Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-11-2010) 09-02-2011, n. 4662

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 25 maggio 2010, confermava il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale del 19 aprile 2010 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di T.A., indagato per il delitto di cui all’art. 110 c.p. e art. 112 c.p., n. 1, art. 513 bis c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perchè, in concorso con altre persone in numero superiore a cinque, avvantaggiandosi della notoria appartenenza al sodalizio denominato clan Mallardo, compiva atti di illecita concorrenza a vantaggio dell’impresa denominata "Panico Trasporti", al cui interno gravitava appunto T.A. detto "(OMISSIS)", anch’egli affiliato al clan giuglianese, escludendo tutte le ditte operanti nel settore del trasporto su gomma da e per i mercati ortofrutticoli della Sicilia, della Calabria e della Campania e da e per il mercato di (OMISSIS); con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivano ex art. 416 bis c.p. e per il conseguimento delle finalità dell’associazione di stampo camorristico dei Mallardo.

Il Tribunale procedeva, in primo luogo, ad una ricostruzione delle attività del clan dei casalesi, con particolare riferimento al controllo della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e al loro trasporto su gomma da e per i principali mercati del centro e sud Italia, realizzato attraverso la società di autotrasporti "La Paganese Trasporti & c. snc" di P.C.. Dagli atti di indagine emergeva un forte conflitto di interessi tra P. C. e Pa.An. e D., padre e figlio, titolari della omonima ditta che aveva sin dagli anni novanta l’esclusiva nel settore del trasporto merci anche nei mercati siciliani. Nell’anno 2005 Pa.An., all’indomani di un’aggressione subita ad opera dello stesso figlio con il quale era entrato in conflitto, si recava al Commissariato di Polizia di Marcianise e riferiva degli scontri anche fisici avuti con la Paganese Trasporti e dell’accordo che essi fecero con i Mallardo per ottenere l’appoggio contro la rivale. A proposito di tale accordo, che rappresenta il fulcro della contestazione mossa al T., egli riferiva di essersi rivolto per il tramite di T.A. a Pi.Do., che era il referente dei Mallardo nella zona, il quale gli garantiva il loro intervento nella risoluzione della questione e la loro protezione in cambio della metà degli utili. In tal modo, venivano bloccate le mire espansionistiche dei P., ma solo per poco tempo, poichè costoro, con l’appoggio del clan dei casalesi, estromisero la famiglia Pa. dal mercato ortofrutticolo. Il Tribunale affermava che le dichiarazioni del Pa. trovavano riscontro nelle conversazioni intercettate, di cui da ampio conto.

Propone ricorso per Cassazione il difensore del T., deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata si basi unicamente su un ragionamento deduttivo ed ipotetico: "poichè il Pa., tramite il T., si è avvalso della forza intimidatrice di un clan camorristico per contrastare un attacco anch’esso di natura camorristica (da parte della Paganese spalleggiata dai casalesi) ergo le posizioni acquistate all’interno del MOG non possono essere stato che frutto di atti intimidatori e di violenza posti in essere da Pa. e soci all’interno del mercato di (OMISSIS)". In realtà agli atti non vi sarebbe alcun atto di indagine che dimostri che sia stata posta in essere alcuna attività volta a condizionare in alcun modo il libero e normale svolgimento dell’industria e del commercio.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso non sono consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.

Sotto l’apparente deduzione di violazione di legge in realtà il ricorrente chiede a questa Corte di legittimità una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Per di più il riferimento generico "agli atti" a sostegno della deduzione difensiva, rende il ricorso privo anche di quei requisiti di specificità richiesti dalla legge ( art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) per la sua ammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario, affinchè provveda a quanto previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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