’ha sbrigativamente ritenuta, al di là del dato testuale, attinente al giudizio di sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva specifica, senza considerare che nella medesima ordinanza il giudice per le indagini preliminari aveva rivalutato, alla luce delle nuove emergenze investigative, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa ritenendolo aggravato e, di conseguenza, aveva sostituito nei confronti degli indagati la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari applicata in relazione alla rapina in cui il coinvolgimento del F. e del P. era stato originariamente accertato. Il giudice per le indagini preliminari pertanto nell’ordinanza oggetto di riesame risulta aver tenuto conto nella scelta della misura ritenuta più adeguata a fronteggiare l’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c) – rispetto all’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari in ordine all’analogo fatto criminoso già ascritto agli indagati (rapina del (OMISSIS)) – anche della personalità del F. e del P. quale emergeva da un quadro indiziario sensibilmente aggravato, in base agli esiti sopravvenuti delle indagini in corso, dalla serialità delle condotte criminose agli stessi ascritte e dalla strumentante dell’atteggiamento apparentemente collaborativo manifestato in sede di convalida del fermo relativo alla rapina del (OMISSIS). Nella motivazione del provvedimento emesso il Tribunale del riesame si è limitato a evidenziare il rispetto delle prescrizioni inerenti la misura degli arresti domiciliari da parte degli indagati, a carico dei quali non risultavano condanne ostative, e la circostanza che i nuovi episodi criminosi accertati erano stati commessi alcuni mesi prima che detta misura venisse applicata nei loro confronti. Detta motivazione risulta tuttavia carente nella parte in cui omette di prendere in considerazione gli elementi specifici inerenti al fatto e alla personalità degli indagati indicati nell’ordinanza oggetto di riesame per affermare l’inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere ed è, per altro verso, erronea con riferimento all’indicazione, quale favorevole elemento di valutazione, del rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari applicati in ordine ad un diverso fatto criminoso, circostanza che non rileva ai fini dell’aggravamento delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 4 ravvisato nel caso di specie dal giudice per le indagini preliminari (Cass. sez. feriale 18 agosto 2009 n.33478, Casanova; sez. 6, 14 giugno 2004 n.31074, Battaglia; sez. 6, 6 novembre 2002 n.42756, Messina; sez. 3, 6 novembre 1996 n. 3735, Amuzu).

Si impone quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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