Cassazione Sez. Tributaria – Ord. del 26.11.2009, n. 24933 Presunzioni, tributario (2009-12-09)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR della Toscana recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Firenze n. 41/20/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente medesimo avverso l’ avviso di accertamento n. R5G1101585 per SSN e lrpef 1996.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’ intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 20/10/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Lo S. ha depositato memoria; Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art 32 comma1, n. 2 del dpr 600/73 n relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Formula il quesito di diritto: se sia o meno conforme a diritto e in particolare all ‘art. 32 comma 1 n. 2 del dpr 600/73 la decisione dei giudici di secondo grado di ritenere non sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dalla predetta norma (onde superare la presunzione legale relativa di redditualità dei versamenti bancari risultanti dai conti del contribuente) I ‘allegazione fattuale e probatoria della circostanza che i versamenti stessi siano stati effettuati da soggetto privo di collegamento alcuno con l’attività professionale del soggetto accertato e legato a quest’ultimo esclusivamente da rapporti solo personali, per ciò che fratello della convivente

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 comma 3 del dpr 600/73 e dell’art. 2697 cc. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Formula il quesito: ‘ se sia o meno conforme a diritto e in specie alla disposizione di cui all’art. 37 comma 3 del dpr 600/ 73, la decisione dei giudici di secondo grado di ritenere che possano assumersi per redditi di un soggetto le somme risultanti dal conto bancario di altro soggetto ancorché non si sia previamente e specificamente data, neppure in via presuntiva la prova della intestazione fittizia di tale ultimo conto.

Entrambe le censure sono inammissibili. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente il problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quali quelle prospettate dalla ricorrente – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. Un. Sentenza n. 10313 del 05/05/2006). ln tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad avvalersi della “prova per presunzione”, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare l’efficacia presuntiva dei fatti addotti dall’ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano (Sez. 5, Sentenza n. 10345 del 07/05/2007); la valutazione dei mezzi di prova è comunque rimessa in via esclusiva al giudice di merito.

Con un terzo motivo di gravame il ricorrente assume l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. La CTR non avrebbe chiarito le ragioni per le quali non avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare la prova liberatoria di cui all’art. 32 la circostanza, attestata dalle distinte di versamento e dagli assegni bancari prodotti in giudizio, che i versamenti siano stati operati da conto di un soggetto radicalmente estraneo all’attività professionale di quello accertato e ad esso legato esclusivamente da rapporti di tipo personale.

La censura è inammissibile in quanto, nel caso in cui nel ricorso per cassazione venga prospettato come vizio di motivazione della sentenza una insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento, operato dal giudice di merito, di un fatto principale della controversia, il ricorrente non può Iimitarsi a prospettare una possibilità o anche una probabilità di una spiegazione logica alternativa, essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (Sez. 3 Sentenza n. 3267 del 12/02/2008)

La censura è comunque infondata. La Ctr ha ritenuto non plausibili operazioni di giroconto solo per pagare lavori di ristrutturazione, stante la mancanza di fatture e di ricevute di pagamento dei lavori, la indicazione della provenienza del denaro e la destinazione del giroconto, così consentendo l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.

Alla luce di quanto sopra non possono condividersi le argomentazioni formulate dallo S. con la propria memoria, ed il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria

il 26.11.2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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