REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 2 aprile 2009, n. 16 Cittadinanza di genere.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 6 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e principi 1. La presente legge attua l’art. 4, comma 1, lettera f), dello Statuto che sancisce il diritto alle pari opportunita’ fra donne ed uomini e alla valorizzazione delle differenze di genere, nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunita’ e di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro. 2. La Regione riconosce il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali e valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori.

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, persegue i
seguenti obiettivi:
a) agire nel rispetto dell’universalita’ dell’esercizio dei
diritti di donne e uomini;
b) eliminare gli stereotipi associati al genere;
c) promuovere e difendere la liberta’ e autodeterminazione
della donna;
d) sostenere l’imprenditorialita’ e le professionalita’
femminili;
e) favorire lo sviluppo della qualita’ della vita attraverso
politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura
parentale e di formazione;
f) promuovere interventi a sostegno dell’equa distribuzione
delle responsabilita’ familiari e della maternita’ e paternita’
responsabili;
g) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica
e sociale;
h) integrare le politiche per la cittadinanza di genere nella
programmazione e nella attivita’ normativa;
i) promuovere uguale indipendenza economica fra donne ed
uomini, anche in attuazione degli obiettivi del Consiglio europeo di
Lisbona «Verso un’Europa dell’innovazione e della conoscenza» del
marzo 2000.

Art. 3 Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro 1. La Regione promuove ed incentiva azioni volte alla conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa delle donne e degli uomini nei seguenti ambiti: a) sperimentazione di formule di organizzazione dell’orario di lavoro nella pubblica amministrazione e nelle imprese private volte alla conciliazione vita-lavoro; b) promozione di un’equa distribuzione delle responsabilita’ familiari tra donna ed uomo; c) incremento del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini; d) attuazione di interventi nell’ambito del governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della citta’; e) lotta agli stereotipi di genere che limitano le scelte lavorative e l’assunzione di ruoli di responsabilita’ da parte delle donne. 2. I progetti relativi alle azioni di cui al comma 1, sono predisposti dalle province, dai circondari, dagli enti locali, dalle categorie economiche e sociali a carattere territoriale e dalle associazioni di cui all’art. 6. 3. Ai fini della predisposizione dei progetti di cui al comma 2, le province promuovono forme di concertazione tra i soggetti di cui al medesimo comma 2. 4. I progetti di cui al comma 2 sono presentati dalla provincia competente per territorio alla Regione, che li approva nei tempi e con le modalita’ stabilite dal piano regionale di cui all’art. 22. 5. Il piano regionale di cui all’art. 22, definisce gli obiettivi ed i requisiti dei progetti di cui al comma 2, le modalita’ della loro predisposizione, presentazione e valutazione nonche’ l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.

Art. 4

Banca dati dei saperi delle donne

1. Presso la commissione regionale di cui alla legge regionale 23
febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la
promozione di condizioni di pari opportunita’ tra uomo e donna), e’
istituita la banca dati dei saperi delle donne, nella quale sono
inseriti i curriculum delle donne con comprovate esperienze di
carattere scientifico, culturale, artistico, professionale,
economico, politico, che lavorano o risiedono in Toscana.
2. La banca dati e’ uno strumento del quale viene data diffusione
e informazione allo scopo di rappresentare l’ampio mondo dei saperi
delle donne e favorire anche un’adeguata presenza delle donne in
ruoli fondamentali della vita regionale. A tale scopo la banca dati
favorisce anche la divulgazione di competenze femminili al fine delle
indicazioni e proposte di designazioni e nomine ai sensi della legge
regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza
della Regione).
3. Il trattamento dei dati relativi alla banca dati avviene nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).

Art. 5

Modifiche agli articoli 1 e 19 della legge regionale n. 5/2008

1. Alla lettera b) del comma 1-bis dell’art. 1 della legge
regionale n. 5/2008, le parole: «fatta eccezione per le nomine in
seno ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa
regionale» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le
designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla
normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di
inammissibilita’, un numero pari di nominativi di entrambi i generi,
qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare;
l’inammissibilita’ e’ dichiarata, rispettivamente, dal Presidente
della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per
i rispettivi ambiti di competenza.».
2. Dopo il comma 3 dell’art. 19 della legge regionale n. 5/2008
e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della
Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e
di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e
sociali, il rispetto del principio di parita’ di genere in tutte le
nomine di competenza di detti soggetti.».

Art. 6 Progetti delle associazioni 1. La Regione, oltre ai progetti di cui all’art. 3, concede finanziamenti a progetti proposti dalle associazioni il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente: a) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunita’ fra donna e uomo; b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile; c) l’aiuto alla tutela in giudizio nel caso di violazione dei diritti. 2. I progetti sono presentati alla Regione, che li approva nei tempi e con le modalita’ previsti dal piano regionale di cui all’art. 22 e sono realizzati dalle associazioni proponenti. 3. Il piano regionale di cui all’art. 22 definisce gli obiettivi ed i requisiti dei progetti, le modalita’ della loro predisposizione, presentazione e valutazione nonche’ l’ammontare complessivo delle risorse ad essi destinate.

Art. 7

Forum della cittadinanza di genere

1. La Regione indice annualmente una giornata dedicata alle
tematiche delle pari opportunita’ denominata Forum della cittadinanza
di genere, come momento di confronto aperto a tutti i soggetti,
istituzionali e non, che hanno tra i propri obiettivi il
raggiungimento delle pari opportunita’ fra donne e uomini.

Art. 8

Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere

1. E’ istituito il Tavolo regionale di coordinamento per le
politiche di genere, di seguito denominato Tavolo, quale strumento di
partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche
di pari opportunita’.
2. Il Tavolo ha sede presso la Giunta regionale ed e’ presieduto
dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore con delega
alle pari opportunita’.
3. Il Tavolo e’ la sede di confronto dei soggetti interessati per
l’esame delle problematiche e delle politiche oggetto della presente
legge e dei relativi strumenti di programmazione e di intervento.
4. I componenti del Tavolo sono nominati dal Presidente della
Giunta regionale.

Art. 9

Analisi di genere nell’attivita’ normativa e nella programmazione.
Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 55/2008

1. Alla fine del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 22
ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita’ della
normazione), e’ aggiunto il seguente periodo: «L’AIR tiene conto
delle conseguenze delle opzioni normative sulla condizione di donne e
uomini;».

Art. 10

Modifiche all’art. 10 della legge regionale n. 49/1999

1. Dopo il comma 2-bis dell’art. 10 della legge regionale 11
agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e’
inserito il seguente:
«2-ter. I piani ed i programmi regionali adottano l’analisi di
genere secondo le metodologie e criteri stabiliti al comma 1.».

Art. 11

Parametri di genere nei programmi regionali
che attribuiscono contributi

1. Nei programmi regionali che attribuiscono contributi, la
Regione favorisce l’introduzione di parametri per il sostegno alle
pari opportunita’.

Art. 12

Coordinamento delle risorse

1. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse nonche’
coordinare le competenze delle strutture regionali, la Giunta
regionale promuove l’integrazione tra le risorse regionali e:
a) le risorse finanziarie nazionali e comunitarie destinate
alle politiche di conciliazione e di inclusione, nonche’ quelle per
l’imprenditoria femminile;
b) altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli
scopi di cui alla lettera a);
c) le risorse apportate dal sistema degli enti locali;
d) le risorse di tipologia diversa da quella finanziaria
apportate dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
2. Ai fini dell’integrazione delle risorse di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), la Giunta regionale promuove la concertazione
tra i soggetti titolari delle risorse stesse.

Art. 13 Bilancio di genere 1. Il bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunita’, nell’ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali anche al fine della redazione del piano di cui all’art. 22. 2. Mediante il bilancio di genere la Regione: a) valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla ridistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico; b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell’intervento pubblico; c) evidenzia l’utilizzo del bilancio per definire le priorita’ politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni per raggiungere la parita’ tra donne e uomini; d) nel rispetto degli strumenti di programmazione, ridefinisce le priorita’ e la riallocazione della spesa pubblica senza necessariamente aumentare l’ammontare del bilancio pubblico totale. 3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro.

Art. 14 Statistiche di genere 1. La competente direzione generale della Giunta regionale garantisce l’adeguamento in termini di genere delle statistiche inserite nel programma statistico regionale. 2. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attivita’ finanziate dalla Regione adeguano ed incrementano la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 15

Rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne

1. L’istituto regionale per la programmazione economica della
Toscana (IRPET) nell’ambito del proprio programma istituzionale di
cui all’art. 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 luglio
1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), predispone un rapporto sulla
condizione economica e lavorativa delle donne

Art. 16

Cittadinanza di genere nelle politiche del lavoro e dell’occupazione.
Modifiche agli articoli 13 e 21 della legge regionale n. 32/2002

1. La Regione promuove e sostiene la parita’ di genere
nell’ambito delle politiche formative, del lavoro e dell’occupazione.
2. Dopo il comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), e’ aggiunto il seguente:
«l-bis. Nell’ambito delle competenze regionali, l’offerta
dell’obbligo formativo e’ volta a soddisfare in modo uguale le
richieste e le esigenze formative di entrambi i generi.».
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’art. 21 della legge regionale
n. 32/2002, dopo le parole: «occupazione femminile» sono aggiunte le
seguenti: «e mirate al superamento degli stereotipi sulle scelte
formative, sui mestieri e sulle professioni ritenuti a prevalente
concentrazione femminile o maschile».

Art. 17

Cittadinanza di genere nelle politiche economiche

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze di cui
all’art. 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per
l’imprenditoria femminile) e nel rispetto dei principi dell’art. 52
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246), predispone azioni per:
a) promuovere la qualificazione professionale delle lavoratrici
e delle imprenditrici al fine di favorire la piu’ ampia scelta
professionale delle donne e quindi l’avvio e la gestione competente
della propria attivita’;
b) promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile, anche in
forma cooperativa, particolarmente nei comparti piu’ innovativi dei
diversi settori produttivi;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o
a prevalente partecipazione femminile.
2. Il piano regionale di cui all’art. 22 stabilisce i criteri e
gli indirizzi per l’attuazione delle azioni di cui al comma 1 e le
risorse finanziarie ad esse destinate.

Art. 18 Cittadinanza di genere nella politica sanitaria. Modifiche agli articoli 7, 19 e 54 della legge regionale n. 40/2005 1. La Regione garantisce l’integrazione attiva negli obiettivi e nelle attuazioni della politica della salute del principio della parita’ di trattamento, al fine di evitare che si abbiano discriminazioni a causa delle differenza biologiche o degli stereotipi sociali ad esse associati. 2. Alla fine del comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) e’ aggiunto il seguente periodo: «La Regione promuove l’adozione sistematica di iniziative volte a sostenere la salute delle donne nelle fasi della loro vita, nell’ambito delle azioni di educazione alla salute.». 3. Alla fine del comma 1 dell’art. 19 della legge regionale n. 40/2005 e’ aggiunto il seguente periodo: «Il piano tiene conto del principio di pari opportunita’ sviluppando azioni specificamente orientate a tal fine.». 4. Alla fine del comma 1 dell’art. 54 della legge regionale n. 40/2005 e’ aggiunto il seguente periodo: «La Regione promuove la ricerca scientifica che prende in considerazione le differenze fra donna e uomo in relazione alla protezione della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda l’accessibilita’ e l’attivita’ diagnostica e terapeutica, sia nell’ambito degli studi clinici che in quello assistenziale». 5. La Regione persegue l’integrazione del principio della parita’ nella formazione del personale delle organizzazioni sanitarie, nell’ambito del sistema di formazione di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 40/2005, garantendo in particolare la capacita’ del personale di individuare e trattare le situazioni di violenza di genere. 6. La Regione persegue l’obiettivo di garantire l’ottenimento e il trattamento disaggregato per genere, ove possibile, dei dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi di informazione sanitaria.

Art. 19

Cittadinanza di genere nella societa’ dell’informazione.
Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 1/2004

1. La Regione promuove la cittadinanza di genere nell’ambito
della societa’ dell’informazione e della conoscenza.
2. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell’art. 4 della legge
regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione
elettronica e della societa’ dell’informazione e della conoscenza nel
sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale
toscana), sono aggiunte le parole: «con attenzione alle pari
opportunita’ tra donne e uomini nell’accesso alle tecnologie
dell’informazione».

Art. 20 Cittadinanza di genere nelle attivita’ di comunicazione istituzionale. Modifiche all’art. 29 della legge regionale n. 22/2002 1. La Regione promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative ed azioni di’ comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere; in particolare opera per: a) favorire l’attenzione sui temi della parita’ fra donne e uomini; b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un’immagine scevra da stereotipi di genere; c) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella societa’, combattendo gli stereotipi basati sul genere. 2. La Regione pone il rispetto delle finalita’ di cui al comma 1 come condizione alla finanziabilita’ di tutte le attivita’ di comunicazione cui contribuisce. 3. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate nell’ambito delle attivita’ di comunicazione istituzionale regionale e mediante l’attivita’ del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni). 4. Il numero 1 della lettera b) del comma 1 dell’art. 29 della legge regionale n. 22/2002 e’ sostituito dal seguente: «1) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all’art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche in materia di parita’ di genere».

Art. 21 Formazione del personale in materia di pari opportunita’ 1. La Regione, nell’ambito della promozione di prassi socialmente responsabili all’interno della propria organizzazione e nel rispetto del contratto di lavoro, promuove azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della cultura dell’uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere per tutto il personale regionale. 2. La Regione, su proposta del Comitato di ente per le pari opportunita’, realizza corsi di formazione per la dirigenza e per il personale che gestisce risorse umane, al fine di formare personale qualificato per la valorizzazione delle diversita’ di genere. 3. La Regione promuove altresi’ corsi di qualificazione mirati all’acquisizione di conoscenze specifiche in materia di pari opportunita’ al fine di formare personale qualificato a introdurre l’attenzione a questa tematica in tutte le politiche di settore.

Art. 22

Piano regionale per la cittadinanza di genere

1. Il piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce
lo strumento della programmazione regionale in tema di pari
opportunita’ e stabilisce:
a) gli indirizzi e le priorita’ di intervento;
b) gli obiettivi ed i requisiti dei progetti per la
conciliazione vita-lavoro di cui all’art. 3, le modalita’ ed i tempi
della loro predisposizione, presentazione e valutazione;
c) gli obiettivi ed i requisiti dei progetti delle associazioni
di cui all’art. 6, le modalita’ ed i tempi della loro
predisposizione, presentazione e valutazione;
d) i criteri e indirizzi per l’attuazione delle azioni di cui
all’art. 17;
e) i progetti che la Giunta regionale intende realizzare
direttamente;
f) i finanziamenti destinati alle singole tipologie di cui alle
lettere b), c), d), e);
g) gli indirizzi per la definizione di patti territoriali e
accordi locali di genere.
2. Il piano regionale per la cittadinanza di genere contiene
anche una relazione che illustra:
a) lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla presente
legge;
b) le criticita’ emerse nella realizzazione degli interventi e
gli eventuali correttivi apportati.
3. Il piano regionale per la cittadinanza di genere e’ redatto ed
approvato con le procedure e i tempi di cui alla legge regionale n.
49/1999.
4. Il piano e’ redatto nel rispetto della Carta europea per
l’uguaglianza e la parita’ delle donne e degli uomini nella vita
locale elaborata e promossa dal Consiglio dei comuni e delle regioni
d’Europa e dai suoi partner.
5. Contestualmente al piano regionale per la cittadinanza di
genere, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il
bilancio di genere di cui all’art. 13.

Art. 23

Revoca dei finanziamenti

1. I finanziamenti erogati ai sensi degli articoli 3 e 6 sono
revocati totalmente e le somme corrisposte sono recuperate,
maggiorate degli interessi maturati a tasso ufficiale di riferimento,
nei seguenti casi:
a) dichiarazioni false;
b) mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il
finanziamento e’ stato concesso;
c) destinazione dei finanziamenti per finalita’ diverse da
quelle previste negli atti di programmazione regionale;
d) omessa rendicontazione.
2. I finanziamenti erogati sono revocati in parte in caso di
mancata realizzazione di una parte del progetto o in caso di ritardo
immotivato nell’attuazione dello stesso.

Art. 24

Norme transitorie

1. Il primo piano regionale di cui all’art. 22 e’ predisposto per
il biennio 2009 – 2010; il primo piano non contiene la relazione
prevista all’art. 22, comma 2.
2. Per l’anno 2009, nelle more dell’approvazione del piano
regionale di cui all’art. 22, sono attuate iniziative di
coordinamento per le politiche di pari opportunita’ e di genere
secondo le stesse modalita’ di quelle avviate ai sensi della legge
regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (legge finanziaria per l’anno
2007).
3. Il bilancio di genere non e’ redatto per il piano di cui al
comma 1. I contenuti del bilancio di genere sono implementati
gradualmente in relazione alle necessita’ derivanti dagli indirizzi e
priorita’ di intervento di cui all’art. 22, comma 1, lettera a).

Art. 25

Norma finanziaria

1. Le risorse per l’attuazione della presente legge sono
definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale,
con il piano regionale di cui all’art. 22.
2. Le risorse di cui al comma 1, per il biennio 2009 – 2010 sono
stimate in euro 1.768.080,00 annui e sono poste a carico dell’unita’
previsionale di base (UPB) 513 «Interventi per lo sviluppo del
sistema economico e produttivo – Spese correnti» per euro
1.378.080,00 e dell’UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema
economico e produttivo – Spese di investimento» per euro 390.000,00
del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui all’art. 21,
comma 2, e’ autorizzata la spesa di euro 208.000 a carico dell’UPB
513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo –
Spese correnti» del bilancio di previsione 2009.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al
bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualita’
2009 e 2010, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente
per competenza e cassa e per sola competenza:

anno 2009
in diminuzione
UPB 741 «Fondi – Spese correnti», per euro 1.078.080,00;
UPB 743 «Fondi – Spese di investimento», per euro 390.000,00;
in aumento
UPB 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e
produttivo – Spese correnti» per euro 1.078.080,00;
UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e
produttivo – Spese di investimento» per euro 390.000,00;

anno 2010
in diminuzione
UPB 741 «Fondi – Spese correnti», per euro 1.078.080,00;
UPB 743 «Fondi – Spese di investimento», per euro 390.000,00;
in aumento
UPB 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e
produttivo – Spese correnti» per euro 1.078.080,00;
UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e
produttivo – Spese di investimento» per euro 390.000,00.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge
di bilancio.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 2 aprile 2009

Il Vicepresidente: GELLI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0453&tmstp=1260347504104

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