Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4865

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Hanno proposto ricorso R.G., V.A., S.G. e C.L., avverso la sentenza di patteggiamento emessa nei loro confronti dal Tribunale di Reggio Emilia il 20.10.2009, per i reati di tentata rapina e in materia di armi agli stessi ascritti come in atti.

Deducono il R., il V. e il S., il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato accertamento dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.;

il C., il "generale" difetto di motivazione del provvedimento.

Prima dell’udienza fissata per la discussione dei ricorsi, il S. ha fatto pervenire presso la cancelleria di questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia.

L’impugnazione proposta nel suo interesse deve essere quindi senz’altro dichiarata inammissibile.

Gli altri ricorsi sono manifestamente infondati.

Ed invero, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p.. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (cfr. Cass. Sez. 4 13/07/2006, Imputato: Koumya).

Quanto alla questione dell’omessa motivazione sull’eventuale sussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., va aggiunto che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (Cass. Sez. 1, Sentenza 10/01/2007 Brendolin).

Nella specie, la sentenza impugnata da esplicitamente conto dell’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2, e richiama per il resto le risultanze probatorie desumibili dal fascicolo del pubblico ministero, con ciò avendo il giudice territoriale assolto all’obbligo di ricognizione della sussistenza dei presupposti del patteggiamento.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di Euro 1500 alla Cassa delle Ammende, somme commisurate all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di Euro 1500 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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