REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 113

Modifiche al Regolamento recante modalita’ per l’applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell’art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita’ venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la
programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)
e, in particolare, l’art. 45 il quale, dopo l’art. 6 della legge
regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie
cacciabili e periodi di attivita’ venatoria ed ulteriori norme
modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di
mestiere) ha introdotto l’art. 6-bis che prevede l’adozione di un
regolamento regionale recante modalita’ per l’applicazione del
contrassegno inamovibile per la caccia agli ungulati;
Visto il «Regolamento recante modalita’ per l’applicazione del
contrassegno inamovibile in esecuzione dell’art. 6-bis della legge
regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie
cacciabili e periodi di attivita’ venatoria ed ulteriori norme
modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di
mestiere)» emanato con proprio decreto 27 ottobre 2008, n.
0296/Pres.;
Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali», emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n, 0277/Pres, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n,
786 di approvazione del regolamento «Modifiche al regolamento recante
modalita’ per l’applicazione del contrassegno inamovibile in
esecuzione dell’art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n,
24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita’
venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia
venatoria e di pesca di mestiere) emanato con decreto del Presidente
della Regione 27 ottobre 2008, n. 296»;

Decreta:

1. E’ emanato il regolamento «Modifiche al regolamento recante
modalita’ per l’applicazione del contrassegno inamovibile in
esecuzione dell’art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n.
24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita’
venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia
venatoria e di pesca di mestiere) emanato con decreto del Presidente
della Regione 27 ottobre 2008, n. 296», nei testo allegato al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0479&tmstp=1260347504103

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