Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2010) 09-02-2011, n. 4627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha assolto per insufficienza di prove P.M. dall’accusa di danneggiamento dell’autovettura del querelante F.V., ricorre il difensore della parte civile chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) il vizio di motivazione perchè nella parte dispositiva non è indicata la formula assolutoria ai sensi dell’art. 530 c.p.p.;

b) la illogicità della motivazione perchè senza alcuna spiegazione il giudicante ha ritenuto non attendibile la testimonianza della parte offesa e quella di R.P., che aveva provveduto ad installare una telecamera per captare le immagini della persona che aveva l’abitudine di graffiare ed imbrattare con sputi l’autovettura del querelante.
Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato.

2.1 In ordine al primo motivo deve rilevarsi che la formula dubitativa di assoluzione non configura una delle nullità tipiche della sentenza ai sensi dell’art. 546 c.p.p..

2.2 In ordine al secondo motivo va rilevato che l’ambito in cui deve permanere l’indagine di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato è quello volto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (SS.UU. 30.4.97, Dessimone), e che la illogicità della motivazione, quale vizio denunciabile in sede di legittimità, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi dalla lettura del provvedimento, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza.

2.3 Nel caso in esame, le affermazioni relative alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione degli elementi probatori sono argomentate,in modo esaustivo e logico, Infatti il giudice, sotto un primo profilo, dopo aver affermato che dal supporto informatico, acquisito come prova, emerge che sicuramente fu il P. ad avvicinarsi all’autovettura di proprietà del F., nega che il gesto compiuto da quest’ultimo (e che emerge dalla registrazione su supporto informatico) possa essere individuato, inequivocabilmente, come uno sputo, e che, pertanto, la sola dichiarazione testimoniale della parte lesa non sia sufficiente a provare l’accusa.

2.4 L’affermazione non è illogica: nessuna illogicità può essere riconnessa, infatti, al dubbio che può generare la percezione incompiuta di un gesto, non chiaramente impresso in un supporto informatico.

2.5 Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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