REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 febbraio 2009, n. 6 Regolamento sull’incompatibilita’ e sul divieto di cumulo di impieghi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 24 marzso 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 del 26 gennaio 2009; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l’incompatibilita’ ed il divieto di cumulo di impieghi e di incarichi per il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti, il cui ordinamento del personale rientra nella competenza legislativa della Provincia, nel rispetto dei principi e criteri di cui all’art. 14 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche. 2. Resta ferma la particolare disciplina sull’incompatibilita’ tra incarico dirigenziale ed incarichi di mandato politico locale prevista della vigente normativa provinciale. 3. Rimane salva, per la parte incompatibile con il presente regolamento, la particolare disciplina prevista per il personale del ruolo sanitario del comparto del personale del servizio sanitario provinciale.

Art. 2 Incompatibilita’ 1. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all’art. 1, comma 1, e’ incompatibile: a) con ogni rapporto di lavoro subordinato o equiparato presso altri datori di lavoro pubblici o privati; b) con l’esercizio del commercio, dell’industria e con altre attivita’ di impresa nonche’ con qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo o di collaborazione comunque denominata; c) con l’assunzione di cariche in societa’ costituite a scopo di lucro, quando alle relative cariche e’ connessa, anche per delega, la direttiva e remunerata amministrazione della societa’. 2. Con il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all’art. 1, comma 1, e’ compatibile l’assunzione: a) di cariche non remunerate in societa’ cooperative, salvo il rimborso, anche forfettario, delle spese; b) di cariche in societa’ ed enti per i quali la nomina o la designazione e la determinazione dell’indennita’ di carica sono riservate alla Provincia; c) di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro. 3. E’ comunque vietato esercitare attivita’ di qualsiasi natura che possano dar luogo a conflitti di interesse o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d’ufficio. 4. L’assunzione delle cariche di cui al comma 2 non e’ soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 5.

Art. 3 Norme particolari per il personale del Corpo forestale 1. Salvo il rispetto delle norme generali sull’incompatibilita’ e sul cumulo di impieghi con l’appartenenza al Corpo forestale provinciale sono, inoltre, incompatibili le seguenti cariche ed attivita’: a) Sindaco, Assessore comunale, Presidente di comunita’ comprensoriale, di consorzio tra enti locali o di un’azienda municipalizzata; b) Presidente di un consorzio di bonifica, di un’interessenza o di un’amministrazione separata di beni di uso civico; c) membro di Giunta di un’amministrazione separata di beni di uso civico; d) Presidente provinciale o distrettuale dell’Associazione cacciatori Alto Adige o rettore di riserva di caccia; e) Comandante di un Corpo dei vigili del fuoco volontario; f) Gestore di un’acqua da pesca nell’ambito della propria circoscrizione di vigilanza. 2. Sono circoscrizioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera f), l’Ispettorato forestale, la stazione forestale, la stazione di sorveglianza nel parco nazionale dello Stelvio ed il posto di custodia ittico-venatorio. 3. Per il personale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, trovano altresi’ applicazione le disposizioni speciali sull’incompatibilita’ e sul divieto di cumulo di impieghi previste per questo personale.

Art. 4

Norme particolari per il personale del Corpo permanente dei vigili
del fuoco

1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco non e’
consentito ricoprire i seguenti incarichi nei corpi e nelle unioni
dei vigili del fuoco volontari: Vicecomandante, Comandante, Ispettore
di zona, Ispettore distrettuale, Vicepresidente distrettuale,
Presidente distrettuale, Vicepresidente dell’Unione provinciale e
Presidente dell’Unione provinciale. Non e’ altresi’ consentita
l’assunzione di incarichi dirigenziali in altre organizzazioni di
soccorso. Rimangono, inoltre, salve le norme generali
sull’incompatibilita’ e sul cumulo di impieghi.
2. Il Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco puo’
aderire ad un’associazione di soccorso o ad un corpo dei vigili del
fuoco volontari, previa autorizzazione del Comandante del Corpo
permanente. L’adesione non deve pregiudicare la possibilita’ di
impiego nel Corpo permanente.
3. In ogni caso, il personale del Corpo permanente dei vigili del
fuoco non puo’ essere impiegato in altre operazioni di soccorso sei
ore prima dell’inizio del servizio.

Art. 5 Autorizzazione all’esercizio di un’attivita’ lucrativa 1. Previa autorizzazione, e’ consentito esercitare ogni forma di attivita’ lucrativa o comunque remunerata, incluse le cariche in societa’ a scopo di lucro, nel rispetto dei seguenti limiti: a) l’attivita’ puo’ essere svolta solamente al di fuori dell’orario di lavoro; b) non e’ consentito l’uso delle strutture e dei mezzi dell’amministrazione di appartenenza; c) i relativi proventi lordi, rilevanti ai fini dell’imposta dei redditi delle persone fisiche, non possono superare il 30 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento a tempo pieno, tenendo conto degli elementi retributivi spettanti, esclusi il compenso per lavoro straordinario e l’indennita’ di missione; d) l’impegno settimanale non puo’ superare il 20 per cento dell’orario di lavoro settimanale a tempo pieno; e) le relative attivita’ non possono dare luogo a conflitti di interesse o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d’ufficio. 2. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1, il personale comunica annualmente all’amministrazione, entro il termine e secondo le modalita’ stabilite dalla stessa, i proventi lordi dell’attivita’ autorizzata. 3. Lo svolgimento di un’attivita’ lucrativa puo’ essere autorizzato anche in caso di assenza retribuita e in caso di assenza non retribuita. 4. In caso di assenza non retribuita per particolari motivi personali o di sospensione cautelare disciplinare senza assegno alimentare, puo’ essere autorizzato, per un limitato periodo, lo svolgimento di una seconda attivita’, anche a tempo pieno, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di sopravvenuto ed imprevisto disagio personale. 5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo nonche’ in caso di possibile conflitto di interesse o di possibile pregiudizio al corretto adempimento dei compiti d’ufficio, l’autorizzazione e’ immediatamente revocata. Il personale informa in ogni caso immediatamente il diretto superiore nonche’ la ripartizione competente per il personale. 6. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono rilasciate dal direttore preposto alla struttura competente per il personale, sentito il direttore di ripartizione o equiparato preposto. 7. Lo svolgimento di un’attivita’ lucrativa senza autorizzazione o in violazione dei limiti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comporta, ai sensi e nei limiti stabiliti dal competente contratto collettivo, l’applicazione di sanzioni disciplinari. I proventi percepiti senza autorizzazione e quelli che superano il limite previsto dal presente articolo spettano, nella misura stabilita dal contratto collettivo, all’Amministrazione di appartenenza.

Art. 6

Lavoro a tempo parziale e cumulo di impieghi

1. Le disposizioni sull’incompatibilita’ di cui all’art. 2, comma
1, non trovano applicazione nei confronti del personale assunto
dall’amministrazione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un
periodo determinato, per la copertura di posti riservati
preventivamente ad esperti esterni.
2. Il personale assunto in servizio per la copertura di posti a
tempo parziale puo’ essere autorizzato a svolgere una seconda
attivita’ lucrativa, anche alle dipendenze di terzi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al
personale che, in seguito al passaggio ad un rapporto di lavoro a
tempo parziale, non ottenga il ripristino del rapporto di lavoro a
tempo pieno.
4. Lo svolgimento della seconda attivita’ di lavoro prevista al
presente articolo presuppone che tale attivita’ non arrechi
pregiudizio alle esigenze di servizio e sia compatibile con
l’attivita’ istituzionale dell’amministrazione.
5. Non appena l’amministrazione offre la possibilita’ di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a condizioni non disagiate, trovano
applicazione le norme sull’incompatibilita’ per il lavoro a tempo
pieno.

Art. 7

Attivita’ connesse con i compiti istituzionali e remunerate da terzi

1. Al personale che, in connessione con i compiti istituzionali,
svolge saltuariamente attivita’ remunerate all’amministrazione da
terzi, puo’ essere assegnata un’indennita’ di istituto, tenendo conto
dell’ammontare dei compensi percepiti dall’amministrazione e delle
risorse impiegate dalla stessa per la relativa attivita’.

Art. 8

Conferimento di incarichi a personale collocato a riposo

1. Al personale collocato in pensione anticipata di anzianita’
prima del raggiungimento dei limiti di eta’ previsti dalla vigente
normativa provinciale per il collocamento a riposo d’ufficio, non
possono essere conferiti, nel quinquennio successivo alla cessazione
dal servizio, incarichi retribuiti da parte degli enti di cui
all’articolo 1, comma 1.
2. Al fine di garantire per indifferibili esigenze di servizio il
regolare svolgimento dell’attivita’ istituzionale e’ consentito
conferire un incarico retribuito di breve durata al personale che ha
gia’ svolto l’attivita’ medesima ed e’ in possesso della specifica
competenza non altrimenti reperibile a breve all’interno e all’estero
dell’amministrazione.

Art. 9

Anagrafe delle prestazioni

1. Ai fini della compiuta attuazione dell’anagrafe delle
prestazioni, i soggetti pubblici e privati che conferiscono un
incarico ad un dipendente degli enti di cui all’art. 1 sono tenuti ad
informare immediatamente l’amministrazione di appartenenza, nonche’ a
trasmettere alla stessa la documentazione fiscale sui compensi
corrisposti, salvo che vi abbia gia’ provveduto il personale
interessato.
2. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1, gli enti trasmettono le autorizzazioni previste dal presente
regolamento anche ai soggetti committenti.

Art. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) il comma 2 dell’art. 7 del decreto del Presidente della
Provincia 23 marzo 2001, n. 11;
b) l’art. 24 del decreto del Presidente della Provincia del 11
settembre 2003, n. 36;
c) gli artt. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge provinciale 3
luglio 1959, n. 6.
Le qualifiche relative a persone fisiche, che nella presente
legge compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a
persone di sesso femminile e maschile.
Per l’utilizzo delle qualifiche in riferimento a persone
concrete, andra’ sempre usato il genere grammaticale corrispondente.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di
farlo osservare.
Bolzano, 4 febbraio 2009

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009, registro 1, foglio 5

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009, registro 1, foglio 5

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0368&tmstp=1260865246976

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