Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige numero straordinario 14/I-II/Ter del 30 marzo 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Variazioni alle previsioni di entrata 1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all’art. 3, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 17 (assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, nonche’ bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011, della Provincia autonoma di Trento), sono introdotte le variazioni allegate a questa legge. 2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell’entrata presenta le seguenti variazioni: a) anno 2009: – 112.505.000 euro; b) anno 2010: + 53.521.000 euro; c) anno 2011: + 104.311.000 euro.
Art. 2 Variazioni alle previsioni di spesa 1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all’art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2008, sono introdotte le variazioni allegate a questa legge. 2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni: a) anno 2009: -112.505.000 euro; b) anno 2010: + 53.521.000 euro; c) anno 2011: + 104.311.000 euro.
Art. 3 Variazione alle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi 1. Ai sensi dell’art. 43-bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (norme in materia di bilancio e di contabilita’ generale della Provincia autonoma di Trento), l’ammontare presunto dei rimborsi dei tributi e’ determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti: a) per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’1 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; b) per l’imposta sul reddito delle societa’, il 7 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 28 marzo 2009
DELLAI
(Omissis).
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0609&tmstp=1260347504103