Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2010) 09-02-2011, n. 4626

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia, in data 26.01.2004 di condanna di M.A. per il reato di ricettazione alla pena di anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ricorre la difesa di M.A. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) la mancata acquisizione di una prova decisiva, individuata quest’ultima nelle dichiarazioni della coimputata B.G.. b) Il vizio della motivazione per carenza della stessa in conseguenza dell’incompletezza dell’acquisizione probatoria, avendo il giudice dell’appello, senza alcun motivo, respinto l’istanza di interrogare B.G., ovvero di acquisire il verbale delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di indagini.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 Ed infatti, i motivi sono dedotti in modo generico ed il ricorso manca dei requisiti di precisione e di autosufficienza, per la specifica indicazione e produzione degli atti richiamati, necessari perchè l’impugnazione possa essere valutata e considerata ammissibile.

Il ricorrente, invero, si è limitato solo a dedurre la censura che intendeva muovere alla decisione impugnata, a suo avviso erroneo, ma non ha adempiuto all’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi e le ragioni che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare l’essenza rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.

Infatti il motivo principale di doglianza è che la Corte non ha ritenuto necessaria la testimonianza della coimputata che invece il ricorrente considera decisiva ma in nessun punto del ricorso si indica quali siano le circostanze specifiche da approfondire nè quali siano le "risultanze oggettive emerse nel corso del dibattimento" che avrebbero smentito le dichiarazioni rese dal M.. Sul punto la Corte di merito ha reso una motivazione esaustiva e logica affermando a pag.7 della motivazione che: "non solo non vi è prova che il furto sia stato commesso dal M. ma neppure che lo stesso abbia commesso una calunnia ai danni della B., con cui all’epoca intratteneva una relazione sentimentale.

Egli non aveva alcun motivo di accusarla B. del furto, tranne quella di riferire una circostanza vera e collaborare alle indagini.

L’imputato ha riferito numerose circostanze relative al furto commesso dalla B., non smentite da alcunchè, ed ha utilizzato un assegno per pagare un debito contratto dalla donna, circostanza questa assai rilevante in quanto documenta i buoni rapporti intercorrenti, all’epoca, tra il M. e la B. e quindi l’inverosimiglianza di una ipotizzata denuncia calunniosa da parte del M. ai danni della B.". La puntuale motivazione della Corte territoriale non è in alcun modo rivista criticamente nei motivi di ricorso perchè il ricorrente si limita ad invocare assertivamente la necessità dell’atto istruttorio; conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p. e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

2.3 Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 611 c.p.p., comma 2, il ricorso deve pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *