REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2009, n. 4 Norme per la semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l’anno 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della
Regione Trentino – Alto Adige n. 15/I-II del 7 aprile 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Disposizioni in materia di semplificazione delle
procedure per la realizzazione di opere pubbliche.

1. Fino alla data individuata dalla Giunta provinciale ai sensi
dell’art. 151, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per le
finalita’ del capo I del titolo VII della legge urbanistica
provinciale e ai fini dell’approvazione dei progetti di lavori
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2 della
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti), possono utilizzare la conferenza di servizi per acquisire
pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nullaosta o assensi
comunque denominati; si applica in questo caso quanto previsto dagli
articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n.
13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche, dagli
articoli da 16 a 16-quinquies della legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e
la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme
in materia di procedimento amministrativo), nonche’ da
quest’articolo. Al coordinamento dei lavori della conferenza di
servizi nonche’ all’indizione della medesima provvede il dipartimento
provinciale competente in materia di infrastrutture su richiesta
della struttura o dell’amministrazione aggiudicatrice interessata.
2. In relazione alle esigenze organizzative connesse con
l’attuazione del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale
possono essere individuati i casi in cui e’ esclusa, anche
temporaneamente, l’applicazione di quanto previsto dal medesimo
comma. Restano fermi gli obblighi di ricorrere alla conferenza di
servizi previsti dalla vigente normativa.
3. Per il triennio 2009-2011 la Giunta provinciale, previa intesa
con il Consiglio delle autonomie locali, puo’ aumentare per
specifiche categorie o tipologie di opere pubbliche l’importo dei
progetti per il quale non e’ richiesto il parere degli organi
consultivi previsto dall’art. 58, comma 1, lettera a), della legge
provinciale sui lavori pubblici, fino al limite massimo fissato
dall’art. 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale sui lavori
pubblici.

Art. 2 Modificazioni della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa 1. Nel comma 1 dell’art. 2 della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialita’». 2. All’art. 3 della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di risorse per la retribuzione di risultato e del fondo per la produttivita’, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo comma, l’amministrazione ridefinisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2, i quali non possono comunque essere superiori a novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile fissare termini di conclusione superiori a novanta giorni, in considerazione della particolare complessita’ del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della effettiva sostenibilita’ dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e sempre che sia stata verificata l’inapplicabilita’ degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti da questa legge, tali termini non possono comunque superare i centottanta giorni. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, continuano ad applicarsi i termini gia’ stabiliti ai sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il termine residuale indicato dal comma 4. 2-ter. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita’ dirigenziale.»; b) nel comma 3 le parole: «atti di altre amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «atti di altre strutture o amministrazioni». 3. Alla fine del comma 2 dell’art. 8 della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa e’ aggiunto il seguente periodo: «La Provincia favorisce l’uso delle tecnologie nei rapporti con i cittadini e le imprese, incentivando in particolare il ricorso alla posta elettronica certificata e alla firma digitale per la trasmissione delle istanze e della relativa documentazione.». 4. L’art. 19-bis della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa e’ sostituito dal seguente: «Art. 19-bis. (Semplificazione delle procedure) – 1. Per razionalizzare e accelerare lo svolgimento dell’attivita’ amministrativa, con uno o piu’ regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione e la semplificazione delle procedure previste da leggi provinciali, ivi comprese quelle relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche, comunque denominate. 2. I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti principi e criteri: a) riduzione delle fasi procedimentali e degli organi o dei soggetti intervenienti nel procedimento; b) riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi od omogenei e dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita’; e) sostituzione dei procedimenti che comportano, per l’amministrazione e per i cittadini, costi piu’ elevati dei benefici conseguibili, con altri che prevedono la sostituzione dell’attivita’ amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendo comunque forme di controllo; f) individuazione di procedure che il cittadino possa gestire in autonomia, con particolare riguardo alle modalita’ di presentazione delle domande; g) individuazione di procedure automatizzate per i casi che non richiedono una valutazione discrezionale, ma esclusivamente l’accertamento di presupposti e di requisiti; h) individuazione di procedure differenziate in relazione all’importo finanziato dall’amministrazione provinciale, anche prevedendo che l’intervento provinciale sia definito in via forfettaria o sulla base delle spese gia’ effettuate; i) semplificazione degli adempimenti e della documentazione richiesti ai fini della liquidazione delle spese, consentendo anche la liquidazione dell’agevolazione economica prima del completo pagamento della spesa, salva successiva verifica; j) con riferimento ai contributi di modesta entita’, individuazione dei casi di ricorso all’anticipazione della liquidazione dei contributi avvalendosi di societa’ a prevalente partecipazione provinciale o di altri soggetti idonei; k) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 3. I regolamenti individuano le disposizioni di leggi e di regolamenti provinciali che regolano le procedure oggetto di semplificazione abrogate a decorrere dalla data prevista dai regolamenti medesimi. 4. In relazione alla finalita’ di pervenire con urgenza alla razionalizzazione delle procedure, quale misura anticongiunturale straordinaria e in attesa dell’approvazione dei regolamenti di semplificazione previsti da questa legge, per il biennio 2009-2010 alle finalita’ di quest’articolo si provvede con deliberazioni della Giunta provinciale. Le medesime deliberazioni possono individuare i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le proposte o gli altri atti di natura endoprocedimentale comunque denominati, dalla cui acquisizione si puo’ prescindere, anche se tali atti sono previsti da legge o regolamento, e purche’ gli stessi non siano connessi con la tutela dell’ambiente, della salute e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Giunta provinciale individua per settori omogenei il procedimento principale e le fasi della procedura che sono temporaneamente omesse. Il sito internet della Provincia informa di quanto previsto da questo comma.». 5. Nel comma 3 dell’art. 19-ter della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa dopo le parole: «strutture provinciali» sono inserite le seguenti: «, nonche’ dell’attivita’ di inserimento dei dati relativi alle pratiche e d’inoltro delle domande e della relativa documentazione alla Provincia, anche esclusivamente in modalita’ telematica mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata». 6. L’art. 40-bis della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa e’ abrogato. 7. Nel comma 1 dell’art. 40-quater della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa le parole: «come definiti dall’art. 40-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «da intendersi quali attivita’ dell’amministrazione pubblica provinciale finalizzate ad erogare, nella loro successione, un servizio al cittadino a seguito di una richiesta di parte o d’ufficio». 8. Le misure di semplificazione previste dall’art. 19-ter della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa, come modificato dal comma 5, sono adottate entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4
(Disciplina dell’attivita’ commerciale in provincia di Trento)

1. All’articolo 17 della legge provinciale sul commercio sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’art. 17 e’ inserito il seguente capo:
«Capo VIII-bis Vendite presentate al pubblico come occasioni
particolarmente favorevoli»;
b) nel Capo VIII-bis e’ inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis. (Definizione). – 1. Sono regolate da questo
capo le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione,
di promozione, di liquidazione, di realizzo, di rimanenze di
magazzino, a prezzi scontati o ribassati, le offerte e tutte le altre
vendite che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di
fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli
per gli acquirenti, anche se prospettate al pubblico attraverso mezzi
pubblicitari o di informazione inviati, consegnati, indirizzati
tramite mezzi informatici o in qualunque modo destinati al
consumatore o a gruppi di consumatori.
2. Nelle vendite di cui al comma 1 e’ vietato il riferimento,
nella presentazione o nella pubblicita’ della vendita, a procedure
fallimentari e simili, anche come termine di paragone. Il termine
«vendita di liquidazione» e’ utilizzato nella pubblicita’
esclusivamente in caso di chiusura definitiva dell’attivita’
commerciale o cessione, affitto, trasferimento di sede dell’azienda
oppure per lavori di ristrutturazione che comportino la chiusura
dell’esercizio.
3. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate durante
tutto l’anno. Ad eccezione delle vendite pubblicizzate come
«promozionali» che non osservano limitazioni temporali, ogni altra
vendita non puo’ avere una durata superiore a sessanta giorni e fra
una vendita e l’altra devono decorrere almeno trenta giorni.
4. L’impresa commerciale che intende effettuare una vendita con
le caratteristiche di cui al comma 1 ne da’ comunicazione alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per
conoscenza al comune competente per territorio; la Giunta provinciale
stabilisce le modalita’ per la presentazione della comunicazione e
gli elementi contenuti nella stessa, nel rispetto dei principi di
semplicita’ e di economicita’.
5. Le disposizioni di questo capo non si applicano alla
pubblicita’ effettuata esclusivamente all’interno dei punti di
vendita, ne’ in alcun modo propagandata all’esterno o prospettata al
pubblico secondo le modalita’ indicate dal comma 1; non si applicano
inoltre alle vendite disposte dall’autorita’ giudiziaria a seguito di
esecuzione forzata o disposte a seguito di procedure concorsuali.
6. Le vendite disciplinate da questo capo sono effettuate durante
l’orario di apertura dei negozi e nei relativi locali.
7. Le comunicazioni alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento previste dal comma 4 non sono
necessarie nel caso di vendita per corrispondenza su catalogo a norma
delle leggi vigenti.
8. Fino a quando non sara’ diversamente disposto, le funzioni
amministrative concernenti l’applicazione di questo capo sono
esercitate, su delega della Provincia, dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento.
9. La Giunta provinciale puo’ adottare norme regolamentari di
esecuzione di questo capo nonche’ emanare direttive per l’esercizio
delle funzioni amministrative delegate.
10. La Provincia e’ autorizzata a rimborsare le spese per
l’esercizio delle funzioni delegate previste da questo capo secondo
criteri e modalita’ definiti nell’accordo di programma di cui
all’art. 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.».
2. Dopo l’art. 17-bis della legge provinciale sul commercio e’
inserito il seguente:
«Art. 17-ter. (Pubblicita’ e prezzi). – 1. La pubblicita’ che
faccia diretto o indiretto riferimento ai prezzi e contestualmente
all’occasione favorevole d’acquisto non puo’ in ogni caso essere
generica ma indica anche l’entita’ o la percentuale dello sconto o
del ribasso che sara’ effettuato rispetto ai normali prezzi di
vendita praticati dal venditore nei quindici giorni antecedenti
l’inizio della manifestazione pubblicitaria.
2. I normali prezzi di vendita al dettaglio, praticati dal
venditore nei quindici giorni antecedenti l’inizio di qualsiasi tipo
di vendita disciplinata da questo capo, possono essere accertati
dagli organi di vigilanza e da funzionari della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento, muniti di apposita
tessera di riconoscimento, anche con apposite ispezioni preventive
all’interno dei negozi al fine di permettere il controllo sulla
veridicita’ delle asserzioni pubblicitarie di cui al comma 3.
3. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate
da questo capo sono presentate graficamente in modo non ingannevole
per il consumatore e contengono gli estremi delle comunicazioni
previste dall’art. 17-bis nonche’ la durata della vendita stessa.
4. Durante le vendite disciplinate da questo capo il venditore
indica, secondo le norme vigenti in materia di pubblicita’ dei
prezzi, oltre al normale prezzo di vendita, anche l’entita’ dello
sconto o del ribasso praticato, scegliendo uno dei seguenti sistemi:
a) cartellino con doppio prezzo di vendita;
b) percentuale da applicarsi sul normale prezzo di vendita.
5. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicita’
di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione
merceologica e alla qualita’ delle merci vendute, sia agli sconti o
ribassi dichiarati.
6. Se nella pubblicita’ non sono specificate le merci cui si
riferisce lo sconto o il ribasso, lo sconto o il ribasso medesimo si
applica su tutte le merci.».
3. Dopo l’art. 17-ter della legge provinciale sul commercio e’
inserito il seguente:
«Art. 17-quater. (Separazione delle merci). – 1. Le merci
offerte nelle vendite regolate da questo capo sono separate in modo
chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano
contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se
tale distinzione non e’ possibile, queste ultime non potranno essere
offerte in vendita.
2. Se per una stessa voce merceologica si praticano prezzi di
vendita diversi in rapporto alla varieta’ degli articoli che
rientrano in tale voce, nella pubblicita’ e’ indicato il prezzo piu’
basso e quello piu’ alto escludendo le indicazioni generiche. Se e’
indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce
merceologica reclamizzata sono venduti a tale prezzo.»
4. Dopo l’art. 17-quater della legge provinciale sul commercio e’
inserito il seguente:
«Art. 17-quinquies (.Esaurimento delle merci). – 1. I prezzi
pubblicizzati sono praticati nei confronti di tutti i compratori fino
ad esauri mento delle merci che formano oggetto della vendita.
L’esaurimento delle merci durante il periodo fissato per la vendita
e’ portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile da
esporre all’esterno dei locali di vendita. Gli organi di vigilanza
possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.».
5. Dopo l’art. 17-quinquies della legge provinciale sul commercio
e’ inserito il seguente:
«Art. 17-sexies. (Prodotti per l’alimentazione e per l’igiene
della persona e della casa). – 1. Le disposizioni di questo capo,
fatto salvo quanto disposto al comma 2, non si applicano alle vendite
al dettaglio dei prodotti dell’alimentazione e dei prodotti per
l’igiene della persona e della casa.
2. L’esercizio commerciale che vende al dettaglio le merci di cui
al comma 1, presentandole al pubblico come occasioni d’acquisto
particolarmente favorevoli, osserva in ogni caso l’art. 17-quater ed
espone sulle merci oggetto delle vendite il cartellino con indicato
il doppio prezzo di vendita oppure la percentuale applicata sul
normale prezzo di vendita.».
6. Nel comma 6 dell’art. 20 della legge provinciale sul commercio
dopo le parole: «o da essa richiamate» sono inserite le seguenti:
«ivi comprese quelle contenute nel Capo VIII-bis».
7. Per le violazioni commesse prima della data di efficacia della
deliberazione della Giunta provinciale di cui all’art. 17-bis, comma
4, della legge provinciale sul commercio, come inserito dalla lettera
b) del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 23 della
legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei
consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni
particolarmente favorevoli per gli acquirenti).
8. Dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta
provinciale di cui all’art. 17-bis, comma 4, della legge provinciale
sul commercio, come inserito dalla lettera b) del comma 1, sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) art. 9 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15
(Disposizioni in materia di commercio);
b) legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3;
c) art. 31 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
d) art. 21 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
e) art. 42 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.
9. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede con
gli stanziamenti autorizzati sull’unita’ previsionale di base
61.22.220, per i fini di cui all’art. 19 (Razionalizzazione dei
rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge
provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 4 Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia di Trento) 1. Il comma 4 dell’art. 17 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e’ sostituito dal seguente: «4. Chi ricopre la carica di sindaco non e’ eleggibile a presidente di comunita’.». 2. Il comma 2 dell’art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2006 e’ sostituito dal seguente: «2. Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilita’ e dei bilanci delle comunita’. Fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilita’ dei comuni nonche’ quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunita’, fatto salvo per le norme relative alla contabilita’ economica che fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunita’ con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti.». 3. All’art. 21 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il collegio dei sindaci dei comuni del territorio della comunita’ puo’ richiedere l’indizione delle elezioni degli organi della comunita’, se lo statuto e’ stato approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo.»; b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Fino all’elezione dell’assemblea a seguito del primo turno elettorale generale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, non si applica la causa di ineleggibilita’ prevista dall’art. 17, comma 4, anche se lo statuto della comunita’ dispone diversamente.». 4. All’art. 29 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Le attribuzioni dei dipartimenti e della segreteria generale della Provincia sono disciplinate con atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale. Anche tenendo conto del progressivo trasferimento di funzioni ai comuni, con i medesimi atti organizzativi possono essere disposte, inoltre, modifiche della denominazione e delle attribuzioni dei dipartimenti previsti dal comma 3, l’accorpamento degli stessi nonche’ la modifica dei dipartimenti di riferimento delle agenzie previste dall’art. 32.»; b) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. Gli atti organizzativi previsti dal comma 4 stabiliscono il numero massimo dei servizi e degli uffici.». 5. All’art. 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo del comma 1 le parole: «I servizi sono individuati dal regolamento, che ne definisce» sono sostituite dalle seguenti: «I servizi sono individuati da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale, che ne definiscono»; b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall’art. 33, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)». 6. All’art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 1 e’ soppresso; b) nel comma 3 le parole: «, qualora essi derivino da nuove leggi o da norme di attuazione dello Statuto speciale o dall’esecuzione di accordi con lo Stato, con le Regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano o con altri enti pubblici, o da progetti concordati con gli organi dell’Unione europea» sono soppresse. 7. All’art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 6 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; b) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo periodo dopo le parole: «qualora le azioni» sono inserite le seguenti: «o quote di societa’»; 2) nel secondo periodo dopo le parole: «predette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote di societa’"». c) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: «9-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle societa’ di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a societa’ da queste partecipate, puo’ essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, l’affidamento di compiti, attivita’ e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove cio’ non sia previsto nella relativa norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti alle medesime societa’ anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso e’ comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi.»; d) dopo il comma 10-bis e’ inserito il seguente: «10-ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono emanate direttive per l’adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), nonche’ di quelli di cui alla lettera c) controllati dalla Provincia, di atti organizzativi riguardanti i criteri e le modalita’ per il reclutamento del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicita’, trasparenza e imparzialita’.». 8. Dopo il comma 4 dell’art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Al fine di garantire la semplificazione della gestione finanziaria dell’intero esercizio finanziario annuale, qualora la soppressione del comprensorio ai sensi del comma 1 avvenga nel corso dell’esercizio, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, puo’ individuare una specifica disciplina della gestione finanziaria e contabile che la comunita’ adotta per la residua parte dell’esercizio. A tal fine la predetta deliberazione puo’ prevedere anche che la comunita’ mantenga lo schema di bilancio in essere ed applichi le regole contabili gia’ applicabili al comprensorio. Il rendiconto dell’ente soppresso viene approvato dall’assemblea della comunita’ entro tre mesi dalla data di soppressione del comprensorio; la relazione prevista al punto d) del comma 1 dell’art. 43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L viene disposta dall’organo di revisione contabile gia’ nominato dal comprensorio; il compenso corrisposto ai componenti di tale organo per le attivita’ di questo comma e’ determinato con deliberazione della Giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla comunita’. 4-ter. Per le comunita’ i cui organi siano eletti antecedentemente al primo turno elettorale generale per le elezioni dei consigli comunali successivo all’entrata in vigore di questa legge, ai fini del trasferimento delle funzioni previsto dall’art. 8, comma 13, l’assemblea puo’ approvare gli atti fondamentali anche prescindendo da quanto disposto dall’art. 14, comma 4, lettera c).». 9. Fino alla data di adozione degli atti organizzativi previsti dall’art. 29, comma 4, e dall’art. 30, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificati da quest’articolo, o fino alla diversa data da tali atti stabilita, restano ferme l’articolazione organizzativa della Provincia e le competenze delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore di quest’articolo.

Art. 5 Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) 1. Dopo il comma 2-bis dell’art. 6-bis della legge provinciale sulla finanza locale e’ inserito il seguente: «2-ter. Con le deliberazioni della Giunta provinciale di ripartizione delle quote del fondo puo’ essere disposto l’impegno della spesa in relazione all’entita’ complessiva delle medesime e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria.». 2. Nel comma 5 dell’art. 11 della legge provinciale sulla finanza locale le parole: «non superiore al 20 per cento» sono soppresse. 3. Dopo l’art. 13-bis della legge provinciale sulla finanza locale e’ inserito il seguente: «Art. 13-ter. (Disposizioni in materia di contabilita’ degli enti locali). – 1. Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all’ente locale. 2. Gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto previsto dalla normativa regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle societa’ di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 3. Quanto previsto da quest’articolo si applica a partire dal rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2009.».

Art. 6

Modificazioni dell’art. 18 della legge provinciale
10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti
di gruppo fra le societa’ del gruppo Provincia

1. All’art. 18 (Disposizioni in materia di societa’ partecipate
dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per stimolare le sinergie fra le societa’ nelle quali
si esplica il sistema Provincia e nel rispetto della normativa
comunitaria, la Provincia promuove l’adozione, da parte delle
societa’ di capitali di cui all’art. 33 della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del
Trentino), di regolamenti di gruppo, che disciplinano in particolare
l’utilizzo reciproco, in via prioritaria, dei servizi e dei prodotti
forniti da ciascun ente.»;
b) dopo il comma 3-bis e’ inserito il seguente:
«3-ter. La Provincia promuove misure volte ad accelerare i
tempi di pagamento da parte delle societa’ da essa partecipate, anche
indirettamente, in modo da contenerli entro i termini definiti ai
sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 9-ter della legge provinciale n. 7
del 1979.».

Art. 7

Sistema integrato provinciale
della vigilanza territoriale ed ambientale

1. La Provincia e gli enti locali, singoli o associati,
promuovono la costituzione di un sistema integrato provinciale della
vigilanza territoriale ed ambientale, al fine di assicurare un’azione
efficace ed integrata di presidio, di prevenzione e di vigilanza in
materia di ambiente, di territorio e di risorse naturali, e di
garantire il piu’ elevato livello possibile di tutela della qualita’
e dell’integrita’ del patrimonio naturale provinciale a favore della
collettivita’.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia, previa intesa con il
Consiglio delle autonomie locali, costituisce una cabina di regia tra
le strutture operative di seguito indicate:
a) il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;
b) l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;
c) la struttura provinciale competente in materia di cave e
miniere;
d) la struttura provinciale competente in materia di
urbanistica;
e) i Corpi della polizia locale nonche’ eventuali altre
strutture comunali competenti in via principale in materia di
vigilanza ambientale.
3. La cabina di regia e’ composta dai responsabili delle
strutture operative indicate dalle lettere a), b), c) e d) del comma
2 nonche’ da cinque componenti designati dal Consiglio delle
autonomie locali tra i responsabili delle strutture operative di cui
alla lettera e) del medesimo comma 2; la cabina di regia e’
presieduta dal capo del Corpo forestale della Provincia.
4. Il Corpo forestale della Provincia assicura inoltre, ai sensi
dell’art. 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo
del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette), il coordinamento con il servizio di custodia forestale.
5. La cabina di regia promuove, in particolare:
a) lo scambio di informazioni e di conoscenze tra le strutture
operative del sistema integrato provinciale;
b) la definizione di programmi coordinati di monitoraggio e di
controllo del territorio;
c) la pianificazione di eventuali operazioni congiunte nonche’
le forme e le modalita’ di supporto specialistico;
d) l’attivazione di forme di collegamento, di coordinamento e
di collaborazione con altri enti eventualmente interessati;
e) un’applicazione omogenea delle disposizioni rispettivamente
nazionali e provinciali in materia ambientale.
6. Alla cabina di regia possono essere invitati a partecipare, in
relazione agli argomenti trattati, altri organi o strutture,
pubbliche o private.
7. La cabina di regia approva annualmente una relazione
sull’attivita’ realizzata dal sistema integrato, contenente anche
proposte per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dello
stesso, e la trasmette alla Giunta provinciale e al Consiglio delle
autonomie locali. In sede di prima applicazione, la relazione
dedicata all’analisi del sistema e alla definizione delle proposte di
miglioramento, e’ predisposta ed inviata entro due mesi dalla data di
costituzione della cabina di regia.
8. Il sistema integrato provinciale collabora con i competenti
organi e autorita’ statali al fine di assicurare, in coerenza con i
principi indicati dal comma 1, un efficace servizio di presidio, di
prevenzione e di salvaguardia del territorio e dell’ambiente
provinciali.
9. I criteri e le modalita’ di funzionamento del sistema
integrato e della cabina di regia sono disciplinati con deliberazione
della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore di questa legge.

Art. 8 Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti) 1. Nel comma 3 dell’art. 6 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti le parole: «- gli impianti termici, stufe singole e caminetti di potenzialita’ inferiore a 30.000 Kcal/h;» sono sostituite dalle seguenti: «- gli impianti termici, stufe e caminetti di potenzialita’ inferiore a 0,035 MW;». 2. All’art. 8-bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 sono soppresse le parole: «e trasmessa al Ministero dell’ambiente»; b) alla fine del comma 5 e’ aggiunto il seguente periodo: "L’esito degli autonomi controlli prescritti nel provvedimento di autorizzazione e la relativa documentazione sono conservati presso l’impianto per un periodo di dieci anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione e presentati in occasione di sopralluoghi espletati da personale incaricato di compiti di vigilanza.» 3. Dopo il comma 5-bis dell’art. 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e’ aggiunto il seguente: «5-ter. Con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), sono individuati gli scarichi di acque reflue derivanti dalle lavanderie assimilati alle acque reflue domestiche, stabilendo anche eventuali misure o limiti di emissione o trattamenti prima del loro recapito in fognatura o nei corpi idrici ricettori.». 4. Il comma 1 dell’art. 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e’ sostituito dal seguente: «1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque l’autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi delle acque reflue industriali, ai sensi dell’art. 23, viene rilasciata su parere conforme dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, se la fognatura non e’ presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, o su parere della struttura provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie, se la fognatura e’ presidiata da un impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle previsioni del predetto piano.». 5. All’art. 25 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 4 e’ aggiunto il seguente periodo: «Fatta salva la disciplina concernente la bonifica dei siti inquinati, il predetto programma contiene adeguati elementi informativi volti ad escludere la movimentazione o il trasferimento di acque sotterranee provenienti da falde contaminate o interferenti con le medesime falde; con deliberazione della Giunta provinciale possono essere emanate apposite direttive per la redazione del programma e per lo svolgimento delle attivita’ istruttorie.»; b) alla fine del comma 4-bis e’ aggiunto il seguente periodo: «Nell’ambito delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di autorizzazione, l’Agenzia puo’ altresi’ disporre specifici valori limite di emissione da rispettare per il recapito finale delle acque intercettate.». 6. Dopo il comma 3 dell’art. 54 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche e dall’art. 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il piano e’ adeguato e integrato con i contenuti che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e la normativa statale di recepimento demandano al piano di gestione. 3-ter. Il piano di cui al comma 3-bis puo’ individuare i territori dei comuni nei quali, in ragione del carico del settore zootecnico, si rende necessario attivare misure di controllo nell’utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento mediante piani di distribuzione e adempimenti a carico dei produttori e degli utilizzatori, anche nell’ambito di accordi di programma. Le agevolazioni previste dall’art. 42 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), sono utilizzate prioritariamente per le finalita’ di questo comma.». 7. Dopo il comma 7 dell’art. 59 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e’ aggiunto il seguente: «7-bis. Gli edifici, anche a carattere residenziale, insediati all’interno delle zone di rispetto degli impianti di depurazione, possono essere ampliati fino al 20 per cento del volume esistente, previo parere favorevole della struttura competente in materia di opere igienico-sanitarie volto a verificare la compatibilita’ dell’intervento con eventuali esigenze di ampliamento dell’impianto, qualora i medesimi edifici siano stati regolarmente autorizzati o realizzati precedentemente all’installazione dell’impianto di depurazione.». 8. All’art. 102-quater del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 3 e’ aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina concernente lo scarico e la reimmissione delle acque in falda di cui all’art. 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di scarichi.»; b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite misure di semplificazione delle procedure amministrative e delle modalita’ di predisposizione della documentazione afferenti la bonifica di siti inquinati di ridotte dimensioni nel rispetto degli standard e dei principi stabiliti dalla normativa statale recanti limiti all’autonomia provinciale ai sensi dello Statuto speciale.»; c) alla fine del comma 4 e’ aggiunto il seguente periodo: "La garanzia finanziaria prevista dall’art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e’ prestata in misura pari al 30 per cento del costo stimato dell’intervento.». 9. La disciplina prevista dal comma 5 dell’art. 8-bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, come modificato dal comma 2 di quest’articolo, trova applicazione anche con riguardo ai controlli prescritti dalle autorizzazioni gia’ rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di quest’articolo; si prescinde conseguentemente dall’obbligo di trasmissione previsto nelle autorizzazioni medesime.

Art. 9
Modificazione dell’art. 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n.
9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario,
di ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrita’
dell’azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in
materia di agricoltura)
1. Dopo il comma 4 dell’art. 16 della legge provinciale 3 aprile
2007, n. 9, e’ inserito il seguente:
«4-bis. Le modifiche allo statuto sono proposte dal Cconsiglio
di amministrazione e approvate con referendum dall’assemblea, a
maggioranza dei votanti. Per lo svolgimento del referendum si
applicano le norme individuate per l’elezione del Consiglio di
amministrazione dal regolamento previsto dall’art. 14, comma 4.».

Art. 10

Modificazione dell’art. 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n.
31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei
veicoli a motore)

1. Nel comma 1 dell’art. 5 della legge provinciale 8 novembre
1993, n. 31, le parole: «del servizio foreste, del servizio
urbanistica e del servizio protezione ambiente» sono sostituite dalle
seguenti: «dei servizi provinciali competenti in materia di foreste e
di urbanistica».

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28
(Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale
e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)

1. Dopo l’art. 9-bis della legge provinciale sulla valutazione
d’impatto ambientale e’ inserito il seguente:
«Art. 9-ter. (Efficacia della valutazione dell’impatto
ambientale delle discariche.) – 1. In deroga a quanto stabilito
dall’art. 9, la valutazione positiva dell’impatto ambientale relativa
ai progetti esecutivi o ai progetti di massima concernenti
l’esercizio delle discariche di cui all’art. 4 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ha efficacia fino
alla data di completamento delle attivita’ autorizzate, in relazione
alle caratteristiche del progetto.
2. Il proponente del progetto concernente l’attivita’ indicata al
comma 1 presenta all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle
attivita’ autorizzate con i contenuti e secondo la periodicita’
stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la
valutazione dell’impatto ambientale.
3. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per
l’ambiente, puo’ disporre, in esito all’esame del rapporto di cui al
comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell’agenzia,
prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui e’ subordinata
l’ulteriore prosecuzione dell’attivita’.»
2. Al comma 6 dell’art. 11 della legge provinciale sulla
valutazione d’impatto ambientale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo e’ soppresso;
b) nel secondo periodo le parole: «dei provvedimenti di
adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti di
eventuale sospensione dei lavori, di adeguamento».
3. Alla fine del comma 3 dell’art. 12-ter della legge provinciale
sulla valutazione d’impatto ambientale e’ aggiunto il seguente
periodo: «Per la gestione del fondo si applicano inoltre le
disposizioni stabilite dall’art. 12-bis, commi 4 e 5.»
4. L’esercizio delle attivita’ considerate dai progetti di cui al
comma 1 dell’art. 9-ter della legge provinciale sulla valutazione
d’impatto ambientale, inserito dal comma 1 di quest’articolo, che
abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale
precedentemente alla data di entrata in vigore di quest’articolo,
puo’ essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della
valutazione dell’impatto ambientale, se ricorrono le seguenti
condizioni:
a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione
sia stata presentata domanda di proroga dell’efficacia medesima o sia
stato depositato un nuovo progetto alla valutazione dell’impatto
ambientale;
b) la prosecuzione dell’attivita’ avvenga nel rispetto delle
modalita’ e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto
precedentemente autorizzato;
c) la prosecuzione dell’attivita’ sia autorizzata ai sensi
della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0610&tmstp=1260865246975

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