REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. 17 Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 13 del 20 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione;
Vista la legge regionale n. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);
Considerato quanto segue:
1. La situazione di incertezza che si e’ verificata in
relazione alle norme da seguire nelle aree per l’allenamento,
l’addestramento e le gare per cani in cui e’ previsto l’abbattimento
di selvaggina rende necessario e urgente stabilire un nucleo di
elementi di disciplina fondamentali per garantire omogeneita’ e
trasparenza nella gestione dell’istituto a livello regionale.
2. Il foraggiamento del cinghiale e’ una pratica diffusa che
influisce notevolmente sull’incremento numerico delle popolazioni con
conseguenze non piu’ sostenibili per il territorio
agro-silvo-pastorale regionale e con ricadute negative ingenti sulle
coltivazioni agricole. L’introduzione di un divieto generalizzato di
foraggiamento, mitigato in relazione alle attivita’ di cattura
preventivamente autorizzate e interventi di foraggiamento dissuasivo
autorizzato dalle province, si rende pertanto necessario per
contenere le popolazioni e prevenire ricadute negative sul
territorio.
Si approva la presente legge
Art. 1

Modifiche all’art. 24 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 3 dell’art. 24 della legge regionale 12 gennaio 1994,
n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio»), e sostituito dal seguente:
«3. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per
cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni
ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia
previsto l’abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere
costituite in territori di scarso rilievo faunistico.».
2. Il comma 4 dell’art. 24 della legge regionale n. 3/1994 e’
sostituito dal seguente:
«4. L’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 e’
condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del fondo
interessato, il provvedimento fissa tempi e modalita’ di esercizio
nonche’ le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell’arco
temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno».
3. Il comma 7 dell’art. 24 della legge regionale n. 3/1994 e’
sostituito dal seguente:
«7. L’addestramento, l’allenamento e le gare di cani possono
svolgersi anche su fauna selvatica naturale.».
4. Dopo il comma 7 dell’art. 24 della legge regionale n. 3/1994
e’ inserito il seguente:
«7-bis. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani
con abbattimento puo’ essere esclusivamente utilizzata fauna
selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia,
fagiano, starna, pernice rossa.».
5. Dopo il comma 7-bis della legge regionale n. 3/1994 e’
inserito il seguente:
«7 ter. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al
comma 7-bis l’abbattimento puo’ essere effettuato in superfici non
superiori a 50 ettari e i soggetti devono essere immessi
immediatamente prima dell’utilizzazione, muniti di anello di
riconoscimento di colore a arancione.».

Art. 2 Modifiche all’art. 32 della legge regionale n. 3/1994 1. Dopo la lettera mm) del comma 1 dell’art. 32 della legge regionale n. 3/1994 e’ aggiunta la seguente: «nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. Le province, in deroga al divieto e per comprovate esigenze, possono, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.».

Art. 3

Modifiche all’art. 58 della legge regionale n. 3/1994

1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell’art. 58 della legge
regionale n. 3/1994 e’ aggiunta la seguente:
«r) sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.000,00 per chi
foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da
autorizzazione provinciale rilasciata sentite le organizzazioni
agricole.».
La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 9 aprile 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0454&tmstp=1260347504104

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *