REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 10 Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 16, recante: «Disciplina del settore fieristico».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 16 («Disciplina del settore fieristico») e’ abrogato.

Art. 2
1. Il comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 16/2008, e’
abrogato.

Art. 3
1. L’art. 5 della legge regionale n. 16/2008, e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 5 (Svolgimento delle manifestazioni fieristiche). – 1.
L’organizzazione di manifestazioni fieristiche e’ consentita, nel
rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e dalla
presente legge.
2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere
manifestazioni fieristiche su territorio regionale ne danno
comunicazione, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla
Regione se trattasi di manifestazioni di rilevanza internazionale o
nazionale, al comune se trattasi di manifestazioni di rilevanza
locale. La comunicazione deve indicare la qualifica posseduta, il
luogo di effettuazione, le date di inizio e chiusura della
manifestazione, le categorie e i settori merceologici. Alla
comunicazione e’ allegato il regolamento della manifestazione.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione la
Regione o il comune possono chiedere informazioni integrative.
4. La manifestazione fieristica puo’ essere effettuata decorsi
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se
richieste, dalle informazioni integrative.».

Art. 4
1. All’art. 6 della legge regionale n. 16/2008 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, prima delle parole: «E’ istituito il calendario»
sono aggiunte le seguenti: «Ai fini di informativa e promozione.»;
b) la lettera e) del comma 3 e’ abrogata;
c) il comma 4 e’ abrogato.

Art. 5
1. La lettera b) dei comma 2 dell’art. 7 della legge regionale n.
16/2008, e’ abrogata.

Art. 6
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale
n. 16/2008, sono soppresse le parole: «anche per le finalita’ di cui
all’art. 5, comma 6, lettera c), n. 2».

Art. 7
1. L’art. 11 della legge regionale n. 16/2008, e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 11. – 1.La Regione puo’ concedere nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, contributi ai comuni e ad altri soggetti
pubblici per gli interventi di loro competenza in occasione di
manifestazioni fieristiche.».

Art. 8 1. Il comma 1 dell’art. 12 della legge regionale n. 16/2008, e’ sostituito dal seguente: «1. In caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell’art. 5, o in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalita’ diverse da quelle comunicate, ovvero di mancato riscontro alle richieste di cui al comma 3 dell’art. 5, il sindaco del comune nei cui territorio si svolge la manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l’apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. E’ disposta altresi’ nei confronti dei soggetti responsabili, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva. Analoga sanzione e’ disposta in caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale.».

Art. 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 3 marzo 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0344&tmstp=1260347504105

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