Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-11-2010) 09-02-2011, n. 4633

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Senigallia, con sentenza del 6.12.2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati prima indicati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti sub a), d), f), h), l)- si tratta di fattispecie di truffa aggravata – per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione (dopo il decorso del termine quinquennale, stabilito in base alla data di commissione dei reati e non a quella del loro accertamento). Il Tribunale rilevava che il primo atto interruttivo della prescrizione ex art. 160 c.p. si era verificato solo il 5.3.2007 con l’avviso di conclusione delle indagine preliminari emesso dal P.M. ex art. 415 bis c.p.p., pertanto dopo la scadere del termine di prescrizione intercorso a partire dalla data di commissione dei fatti, posto anche che gli stessi risultavano oggetto di accertamenti investigativi dal 2005 come emerge dalla querela del C., ma che solo il 5.3.2007 vi era stato il primo atto interruttivo.

Ricorre il P.G. che rilevava in ordine alla sola imputazione sub d) che la condotta truffaldino si sarebbe sostanziata nella redazione di una scrittura privata l’11.4.2005 con la quale la F. si impegnava a restituire le somme erogate dal S. e che, pertanto, considerando tale data il termine prescrizionale non risulterebbe decorso.
Motivi della decisione

Il ricorso non apparendo fondato va rigettato. Infatti la redazione da parte della F. l’11.4.2005 della scrittura privata non può costituire, in base allo stesso contesto dell’imputazione, un ulteriore episodio della condotta truffaldino, si da spostare la continuazione del reato sino a tale data, ma un posterius, una condotta posta in essere a truffa già avvenuta per ritardare la reazione della vittima, certamente rilevante per inquadrare l’evento ma non per stabilire la data di consumazione del reato. Pertanto il presupposto del ricorso del P.G. appare infondato ed il ricorso va rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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