REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2009, n. 15

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11
del 6 aprile 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto e definizioni (art. 3 legge regionale n. 28/2005)

1 Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della
legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. testo
unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana
e periodica e distribuzione di carburanti).
2. Ai fini del presente regolamento, per codice si intende la
legge regionale n. 28/2005.

Art. 2 Contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attivita’ e delle comunicazioni (articoli 22, comma 1, letta), b), l), m); 25, comma 2; 31, comma 2; 43, comma 2; 55, comma 2, legge regionale n. 28/2005) 1. I contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attivita’ e delle comunicazioni previste nel codice sono indicati nell’allegato A al presente regolamento.

Art. 3

Autorizzazione ed attivita’ dei centri di assistenza tecnica (art.
10, comma 5, legge regionale n. 28/2005)

1. La competente struttura della giunta regionale autorizza la
costituzione dei centri di assistenza tecnica di cui all’art. 10 del
codice, sulla base di apposita domanda presentata, anche per via
telematica, dai soggetti interessati.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 deve indicare
la localizzazione degli sportelli operativi e ad essa si allega lo
statuto di cui al comma 3, lettera e).
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata al centro di
assistenza tecnica qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) la sede legale e’ localizzata nel territorio regionale;
b) la copertura dei servizi e’ assicurata attraverso almeno due
sportelli informativi per ambito provinciale;
c) le attivita’ sono svolte in favore di tutte le imprese
interessate, nell’area di propria operativita’;
d) e’ assicurata una struttura organizzativa, formativa e di
consulenza in grado di fornire qualificati livelli di prestazioni;
e) lo statuto prevede il rispetto delle condizioni di cui al
presente comma.
4. L’autorizzazione e’ rilasciata entro novanta giorni dal
ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)
competente per territorio e, nel caso di centri operanti in piu’
province, dell’Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la
Regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.
5. Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 10, comma 4,
del codice, a parita’ di tutte le altre condizioni, si avvalgono
prioritariamente dei centri di assistenza tecnica per la
realizzazione degli interventi di cui al titolo Il, capo XIII, del
codice.

Art. 4 Albi e mappe delle attivita’ di interesse storico, di tradizione e di tipicita’ (art. 99, comma 2, legge regionale n. 28/2005) 1. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, criteri e requisiti per l’inserimento delle attivita’ commerciali, turistiche ed economiche di interesse storico, di tradizione e di tipicita’ negli albi e mappe di cui all’art. 99, comma 2, del Codice.

Art. 5

Commissione per l’osservatorio regionale sul commercio (art. 100,
comma 5, legge regionale n. 28/2005)

1. La composizione della commissione di cui all’art. 100, comma
5, del codice e’ articolata come segue:
a) in rappresentanza della Regione:
1) l’assessore regionale al commercio che la presiede;
2) il dirigente della competente struttura regionale o suo
delegato;
b) in rappresentanza degli enti locali:
1) il rappresentante dell’associazione nazionale comuni
italiani (ANCI) Toscana delegato per la materia del commercio;
2) il rappresentante dell’unione nazionale comuni comunita’
enti montani (UNCEM) Toscana delegato per la materia del commercio;
3) il rappresentante dell’unione delle province d’Italia
(UPI) Toscana delegato per la materia del commercio;
c) in rappresentanza dei consumatori:
1) tre rappresentanti scelti dal comitato regionale dei
consumatori e degli utenti (CRCU) tra i soggetti iscritti nell’elenco
di cui all’art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (norme
per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti),
maggiormente rappresentativi a livello regionale;
d) in rappresentanza delle imprese del commercio:
1) un rappresentante della Confcommercio Toscana;
2) un rappresentante della Confesercenti Toscana;
3) un rappresentante della Federdistribuzione Toscana;
4) un rappresentante delle centrali cooperative maggiormente
rappresentative;
e) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti di categoria:
1) un rappresentante della Confederazione generale italiana
del lavoro (CGIL) Toscana;
2) un rappresentante della Confederazione italiana sindacati
dei lavoratori (CISL) Toscana;
3) un rappresentante dell’Unione italiana del lavoro (UIL)
Toscana;
f) in rappresentanza delle Camere di commercio: 1) un
rappresentante dell’Unioncamere Toscana.
2. In relazione a specifici temi settoriali da affrontare, oltre
ai componenti di cui al comma 1, possono essere invitati a
partecipare alle riunioni rappresentanti di:
a) federazione italiana editori giornali (FIEG) Toscana;
b) associazione nazionale distributori stampa (ANADIS) Toscana;
c) societa’ petrolifere di bandiera;
d) societa’ petrolifere indipendenti;
e) societa’ di distribuzione di GPL;
f) societa’ di distribuzione del metano;
g) altre parti sociali ed economiche interessate, ai sensi
dell’art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in
materia di programmazione regionale).
3. In relazione agli argomenti in discussione, ciascuno dei
componenti di cui al comma 1 puo’ individuare un soggetto delegato a
partecipare alle riunioni in sua vece.
4. La commissione dura in carica tre anni.

Art. 6 Modalita’ di effettuazione della concertazione locale (art. 22, comma 1, lettera k), legge regionale n. 28/2005) 1. La concertazione locale prevista dal codice si svolge sulla base di protocolli sottoscritti da comune e parti sociali maggiormente rappresentative a livello locale. 2. I protocolli di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le regole della concertazione, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 49/1999, prevedono tempi e modalita’ di convocazione dei partecipanti alla concertazione e l’obbligo della stesura di un documento, allegato agli atti comunali, riassuntivo dell’attivita’ di concertazione svolta, nel quale si dia conto, tra l’altro, delle posizioni espresse dalle parti e delle indicazioni finali proposte. 3. Per favorire uniformita’ di comportamenti, la giunta regionale, con propria deliberazione, definisce uno schema di protocollo-tipo. 4. La concertazione di cui al comma 1 e’ finalizzata alla verifica dei rispettivi orientamenti ed alla ricerca di convergenze, per individuare e determinare gli obiettivi ed i contenuti essenziali degli atti di programmazione della rete commerciale. 5. In relazione all’ambito di efficacia territoriale degli atti da definire, alle attivita’ di concertazione partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali del commercio e della cooperazione e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni presenti nel consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e/o i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie. La concertazione puo’ svolgersi a livello comunale, intercomunale, provinciale, interprovinciale e regionale.

Art. 7 Modalita’ di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa (articoli 22, comma 1, lettera k) e 80, comma 6, legge regionale n. 28/2005). 1. La concertazione prevista dall’art. 80, comma 6, del codice e’ preceduta da una ricognizione della situazione esistente in relazione alle aperture domenicali e festive effettuate dagli esercizi commerciali. I risultati di tale ricognizione sono valutati dal comune, congiuntamente ai soggetti di cui all’art. 80, comma 2, del codice. 2. La concertazione di cui al comma 1 e’ attivata dal comune su richiesta anche di uno soltanto dei soggetti di cui all’art. 80, comma 2, del codice ed il procedimento e’ concluso entro centoventi giorni. 3. I comuni facenti parte di uno stesso bacino omogeneo di utenza o di altri ambiti territoriali ottimali definiti dalla legislazione vigente, promuovono azioni di coordinamento, tra loro e con i soggetti di cui all’art. 80, comma 2, del codice, al fine di articolare e armonizzare le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali. Allo stesso fine ed anche per coordinare gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con quelli di tutte le attivita’ commerciali di cui all’art. 1, comma 2, del codice, possono essere concluse intese in ambiti piu’ ampi di quelli indicati.

Art. 8

Dimensioni delle medie strutture di vendita (art. 22, comma 1,
lettera f), legge regionale n. 28/2005)

1. Le medie strutture di vendita di cui all’art. 15, comma 1,
lettera e), del Codice, hanno superficie di vendita fino a 1.500
metri quadrati, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane
Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, individuate nell’allegato B al
presente regolamento, le medie strutture hanno superficie di vendita
fino a 2.500 metri quadrati.
3. Il comune puo’ prevedere, sull’intero territorio o su parti di
esso, limitazioni dimensionali inferiori a quelle previste ai commi 1
e 2, in relazione ad esigenze di tutela dello stato dei luoghi o di
aree di particolare interesse.

Art. 9 Indirizzi per la programmazione delle medie strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera g), legge regionale n. 28/2005) 1. Il comune, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del codice e sulla base delle previsioni contenute nel regolamento urbanistico di cui all’art. 55 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio), definisce la programmazione commerciale delle medie strutture di vendita tenendo conto dei seguenti indirizzi: a) modernizzare ed innovare il sistema distributivo; b) garantire un equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive e la presenza qualificata di servizi di prossimita’; c) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree; d) riqualificare aree urbane mediante la costituzione di luoghi di aggregazione, nei quali l’inserimento di medie strutture di vendita costituisca elemento di attrattivita’; e) realizzare sistemi di accessibilita’ ottimale, al fine di ridurre o alleggerire la mobilita’; f) valorizzare la sostenibilita’ e la qualita’ urbana e qualificare le attivita’ commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicita’, con particolare riguardo a quelle collocate nei centri storici, anche prevedendo limiti nelle variazioni delle destinazioni d’uso degli immobili e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, nell’ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’art. 58 della legge regionale n. 1/2005; g) rafforzare l’attrattivita’ delle aree connotate da una consolidata presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture e con l’attivazione di progetti di qualificazione e valorizzazione di cui al titolo II, capo XIII del codice; h) evitare la localizzazione di medie strutture di vendita nelle aree individuate come sature, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del codice. 2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 17 del codice e’ subordinato al rispetto dei parametri urbanistici e di viabilita’ di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, fermo restando il rispetto della programmazione, delle condizioni e dei criteri stabiliti dal comune ai sensi dell’art. 17, comma 2, del codice, nonche’ dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, degli accordi sindacali di secondo livello, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della normativa in materia di pari opportunita’.

Art. 10

Autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita (art. 22, comma
1, lettera h), legge regionale n. 28/2005)

1. L’autorizzazione all’ampliamento di una media struttura di
vendita, attiva da almeno tre anni, e’ dovuta in caso di accorpamento
alla stessa di preesistenti esercizi di vicinato o medie strutture,
localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni,
fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilita’
di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, in relazione
alla superficie di vendita complessiva realizzata a seguito
dell’accorpamento e nel rispetto di quanto previsto all’art. 8, comma
3 del presente regolamento.
2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 comporta la
decadenza o la perdita di efficacia dei titoli abilitativi
preesistenti.

Art. 11 Strutture di vendita in forma aggregata (articoli 4, comma 2, lettera b) e 22, legge regionale n. 28/2005) 1. Sono strutture di vendita in forma aggregata: a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari; b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente, o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita; c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari; d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro. 2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da piu’ unita’ immobiliari, se sono attraversate da viabilita’ privata o pubblica e se appartengono a comuni diversi. 3. Il comune puo’ stabilire, previa concertazione con i soggetti di cui all’art. 17, comma 2 del codice, distanze superiori a quelle previste al comma 1 per specifiche aree, interessate da fenomeni di criticita’ dell’assetto viario e dei servizi di mobilita’ esistenti ed in relazione alle caratteristiche delle medie e grandi strutture di vendita gia’ in esse insediate. 4. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1 e’ calcolata dalle pareti esterne degli edifici piu’ vicine tra loro, che perimetrano l’intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. 5. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata e’ determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1. 6. A fronte di una domanda di autorizzazione per l’apertura di una media o di una grande struttura di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisce in uno spazio territoriale in cui sono gia’ presenti altre strutture di vendita medie o grandi. In tale caso, qualora verifichi che la distanza tra la struttura da autorizzare e le strutture gia’ presenti determini il configurarsi di una struttura aggregata di cui al comma 1, stabilisce quale siano le disposizioni cui sottoporre la domanda, in relazione alla superficie di vendita complessiva, calcolata ai sensi del comma 5. 7. Qualora la domanda di autorizzazione di cui al comma 6 abbia per oggetto l’apertura di una media struttura e la superficie di vendita complessiva, che si determinerebbe per effetto dell’autorizzazione da rilasciare, corrisponde alle dimensioni di cui all’art. 12, il comune comunica al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e contestualmente lo informa che, persistendo l’interesse alla realizzazione dell’intervento, la domanda di autorizzazione puo’ essere presentata secondo le procedure previste per l’apertura di una grande struttura di vendita, di cui al titolo III, capo III del presente regolamento. 8. Qualora la domanda di autorizzazione di cui al comma 6 abbia per oggetto l’apertura di una media o di una grande struttura e la superficie di vendita complessiva, che si determinerebbe per effetto dell’autorizzazione da rilasciare, superi le dimensioni di cui all’art. 12, il comune comunica al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. 9. Il presente articolo non si applica: a) alle domande di autorizzazione per l’apertura di strutture di vendita da attivare in costruzioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono gia’ ultimate ai sensi dell’art. 109 della legge regionale n. 1/2005 ed a destinazione commerciale o per le quali, a tale data, sussista il relativo titolo abilitativo edilizio; b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l’apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all’art. 55 della legge regionale n. 1/2005; c) agli ampliamenti di cui agli articoli 10, comma 1 e 20, comma 1 del presente regolamento. 10. Per consentire ai comuni il progressivo adegua-mento dei propri strumenti urbanistici a quanto previsto al presente articolo, fino ad un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, la distanza di 120 metri lineari di cui al comma 1 e’ ridotta a 60 metri lineari.

Art. 12

Dimensioni e tipologie delle grandi strutture di vendita (art. 22,
comma 1, lettera f), legge regionale n. 28/2005)

1. Le grandi strutture di vendita di cui all’art. 15, comma 1,
lettera f), del codice sono classificate come segue:
a) tipologia A: struttura con superficie di vendita superiore a
10.000 metri quadrati e fino a 15.000 metri quadrati;
b) tipologia B: struttura con superficie di vendita compresa
tra 5.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati;
c) tipologia C: struttura con superficie di vendita inferiore a
5.000 metri quadrati.

Art. 13 Elementi di qualita’ e di prestazione delle grandi strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera i), legge regionale n. 28/2005) 1. Gli elementi di qualita’ e di prestazione delle grandi strutture di vendita, di cui all’art. 22, comma 1, lettera i), del codice, sono i seguenti: a) elementi obbligatori per tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all’art. 12 del presente regolamento: 1) rispetto dei valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, individuati dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), allegato C, punto 1, ed in particolare: a) alla tabella 1.3 per le strutture inserite in «Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme», secondo le definizioni del decreto legislativo n. 192/2005; b) alla tabella 2.3 per le strutture inserite in tutte le altre tipologie di edificio; 2) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti; 3) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l’uso di sistemi a rendere per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalita’ proposte dal richiedente; 4) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall’esercizio; 5) rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne; b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture di vendita di tipologia A e B di cui all’art. 12 del presente regolamento: 1) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza superiore ad almeno il 25 per cento della potenza elettrica impegnata dalla struttura di vendita, fatta salva l’impossibilita’ tecnica del completo rispetto della prescrizione, asseverata da un tecnico abilitato. Tale obbligo si considera assolto se la struttura di vendita ha una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non inferiore a 1 kilowatt per ogni 100 metri quadrati di superficie di vendita; 2) installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di potenza superiore ad almeno il 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per usi termici, fatta salva l’impossibilita’ tecnica del completo rispetto della prescrizione, asseverata da un tecnico abilitato; 3) valutazione degli effetti acustici cumulativi all’interno della struttura ed all’esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualita’ definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); 4) protezione dei bersagli piu’ esposti all’inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; 5) raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l’annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l’acqua potabile; 6) realizzazione di spazi per l’accoglienza del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo; 7) realizzazione di spazi destinati ai bambini, gestiti da apposito personale, attrezzati anche per l’igiene e la cura degli stessi. 2. In caso di ampliamento, gli elementi di cui al comma 1 sono obbligatori qualora lo stesso sia superiore al 50 per cento della superficie di vendita originaria e sono da realizzare con riferimento alla quota di superficie ampliata.

Art. 14 Programmazione delle grandi strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera g), legge regionale n. 28/2005) 1. Ai fini della programmazione delle grandi strutture di vendita, i comuni della Toscana sono suddivisi nelle seguenti classi: a) classe A: comuni capoluogo di provincia e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; b) classe B: comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti; c) classe C: comuni con popolazione compresa fra 3.000 e 10.000 abitanti; d) classe D: comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 2. La realizzazione di grandi strutture di vendita e’ sottoposta alle seguenti articolazioni dimensionali: a) nei comuni di classe A possono essere insediate tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all’art. 12; b) nei comuni di classe B possono essere insediate tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all’art. 12 ad eccezione della tipologia A; c) nei comuni di classe C possono essere insediate solo grandi strutture di vendita di tipologia C e realizzate in forma di centro commerciale; d) nei comuni di classe D non possono essere insediate grandi strutture di vendita. 3. Il comune puo’ derogare alle articolazioni dimensionali di cui al comma 2 previo accordo di programma sottoscritto, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), con la provincia competente per territorio. 4. L’accordo di programma di cui al comma 3 e sottoscritto previa acquisizione, da parte della provincia, del parere favorevole della maggioranza dei comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all’allegato B al presente regolamento. In caso di parita’, prevale il parere espresso dai comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nel quadrante o sub-area. Si considera acquisito il parere positivo delle amministrazioni comunali che, regolarmente convocate ad apposito incontro, non siano intervenute e non abbiano fatto pervenire, entro la stessa data, il proprio motivato dissenso. 5. La programmazione delle grandi strutture di vendita e’ realizzata attraverso la quantificazione della superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture (SVAG), definita dalla giunta regionale con propria deliberazione, relativamente ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare. 6. Ai fini della quantificazione della SVAG, la giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi: a) i risultati delle rilevazioni effettuate dall’osservatorio regionale sul commercio circa la consistenza e l’articolazione della rete commerciale in rapporto agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita ed alle grandi strutture di vendita; b) i dati relativi al movimento dei pendolari; c) gli elementi conoscitivi rilevati dall’osservatorio regionale sul commercio, relativi agli esiti delle precedenti programmazioni ed alle dinamiche evolutive del settore. 7. La SVAG e’ articolata in relazione ad aree di programma corrispondenti a tre aree vaste, come di seguito articolate: a) la Toscana centrale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Firenze, Pistoia e Prato; b) la Toscana della costa, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa; c) la Toscana interna e meridionale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Arezzo, Grosseto e Siena. 8. Una quota del 30 per cento della SVAG e’ riservata agli ampliamenti, effettuati una sola volta e fino al 30 per cento della superficie di vendita originaria, di grandi strutture attive da almeno tre anni. 9. La SVAG ha durata triennale. Nel corso del periodo di validita’ la giunta regionale, tramite l’osservatorio regionale sul commercio, promuove monitoraggi sull’andamento dei dati relativi alla consistenza della rete distributiva, ai consumi e su altri elementi conoscitivi di carattere socio economico e territoriale. In considerazione della dinamica economica e delle problematiche emerse da tali monitoraggi, previa consultazione della commissione di cui all’art. 100, comma 4, del Codice, la Giunta regionale delibera eventuali rimodulazioni della SVAG.

Art. 15

Presentazione della domanda e istruttoria comunale (art. 22, comma 1,
lettera c), legge regionale n. 28/2005)

1. Il soggetto interessato all’apertura, al trasferimento di
sede, all’ampliamento della superficie di vendita o alla modifica,
quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande
struttura di vendita, presenta domanda, anche per via telematica, al
comune competente per territorio, completa della documentazione
prevista nell’allegato A, punto 3, al presente regolamento.
2. La domanda di apertura, trasferimento di sede o ampliamento
della superficie di vendita e’ presentata al comune contestualmente
alla richiesta di titolo abilitativo edilizio, ove necessario.
3. Il competente ufficio comunale trasmette copia della domanda,
senza gli allegati, alla regione ed alla provincia competente per
territorio.
4. Nel caso di realizzazione, anche per ampliamento, di grandi
strutture di vendita di tipologia A e B di cui all’art. 12, il
richiedente, oltre alla documentazione di cui all’allegato A, punto
3, al presente regolamento, presenta un progetto finalizzato ad
armonizzare la grande struttura da realizzare con il contesto
socio-economico nel quale la stessa si va ad insediare. Il progetto
puo’ prevedere la realizzazione, a spese del richiedente, di
interventi di riqualificazione urbana, di programmi di collaborazione
col comune per la tutela attiva delle piccole imprese commerciali o
di opere da porre nella disponibilita’ del comune per le finalita’
concordate con lo stesso. Il progetto e’ valutato dal comune, che lo
approva entro il termine di cui al comma 6 e ne stabilisce modalita’
e tempi di realizzazione.
5. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati e’
verificata dal responsabile del procedimento comunale, entro il
termine di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la
domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data
comunicazione al soggetto richiedente e viene sospeso il procedimento
per una sola volta e il richiedente e’ invitato a presentare le
necessarie integrazioni entro un termine adeguato e,comunque, non
superiore a trenta giorni. Contestualmente il richiedente e’
informato che il decorso del termine per il rilascio
dell’autorizzazione resta sospeso fino all’integrazione della
documentazione e che la mancata integrazione entro il termine
stabilito comporta il rigetto della domanda.
6. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della
domanda, provvede al completamento dell’istruttoria e trasmette
immediatamente dopo alla Regione ed alla provincia competente per
territorio:
a) la documentazione di cui all’allegato A, punto 3, al
presente regolamento;
b) le schede istruttorie predisposte dai competenti uffici
regionali e debitamente compilate, contenenti, in particolare:
1) la verifica di conformita’ urbanistica dell’intervento
rispetto agli strumenti urbanistici generali e attuativi;
2) l’attestazione di eventuale inserimento dell’esercizio da
autorizzare in una struttura di vendita in forma aggregata, di cui
all’art. 11 del presente regolamento ed il dimensionamento
complessivo che la superficie di vendita della struttura integrata
raggiungerebbe per effetto dell’insediamento dell’esercizio da
autorizzare;
c) una planimetria generale, a scala 1/10.000 o 1/5.000,
indicante l’ubicazione dell’esercizio;
d) l’aggiornamento dei dati di cui all’art. 38 del presente
regolamento.

Art. 16

Istruttoria regionale (art. 22, comma 1, lettera c), legge regionale
n. 28/2005)

1. Ricevuta la documentazione istruttoria completa, ai sensi
dell’art. 15, comma 6, il responsabile del procedimento regionale,
individuato dal dirigente della competente struttura della giunta
regionale, inserisce la richiesta in un apposito elenco cronologico,
in base alla data di partenza della pratica registrata dal protocollo
generale del comune, ai fini della definizione dell’ordine di
svolgimento delle conferenze di servizi di cui all’art. 18, comma 2,
del codice.
2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 convoca una
conferenza di servizi interna, finalizzata all’esame della
documentazione istruttoria ed alla definizione del parere regionale
in ordine alla domanda.
3. Alla conferenza di servizi interna partecipano funzionari
regionali competenti nelle materie commercio, urbanistica, viabilita’
ed ambiente, designati dalle competenti strutture della giunta
regionale. La composizione della conferenza puo’ essere integrata con
la partecipazione di funzionari competenti in ulteriori materie, in
relazione alle esigenze emerse nel corso dell’istruttoria.
4. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla
conferenza di servizi interna assume valore di parere o valutazione
positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data
fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso
contrario.
5. Della conferenza di servizi interna viene redatto apposito
verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.
6. L’istruttoria regionale si conclude entro sessanta giorni dal
ricevimento dell’istruttoria comunale di cui all’art. 15, comma 6,
del presente regolamento.
7. Il termine di cui al comma 6 puo’ essere sospeso, per una sola
volta e per non piu’ di trenta giorni, per richiedere integrazioni e
chiarimenti al comune o allo stesso richiedente.
8. Conclusa l’istruttoria regionale, il responsabile del
procedimento di cui al comma 1 ne da’ comunicazione al comune.

Art. 17

Convocazione della conferenza di servizi (art. 22, comma 1, lettera
c), legge regionale n. 28/2005)

1. Ricevuta la comunicazione di cui all’art. 16, comma 8, del
presente regolamento, il comune convoca, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento inviata almeno dieci giorni prima della data
della conferenza di servizi di cui all’art. 18, comma 2, del codice,
i soggetti con diritto di voto. Il comune informa altresi’ della data
di svolgimento della conferenza, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, inviata almeno dieci giorni prima della data della
conferenza, il richiedente ed i soggetti di cui all’art. 18, comma 4,
del codice.
2. La conferenza di cui al comma 1 deve svolgersi entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art.
16, comma 8.
3. La riunione della conferenza di servizi si svolge di norma
presso la sede della Regione Toscana.

Art. 18 Conferenza di servizi (art. 22, comma 1, lettera c), legge regionale n. 28/2005) 1. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione con diritto di voto di cui all’art. 18, comma 2, del codice, la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi, a meno che la stessa non faccia pervenire all’amministrazione comunale convocante il proprio motivato dissenso, entro la data di svolgimento della conferenza. 2. Nei casi di cui all’art. 18, comma 4, del codice, il parere della regione confinante si intende acquisito, decorsi venti giorni dalla richiesta. 3. Della riunione della conferenza e’ redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto. Dell’esito della conferenza e’ fatta menzione nell’autorizzazione rilasciata dal comune.

Art. 19

Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture
di vendita (art. 22, comma 1, lettera d), legge regionale n. 28/2005)

1. Il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di
vendita e’ subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) rispetto dei parametri urbanistici e di viabilita’ di cui al
titolo III, capo IV, del presente regolamento;
b) parere comunale di conformita’ urbanistica dell’intervento
rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
c) disponibilita’ di SVAG di cui all’art. 14 del presente
regolamento;
d) esistenza delle condizioni per il contestuale rilascio anche
del titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del
codice;
e) conformita’ del progetto agli elementi di qualita’ e
prestazione di cui all’art. 13 del presente regolamento;
f) insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici
comunali prevedano una destinazione specifica per la grande
distribuzione;
g) relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia
A e B, di cui all’art. 12 del presente regolamento, esistenza,di
servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell’area dove e’
insediata la struttura, in relazione agli orari di attivita’ della
stessa. Il servizio di trasporto puo’ essere assicurato, in tutto o
in parte, da soggetti privati, purche’ risulti coerente con il
sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico;
h) relativamente a grandi strutture di vendita la cui
dimensione non corrisponda alle articolazioni dimensionali di cui
all’art. 14, comma 2, del presente regolamento, sottoscrizione
dell’accordo di programma di cui all’art. 14, comma 3.
i) nel caso in cui l’area di insediamento della struttura non
disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico,
esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal
richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse,
contenente la subordinazione dell’avvio dell’attivita’ alla piena
funzionalita’ delle infrastrutture;
j) esistenza di un atto d’obbligo irrevocabile sottoscritto dal
richiedente, con il quale si impegna a:
1) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro ed i
contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e gli accordi sindacali territoriali;
2) realizzare accordi sindacali di secondo livello
finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale;
3) rispettare il decreto legislativo n. 81/2008 e la
normativa in materia di pari opportunita’;
4) far rispettare gli impegni di cui ai numeri 1), 2) e 3)
anche alle aziende operanti nell’ambito della struttura.

Art. 20 Autorizzazione dovuta alle grandi strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera h), legge regionale n. 28/2005) 1. L’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura e’ dovuta quando l’ampliamento si realizza attraverso l’accorpamento di esercizi commerciali localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 2 e dei parametri urbanistici e di viabilita’ di cui al titolo III, capo IV e delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, esclusa la lettera c), del presente regolamento, in relazione alla superficie complessivamente realizzata a seguito dell’ampliamento. 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, le superfici accorpate vengono ripartite tra settori merceologici alimentare e non alimentare, in relazione agli originari titoli abilitativi e, in caso di esercizi misti, per i quali non sia possibile identificare esattamente il dimensionamento di ciascun settore, il riparto tra settori merceologici viene stabilito nella misura del 50 per cento ciascuno. 3. L’autorizzazione al trasferimento di una grande struttura di vendita e’ dovuta in caso di spostamento nell’ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana di cui all’allegato B al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle previsioni urbanistiche comunali, delle disposizioni di cui all’art. 14, dei parametri urbanistici e di viabilita’ di cui al titolo III, capo IV e delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, esclusa la lettera c), del presente regolamento. Qualora il bacino omogeneo di utenza o l’area commerciale metropolitana siano ripartiti in quadranti o in sub-aree, il trasferimento della grande struttura puo’ essere effettuato solo nell’ambito dello stesso quadrante o sub-area di insediamento originario. 4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, in caso di contestuale ampliamento, si ha consumo di SVAG solo per la quota di superficie ampliata. 5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, la domanda di trasferimento e’ presentata contestualmente al comune sede dell’attivita’ ed a quello nel cui territorio si intende trasferire l’attivita’ stessa, i quali collaborano nella fase istruttoria. L’autorizzazione e’ rilasciata dal comune nel quale la grande struttura si trasferisce e non e’ richiesto l’assenso del comune sede dell’attivita’. 6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, il rilascio dell’autorizzazione e’ sottoposto alle procedure di cui alla presente sezione e l’attivazione dell’autorizzazione comporta la decadenza delle autorizzazioni preesistenti.

Art. 21 Criteri di priorita’ per il rilascio dell’autorizzazione (art. 22, comma 1, lettera d), legge regionale n. 28/2005) 1. Sono considerate tra loro concorrenti le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita, relative alla medesima area di programma, complete di documentazione e con istruttoria conclusa, recanti la stessa data di trasmissione alla Regione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del presente regolamento. 2. Tra piu’ domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita, concorrenti tra loro, costituiscono criteri di priorita’, in ordine decrescente: a) l’ampliamento, oltre il 30 per cento della superficie di vendita originariamente autorizzata, di grandi strutture di vendita attive da almeno tre anni; b) la concentrazione di preesistenti esercizi commerciali attivi da almeno tre anni e l’impegno al reimpiego di tutto il personale gia’ dipendente; c) il numero di esercizi di vicinato trasferiti all’interno della struttura; d) il numero di occupati a tempo indeterminato, in rapporto alla superficie di vendita richiesta; e) il numero di occupati totali, in rapporto alla superficie di vendita richiesta; f) il numero di occupati riassorbiti, intesi sia come dipendenti del settore del commercio gia’ inquadrati, sia come dipendenti di altre attivita’ economiche interessate da crisi aziendali; g) l’inserimento della struttura commerciale nell’ambito di piani di riqualificazione urbana e/o di riutilizzo di aree dismesse; h) la quantita’ volumetrica di patrimonio edilizio esistente, oggetto di recupero; i) il numero di posti auto ulteriori, rispetto a quelli previsti dagli standard obbligatori; j) i caratteri architettonici e funzionali della struttura, l’utilizzo di criteri costruttivi di bioarchitettura e l’uso di materiali naturali, la qualita’ dei materiali di finitura; k) la presenza di spazi riservati alla vendita di prodotti toscani tipici e di qualita’ e collegati all’attuazione di progetti per la promozione della filiera corta, nonche’ di servizi di trasporto collettivo da e verso il centro urbano; l) la presenza di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche locali e toscane e delle risorse ambientali, culturali e turistiche del territorio; m) la presenza di spazi dedicati alla lettura e ad attivita’ ludico-ricreative. 3. A parita’ delle altre condizioni di cui al comma 2, costituisce criterio di priorita’ il miglior bilancio rifiuti, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Art. 22 Disposizioni per l’utilizzo della superficie di vendita autorizzabile (SVAG) (art. 22, comma 1, lettera g), legge regionale n. 28/2005) 1. La modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita organizzata in forma di centro commerciale ed autorizzata dopo l’entrata in vigore del regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»), se effettuata una sola volta ed entro il limite del 30 per cento della relativa superficie di vendita, non richiede il rispetto della condizione di cui all’art. 19, comma 1, lettera c) del presente regolamento. 2. L’apertura di una grande struttura di vendita in una collocazione gia’ sede di altra grande struttura, dismessa per effetto di revoca o decadenza dell’autorizzazione intervenuta dopo l’entrata in vigore del regolamento regionale n. 4/1999, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 20, comma 6 del presente regolamento, richiede il rispetto della condizione di cui all’art. 19, comma 1, lettera c) solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella a suo tempo operante. Rimane fermo l’obbligo del rispetto dei parametri urbanistici e di viabilita’ di cui al titolo III, capo IV e delle altre condizioni di cui all’art. 19 del presente regolamento. 3. La cessazione dell’attivita’, la riduzione della superficie di vendita o la variazione di settore merceologico, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, di una grande struttura autorizzata dopo l’entrata in vigore del regolamento regionale n. 4/1999, determina l’incremento della SVAG relativa all’area di programma cui la struttura appartiene, per una identica quantita’. 4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il comune trasmette alla Regione, entro trenta giorni dal suo ricevimento, la comunicazione di cui all’art. 79 del codice, ai fini dell’aggiornamento della SVAG.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0452&tmstp=1260347504104

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