T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 04-02-2011, n. 360 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 10 luglio 1999 e depositato il 13 luglio successivo, i ricorrenti hanno impugnato, in via principale, la nota prot. n. 13628 del 19 maggio 1999, nella parte relativa alla determinazione dei contributi di urbanizzazione per il rilascio della Concessione edilizia in sanatoria di lavori eseguiti nell’immobile sito in Cusano Milanino, Via Bellini n. 13.

Avverso i provvedimenti impugnati vengono dedotte le censure di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 37 della legge n. 47 del 1985, dell’art. 3 della legge n. 10 del 1977, dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, della Circolare del Ministero dei Lavori pubblici del 17 giugno 1995, n. 2241/UL, della legge regionale n. 77 del 1985, della legge regionale n. 60 del 1977 e dell’art. 4, quinto comma, del D. M. n. 801 del 1977, di eccesso di potere, di difetto di istruttoria e di erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Il Comune avrebbe preteso illegittimamente di calcolare gli oneri concessori dovuti dai ricorrenti applicando le tariffe introdotte nel 1996, piuttosto che quelle in vigore alla data del 30 giugno 1989, come previsto dall’art. 39, comma 10, della legge n. 724 del 1994. Nemmeno il Comune avrebbe evidenziato i parametri utilizzati per calcolare l’importo dei contributi, potendosi dubitare che abbia fatto applicazione del D.M. n. 801 del 1977, invece del locale regolamento edilizio. Infine, anche i termini individuati dal Comune per procedere al pagamento dei contributi sarebbero errati e ciò avrebbe determinato l’applicazione di misure sanzionatorie assolutamente non dovute.

Con ordinanza n. 1805/1999, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, subordinatamente alla prestazione di una garanzia fideiussoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cusano Milanino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, il Comune ha ribadito le proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Con la prima censura di ricorso si sostiene che il Comune avrebbe calcolato gli oneri concessori sulla base delle tariffe introdotte con le delibere del 1996, piuttosto che quelli risultanti in vigore alla data del 30 giugno 1989, ex art. 39, comma 10, della legge n. 724 del 1994.

2.1. Tale censura è da accogliere nei sensi di seguito specificati.

La concessione in sanatoria ha la finalità di regolarizzare una situazione collegata alla realizzazione di un immobile abusivo. Ne consegue che, a differenza di quanto accade con riferimento all’ordinario procedimento di rilascio di una concessione edilizia (ora permesso di costruire), l’atto ampliativo è successivo alla realizzazione dell’intervento edificatorio.

Difatti, se la normativa ordinaria collega il rilascio della concessione edilizia alla corresponsione di contributi per un’attività futura di edificazione, nonché di predisposizione delle opere di urbanizzazione, risulta logico il collegamento tra il momento del rilascio della concessione e le tariffe comunali vigenti, considerato che l’effetto conformativo del territorio è già completamente prefigurato nei suoi aspetti ideali.

Viceversa, risulta "evidente che, nell’ambito della legislazione di sanatoria, tutte queste considerazioni vengono meno in quanto l’effetto si è già verificato e non in ragione del titolo rilasciato dall’Amministrazione ma proprio in assenza di quest’ultimo. E’ perciò coerente con il principio di ragionevolezza individuare una data entro la quale scaturiscano gli effetti giuridici utili per la conformazione del fabbricato, data che non può essere in ogni caso del tutto svincolata da quella di ultimazione dell’opera (…) ed ancorabile alla data di presentazione della relativa istanza" (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 dicembre 2007, n. 6679).

Pertanto, il momento cui fare riferimento per il pagamento dei contributi di concessione è quello di presentazione della domanda di sanatoria, che rappresenta il termine in cui viene cristallizzata da parte del privato la situazione dell’immobile, considerato che ciò impedisce ingiuste locupletazioni sia da parte dello stesso privato – che deve presentare la domanda di condono entro un termine di decadenza legislativamente fissato (cfr. art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994) -sia da parte del Comune – che potrebbe ritardare il rilascio della sanatoria, in vista dell’approvazione di tariffe più onerose (cfr., in linea più generale, T.A.R. Lombardia, Milano, II, ord. 20 marzo 2009, n. 53, cui ha fatto seguito Corte costituzionale, ord. 17 marzo 2010, n. 105).

2.2. Di conseguenza la prima censura deve essere accolta secondo quanto specificato in precedenza, con l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminare l’importo dei contributi alla data di presentazione della domanda.

3. Con la terza censura, da anteporre per ragioni logiche allo scrutinio della seconda, si sostiene che i termini individuati dal Comune per procedere al pagamento dei contributi sarebbero errati, con la conseguente applicazione di misure sanzionatorie assolutamente non dovute.

3.1. Tale doglianza è da accogliere in virtù della fondatezza del primo motivo di ricorso.

In effetti, una volta annullato il provvedimento contenente la liquidazione del contributo di concessione, appare evidente che devono ritenersi travolte anche le sanzioni collegate allo stesso atto, considerata la natura accessoria rispetto all’obbligazione principale delle sanzioni amministrative in oggetto.

4. Con la seconda doglianza si sostiene che il Comune avrebbe, in sede di computo metrico dell’abuso, fatto riferimento ai parametri contenuti nei regolamenti locali piuttosto che al D.M. n. 801 del 1977.

4.1. Tale censura è inammissibile, in quanto è stata dedotta soltanto in via generica ed ipotetica (Consiglio di Stato, VI, 28 ottobre 2010, n. 7649).

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nella parte relativa all’impugnazione della nota prot. n. 13628 del 19 maggio 1999, anche con riferimento agli aspetti sanzionatori, con la conseguente necessità di una rideterminazione dell’importo dei contributi nella misura indicata al punto 2.1. precedente; deve essere dichiarato inammissibile per il resto.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione, e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 13628 del 19 maggio 1999; lo dichiara inammissibile per il resto.

Condanna il Comune di Cusano Milanino al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dei ricorrenti nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *