Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6125 Accertamento Imposta di registro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio dep. il 14 ottobre 2005 che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della Clinica Villa Nina srl avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per imposta di registro.

La CTR aveva ritenuto che gli interessi legali moratori dei compensi per prestazioni rese in favore dell’ASL, oggetto del decreto ingiuntivo, non andavano soggetti al pagamento dell’imposta di registro essendo accessori di una prestazione indiscutibilmente soggetta ad IVA. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha presentato memoria.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere esaminato il rilievo, di cui al controricorso e ribadito in memoria, di inammissibilità del ricorso per tardività essendo stato il medesimo notificato il 29/11/2006 e cioè un anno e 46 giorni dopo il deposito della sentenza, laddove il termine ultimo era il 28/11/2006 (un anno e 45 giorni).

Il rilievo è infondato in quanto la contribuente non considera che il termine di sospensione feriale, che va aggiunto all’anno, è proprio 46 giorni in quanto agosto è di 31 giorni (Cass. nn. 484/2009, 2847/2005, 1531/2003).

Preliminarmente deve anche essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Le relative spese possono compensarsi, essendo la superiore giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 10, 15 e art. 8, lett. b della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e art. 40 di questo ultimo D.P.R., in quanto gli interessi moratori a norma dell’articolo predetto non sono soggetti ad IVA, onde per il principio di alternatività il decreto ingiuntivo per crediti rientranti in area Iva era stato correttamente sottoposto a imposta di registro in misura proporzionale.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ritiene di far proprio e dar seguito al più recente indirizzo segnato da Cass. n. 4748/2006 che ha affermato che "in tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme ad esso dovute per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l’IVA consacrato nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, va sottoposto a tassazione fissa, in base alla previsione della nota 2^ dell’art. 8 della tariffa, parte 1^, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria – come tali esentati, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8 della detta tariffa -, ma siano (come nella specie) gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall’operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorchè esenti, attratte pur sempre all’orbita dell’IVA.".

Questa giurisprudenza appare superare il contrario indirizzo (Cass. n. 2696/2003), che afferma "Il carattere unitario dell’obbligazione alla base di un siffatto provvedimento monitorio ed il conseguente carattere unitario dell’imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, che dell’obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori,senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione." in quanto l’esenzione espressa degli interessi moratori dalla base dell’iva, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, non appare giustificare l’attrazione degli interessi medesimi, sotto la diversa considerazione dell’accessorietà e dell’unità di natura rispetto a quella principale, nell’ambito IVA. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la causa, non abbisognando di ulteriore attività istruttoria, può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Un certo contrasto di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Accoglie il ricorso dell’Agenzia e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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