Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2011, n. 6372 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 La sentenza di cui si domanda la cassazione, previa riunione, dichiara inammissibili gli appelli proposti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dall’Istituto magistrale (OMISSIS), contro le decisioni del Tribunale di Pescara n. 527 e n. 528 del 20.4.2004. Con queste decisioni erano state accolte le domande di R.E. e di F.D., facenti parte del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario – della scuola e inquadrati nella nuova qualifica di "direttore dei servizi generali amministrativi" (DSGA) ex CCNL 26.5.1999 e con decorrenza 1.9.2000, per il riconoscimento dell’intera anzianità per il servizio prestato anteriormente alla data dell’inquadramento e non secondo l’anzianità convenzionale e il sistema della "temporizzazione" previsti dall’art. 8 CCNL 15.3.2001. 2. Gli appelli sono dichiarati inammissibili perchè proposti da soggetti (il Ministero dell’istruzione e l’Istituto magistrale (OMISSIS)) che non erano stati parti del giudizio di primo grado, instaurato dalla R. nei confronti della Scuola Materna Elementare e Media (OMISSIS) e dal F. nei confronti della Scuola Media Statale (OMISSIS), istituti che si erano ritualmente costituiti a mezzo dell’Avvocatura dello Stato e nei cui confronti erano state pronunciate le sentenze.

3. La Corte di appello di l’Aquila esamina tuttavia gli appelli anche nel merito e li giudica infondati perchè il trattamento retributivo spettante per effetto del nuovo inquadramento doveva essere quello derivante dall’applicazione non dell’art. 8 CCNL del 2001, ma del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, norma rimasta in vigore in base alle disposizioni della contrattazione collettiva e che impone la valutazione, in sede di inquadramento contrattuale, del servizio preruolo comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore.

4. Il ricorso è proposto dal Ministero della pubblica istruzione (ora nuovamente Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del D.L. n. 85 del 2008. conv. in L. n. 121 del 2008), dalla Scuola Materna Elementare e Media (OMISSIS) e dalla Scuola Media Statale (OMISSIS), per sette motivi. Resistono con controricorso R. E. e F.D., ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dai controricorrenti, non è fondata.

La sentenza è stata notificata al Ministero presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in data 12.10.2006 e la copia del ricorso consegnata per la notificazione all’Ufficiale giudiziario il giorno 11.12.2006. Anche prescindendo dalla questione della validità della notificazione presso l’Avvocatura distrettuale e dalla sua idoneità a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione (su cui vedi Cass., sez. un., 27/05/2009, n. 12252), il ricorso è tempestivo in base al principio secondo cui – a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002 – la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data non di ricezione dell’atto da parte del destinatario ma da quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Nè riveste alcun rilievo la circostanza che l’atto sarebbe stato consegnato per la notificazione oltre l’orario di apertura dell’ufficio notifiche: le disposizioni sull’orario degli uffici pubblici attengono al loro regolare e ordinato funzionamento, e non possono perciò incidere sulla esistenza e validità degli atti compiuti dagli uffici fuori degli orari prescritti.

2. Con i primi quattro motivi di ricorso si domanda la cassazione della, statuizione di inammissibilità dell’appello. Sono denunziati errori di diritto e vizio della motivazione e si sostiene, in estrema sintesi, che l’indicazione come parte appellante dell’Istituto magistrale (OMISSIS) costituiva il frutto di un mero errore materiale riconoscibile; che legittimato passivo rispetto alla controversia instaurata era esclusivamente il Ministero ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 275 del 1999, abilitato perciò ad appellare la sentenza ancorchè al giudizio di primo grado avesse partecipato soltanto l’Istituto scolastico.

3.1 motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati, come già ritenuto dalla Corte in controversia analoga (decisione resa all’udienza del 7.7.2010, r.g. 22903/2006).

4 La pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto dall’Istituto magistrale (OMISSIS), è passata in giudicato in difetto di impugnazione.

5. Nei confronti del Ministero la pronuncia va invece cassata perchè frutto di errar in procedendo.

Gli attori, quali dipendenti del ministero hanno convenuto in giudizio gli Istituti scolastici presso cui prestavano servizio domandando l’accertamento di un diritto derivante dal rapporto di lavoro e l’emanazione dell’ordine agli Istituti di procedere agli adempimenti conseguenti al chiesto accertamento. Avevano, quindi, notificato il ricorso ai detti Istituti, i quale si erano costituiti a mezzo dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.

5.1. Evocato in giudizio, pertanto, era proprio il soggetto datore di lavoro, mentre l’Istituto veniva in considerazione soltanto come organo ritenuto legittimato processualmente e competente per la gestione del rapporto di lavoro.

5 2. Il riconoscimento della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria – ai fini della migliore realizzazione dell’obiettivo dell’autonomia scolastica – si inserisce nell’ambito del fenomeno dell’organo (statale) con personalità giuridica. La figura dell’organo con personalità giuridica implica che abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, pur restando un organo dell’amministrazione di appartenenza (organo con soggettività giuridica, fenomeno che determina l’imputazione all’amministrazione di appartenenza non l’attività ma i risultati) e, come tale, assoggettato alle direttive ed ai controlli della detta amministrazione.

5.3. Il disegno organizzativo risulta specificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 – secondo due direttrici: la soggettività giuridica e la conseguente legittimazione sostanziale e processuale attiene al piano della riconosciuta autonomia funzionale (Titolo 1, Capo 2^ e Capo 3^:

autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo); le funzioni amministrative, invece, e la gestione del servizio istruzione (titolo secondo) sono rimaste funzioni statali e soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta (non allo Stato ma) all’amministrazione centrale e periferica e attribuita alle istituzioni scolastiche (art. 14) – eccettuate quelle di cui all’art. 15 ("il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione") – istituzioni che agiscono, quindi, in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato.

5.4 La riferita ricostruzione normativa è alla base dell’orientamento seguito dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l’Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, a cui il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;

conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell’Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto (Cass. 10 maggio 2005, n. 9752; 28 luglio 2008, n. 20521).

5.5. Pertanto, anche in base al tracciato quadro normativo, non si poteva dubitare che gli attori avessero proposto la controversia contro il datore di lavoro e che gli Istituti fossero stati ritenuti legittimati esclusivamente quali organi statale competenti per la gestione dei rapporti.

Pertanto, gli unici problemi che potevano porsi nel giudizio di primo grado erano attinenti al piano della regolarità del contraddittorio, sia sotto il profilo del potere del dirigente dell’istituzione scolastica di resistere alla lite (su cui vedi Cass. 17 marzo 2009, n. 6460), sia sotto quello della ritualità della notificazione del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 415 c.p.c., comma 7, ovvero se dovesse ritenersi costituito in giudizio, con effetti sananti, il Ministero al quale deve per legge riconoscersi la legittimazione passiva (vedi Cass. 13 maggio 2005, n. 10111).

5 6. Ad ogni modo, non essendo state sollevate in appello le accennate problematiche processuali, il giudice di secondo grado ha erroneamente escluso che parte del giudizio di primo grado fosse proprio il Ministero (costituito o no), il cui appello, di conseguenza non poteva essere dichiarato inammissibile.

6. Del resto, la giurisprudenza della Corte enuncia il principio secondo cui non è estraneo al processo di merito il soggetto che, pur rimasto estraneo al giudizio, sia stato, tuttavia, coinvolto nella decisione della lite, mediante una statuizione di accertamento o di condanna a suo carico, poichè questa pronunzia, è, di per sè, idonea ad attribuirgli la qualità di parte, ai fini della proponibilità dei gravami consentiti alle parti soccombenti. Ne consegue che, al fine di eliminare gli effetti a lui pregiudizievoli della sentenza, il soggetto rimasto estraneo al giudizio può avvalersi, oltre che dell’opposizione di terzo, dell’ordinaria impugnazione proponibile contro la sentenza (Cass. 7 gennaio 2009, n. 67).

7. Per le ragioni esposte deve essere cassata la pronunzia di inammissibilità degli appelli e si deve passare ad esaminare la seconda delle rationes decidendi espresse dalla sentenza e relative al merito della controversia. Contro questa seconda ratio decidendi sono rivolte le censure contenute degli altri tre motivi di ricorso.

Con il quinto motivo di ricorso, concluso dal relativo quesito di diritto, si contesta il risultato interpretativo cui è pervenuta la sentenza impugnata e, denunciando violazione di norme di diritto e di clausole di contratti collettivi, si sostiene, con numerose e articolate argomentazioni, che la retribuzione dovuta dall’amministrazione a decorrere dal 1 settembre 2000 doveva essere quella determinata ai sensi dell’art. 8 CCNL del 2001 e non quella risultante dal computo dell’intera anzianità di servizio utile, dovendosi escludere l’applicabilità di disposizioni diverse.

Con il sesto e il settimo motivo di ricorso si denunziano vizi di motivazione in ordine alla stessa questione.

8. La Corte dichiara inammissibili il sesto e il settimo motivo, non essendo configurabili vizi di motivazione in relazione a violazioni di norme di diritto e di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, clausole equiparate alle norme di diritto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, con la conseguente irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere de giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato (Cass. 7 aprile 2010, n. 8254).

9. Il quinto motivo è ammissibile sotto il profilo del rispetto dell’onere imposto dall’art. 366-bis c.p.c., siccome, al di là della formulazione non proprio lineare, viene sufficientemente individuato il quesito di diritto sottoposto alla Corte, se, per determinare il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professione di DSGA, debba applicarsi esclusivamente il disposto dell’art. 8 CCNL del 2001, restando esclusa l’operatività di disposizioni diverse.

10. Il quinto motivo di ricorso deve trovare accoglimento, in linea con i precedenti costituiti dalle sentenze della Corte n. 4885 del 1 marzo 2010 e n. 24431 del 2 dicembre 2010 e le altre pronunciate alla medesima udienza del 10 novembre 2010, rese in controversie analoghe.

11. In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4/8/1995 – comparto Scuola personale non dirigente; parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" (1/1) soltanto per i conservatori e le accademie e con previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre, per i restanti istituti scolastici, la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo" (1/2), sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

12. Con il CCNL 26/5/1999 – comparto Scuola personale non dirigente;

parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 -, all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1 settembre 2000, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado…" profilo descritto nell’annessa tabella A e con inquadramento in Area D/2 (mentre il responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, profilo peraltro rimasto fino al 31.8.2000 e poi sostituito da quello di collaboratore amministrativo). Per l’accesso al profilo professionale del DSGA è richiesto il diploma di laurea (tabella B), ma, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, accede al detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico (OMISSIS), previa frequenza di apposito corso di formazione con valutazione finale, eventualmente sostituibile con "percorsi formativi abbreviati" per il personale che abbia maturato un’esperienza professionale di una determinata durata.

13. Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell’art. 34 CCNL 26/5/1999, si riferisce l’art. 8 CCNL 15/3/2001 – secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale del comparto Scuola, così determinandone il trattamento retributivo spettante dall’1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce, infine, che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori".

Quindi, viene adottato il criterio della cosiddetta "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

14. In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del CCNL 24/07/2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – dispone che, a decorrere dal 1.1.2003 ai DSGA destinatari dell’incremento retribuivo previsto dell’art. 8, comma 1, del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, dichiarando che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 15. Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall’amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 19.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati "in sede di prima applicazione", disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili. 16. La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66. comma 4, CCNL 4/8/1995. Questa norma recita: Restano confermate, alfine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante e, in particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 – Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale -: Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

17. Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che emerga chiaramente l’intento delle parti stipulanti di riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio, regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una "promozione" di massa pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

Risultano infatti privi di reale consistenza tutti gli argomenti addotti per sostenere, da una parte, una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali; dall’altra, il contrasto della regola applicata dall’amministrazione, con principi e regole imperative.

18. Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del CCNL del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, commi 8 e 9, art. 4.

Dispone il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può agevolmente constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell’ulteriore progressione economica". Dunque, non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore. Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica. In tal modo si intende evitare di considerare del tutto irrilevante l’eventuale eccedenza del nuovo stipendio rispetto alla posizione stipendiale in cui il personale viene inquadrato. La temporizzazione, dunque, all’interno di questo sistema, è un criterio secondario, come si evince dal tenore testuale della norma, che parla di ulteriore progressione economica. Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del CCNL del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè è destinato ad essere applicato in una fase successiva. E’ invece il criterio di immediata applicazione,, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche". 19. Quanto poi al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13 secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta con ogni evidenza di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

20 Nè merita consenso alcuno la tesi secondo cui la particolare disciplinai di cui all’art. 8 CCNL 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., nella parte in cui non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione "continua a trovare applicazione …", che vale ad escludere l’intento di introdurre una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante;

al riguardo, è certo che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66. comma 4, CCNL 4/8/1995) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall’art. 48 CCNL 26.5.1999 ("Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili) e della "norma finale" di cui all’art. 19 dello stesso CCNL 15.3.2001 ("Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999); si pone altresì in contrasto con il precetto di cui all’art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del loro trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero, l’incremento retribuivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

21. Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell’anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale del CCNL del 2001, art. 8, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Questa tesi omette di considerare che all’inquadramento nel nuovo profilo professionale, sia pure con effetto dalP 1.9.2000, si perviene in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 34 CCNL del 1999, "previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale", valutazione finale richiesta anche all’esito dei percorsi formativi abbreviati per il personale in possesso di una determinata esperienza professionale richiesta. Pertanto, è soltanto dalla valutazione finale che sorge il diritto all’inquadramento, pur con effetti dal epoca precedente, e diventa esigibile il diritto alla maggiore retribuzione: nella controversia in oggetto non si allega la maturazione del diritto in epoca anteriore all’entrata in vigore del CCNL del 2001. 22. Non sussiste, infine, il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale: di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento (vedi Cass., sez. un., 17 maggio 1996, n. 4570 e 29 maggio 1993, n. 6030), dovendosi escludere che siano ipotizzabili contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 – norma che impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all’art. 34 CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

23. Il quinto motivo di ricorso va dunque accolto in base al seguente principio di diritto: "La specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola- regola il trattamento economico spettante dal 1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento". 24. La cassazione della sentenza per violazione di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico (equiparate alle norme di diritto dal D.Lgs. n 165 del 2001, art. 63, comma 5, come già rilevato), comporta la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, con emanazione di pronuncia di rigetto della domanda proposta dai dipendenti pubblici.

25. In ordine alla regolazione delle spese dell’intero processo ( art. 385 c.p.c., comma 2), la Corte ravvisa nelle questioni controverse e nelle peculiarità che caratterizzano la vicenda processuale giusti motivi per compensare per l’intero le spese dei giudizi di merito e di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi di ricorso da uno a cinque e dichiara inammissibili i motivi sesto e settimo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta le domande proposte da R.E. e da F.D.; compensa per l’intero le spese dei giudizi di merito e di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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