Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-11-2010) 09-02-2011, n. 4791

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

testo originale non comprensibile) di Civitavecchia.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 30-4-2009 della Corte d’Appello di Napoli di conferma della sentenza di primo grado con la quale era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 500.00 di multa in quanto ritenuto colpevole dei reati previsti e puniti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 ed, in concorso con la moglie T. L.O., dei reati p.p. dagli artt. 56 e 110 c.p. e art. 640 c.p., comma 2.

Deduceva inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 419, 178 e 179 c.p.p. e mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione in quanto la Corte di Appello aveva ritenuto che la notifica dell’avviso per l’udienza preliminare aveva raggiunto lo scopo, quando in realtà egli non aveva mai avuto conoscenza dell’udienza preliminare tenutasi in data 25/3/2004.

Infatti l’avviso ex art. 419 c.p.p., comma 1 conteneva una erronea indicazione del nome dell’imputato, indicato come M.A. e non come M.G., e la notifica non era andata a buon fine.

Successivamente l’avviso dell’udienza preliminare era stato notificato a M.A. ex art. 161 c.p.p., presso l’avvocato Pier Luigi Bianchini, indicato come difensore di fiducia domiciliatario e la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che la notifica si era perfezionata.

Invece la sola indicazione dell’indirizzo non poteva ritenersi requisito idoneo a sanare le nullità derivanti dalla mancata notifica al destinatario effettivo.

All’esito dell’udienza preliminare, svoltasi senza la presenza del M.G. e del suo difensore, il giudice del dibattimento, all’udienza del 2-12-2004, aveva disposto la correzione del nominativo dell’imputato.

La notifica, ancora una volta nulla in quanto effettuata ex art. 161 c.p.p., non era idonea però a sanare le nullità in precedenza verificatasi, in quanto intervenuta quando erano già spirati i termini per eventuali richieste di riti alternativi.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Infatti risulta dal fascicolo di ufficio, consultabile anche in questa fase in quanto è stata dedotta una nullità procedimentale, che la notifica dell’avviso dell’udienza preliminare per il giorno 25- 3-2004 fu tentata nei confronti di tale M.A., che risultò irreperibile nel domicilio di residenza di M. G..

La Corte di Appello ha ritenuto sanata la nullità della notifica sul presupposto che l’atto con il nome di battesimo errato ( A.) era giunto al domicilio esatto, già indicato da M.G. in atti precedenti, dove egli era residente con la moglie T.L. O., e dove egli aveva ritirato il 9-2-04 l’avviso di fissazione per la moglie, concorrente nel medesimo reato.

Nel caso di specie, come dedotto dal ricorrente con l’impugnazione, non è avvenuta alcuna sanatoria, in quanto l’atto avviso con il nominativo errato, pur giunto all’effettivo domicilio dell’imputato, non è stato mai da questi ritirato e pertanto M.G. non ne ha avuto mai conoscenza. Non si può dedurre, come ha fatto la Corte di appello, dalla circostanza che M.G. ha ritirato in altra data l’atto di avviso inviato alla moglie, che egli abbia avuto conoscenza della notifica a lui inviata. Di conseguenza non si poteva procedere alla notifica ex art. 161 c.p.p. al difensore di fiducia Pierluigi Bianchini, presso il quale M.G. non aveva eletto domicilio. L’udienza preliminare del 25-3-2004, a seguito della quale fu disposto il rinvio a giudizio dell’imputato indicato sempre come M.A. e di T.L.O., fu tenuta in assenza dell’imputato e del suo difensore di fiducia.

Di conseguenza è ultronea la seconda affermazione fatta dai giudici di appello sulla mancata eccezione della nullità all’udienza preliminare, in quanto l’imputato non vi ha partecipato poichè non ne aveva avuta legale conoscenza.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l’omissione della notifica all’imputato dell’avviso per l’udienza preliminare comporta una nullità assoluta ed insanabile. Con la sentenza n. 35358 del 9 settembre 2003 la Suprema Corte ha così risolto il contrasto giurisprudenziale che era 35358 del 9 settembre 2003 la Suprema Corte ha così risolto il contrasto giurisprudenziale che era sorto sugli effetti connessi del mancato avviso per l’udienza preliminare.

Tale nullità è rilevabile d’ufficio ed è deducibile in ogni stato e grado del procedimento, sorgendo preclusione solo con la formazione del giudicato.

Di conseguenza devono essere annullate sia la sentenza impugnata che la sentenza di primo grado e gli atti rinviati al GIP per quanto di competenza.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nonchè la sentenza di primo grado e dispone il rinvio al G.I.P. del Tribunale di Napoli per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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