REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 9 Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto e finalita’

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e
territoriale tra le Condizioni primarie per un ordinato svolgimento
della vita Civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di
leale Collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla
realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente
legge.
2. La presente legge, nel rispetto della Competenza statale in
materia di ordine pubblico e sicurezza e in virtu’ della Competenza
residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale e
della Competenza primaria attribuita alla Regione in materia di
ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione
di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio
regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31
dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di
Competenza regionale in materia di protezione Civile) e successive
modifiche, definisce gli indirizzi generali dell’organizzazione e
dello svolgimento dei servizi di’ polizia locale dei Comuni, delle
Province e delle loro forme associative, e detta i Criteri generali
per l’accesso ai ruoli di’ polizia locale e per la realizzazione di
un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della
polizia locale disciplinati dalla presente legge costituiscono
strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura
della legalita’ e alla prevenzione dei fenomeni di illegalita’.
4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro,
realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana,
intesa come l’insieme delle condizioni atte a garantire lo
svolgimento di un’ordinata e civile convivenza e la qualita’ della
vita nelle citta’ e nel territorio regionale.

Art. 2

Politiche regionali

1. Per le finalita’ indicate dall’articolo 1, la Regione:
a) promuove l’integrazione tra gli interventi regionali e gli
interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche
di contrasto alla criminalita’ e di sicurezza pubblica di competenza
degli organi statali;
b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui
fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte
all’influenza della criminalita’ nella vita sociale e produttiva e la
prevenzione e repressione dei reati;
c) promuove l’istituzione dei Corpi di polizia locale, ne
sostiene l’attivita’ operativa e favorisce il coordinamento al fine
di rendere uniforme il servizio sul territorio;
d) compie attivita’ di ricerca, raccolta e monitoraggio dei
dati relativi all’organizzazione dei Corpi e Servizi di polizia
locale e allo svolgimento delle relative funzioni;
e) favorisce l’integrazione e la condivisione delle banche dati
a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo
di servizi per l’interoperabilita’ e la cooperazione applicativa;
f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di
situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
g) promuove l’applicazione di tecnologie finalizzate al
coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la
polizia locale e tra questa e le Forze dell’ordine presenti sul
territorio regionale;
h) promuove lo sviluppo di’ politiche di sicurezza
transfrontaliere.

Art. 3

Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata

1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di
tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto
delle competenze ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, ed in
attuazione e a completamento della politica regionale sulla
sicurezza, la Regione istituisce, presso la direzione centrale
competente, l’Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, di
seguito denominato «Osservatorio».
2. L’Osservatorio e’ organo di supporto della Giunta in materia
di sicurezza e per la realizzazione di’ politiche integrate
attraverso:
a) il monitoraggio e l’analisi dell’attuazione delle politiche
in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
b) attivita’ di ricerca finalizzata all’analisi dei fenomeni di
criminalita’ e insicurezza sul territorio regionale;
c) attivita’ di informazione, documentazione e valutazione
degli interventi effettuati in ordine alla prevenzione e alla
repressione dei crimini e alla messa in sicurezza delle aree piu’
degradate e ad alto tasso di criminalita’ sul territorio di
competenza del singolo ente locale.
3. Per lo svolgimento delle attivita’ di’ cui al comma 2,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad avvalersi di
collaborazioni con universita’ degli studi, istituti di ricerca e
altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed
esperienze in materia di sicurezza. Gli enti locali, a richiesta,
devono mettere a disposizione dell’Osservatorio tutte le informazioni
relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel
dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della
sicurezza.
4. L’Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e
programmazione, anche tenendo conto delle specificita’ territoriali,
nonche’ funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli
interventi di’ cui alla presente legge. In particolare,
l’Osservatorio si occupa:
a) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di
criminalita’, in generale, che si verificano sul territorio
regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale;
b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di
emarginazione e di bullismo;
c) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di
criminalita’ e pericolosita’ sociale generati dal consumo e dallo
spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall’abuso
di sostanze alcoliche;
d) dell’analisi e della valutazione del fenomeno dell’usura,
dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza
di controllo del territorio;
e) del monitoraggio del problema dell’immigrazione clandestina;
f) della rilevazione della percezione del sentimento di
insicurezza presente sul territorio;
g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento
per la sicurezza;
h) della predisposizione e avvio all’interno degli istituti
scolastici di percorsi educativi in materia, in collaborazione con i’
dirigenti scolastici;
i) di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale
sulle attivita’ di analisi e valutazione effettuate e sui progetti
realizzati.
5. L’Osservatorio e’ costituito con decreto del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale competente in materia di’ sicurezza. Ha sede
presso la direzione centrale competente in materia di sicurezza,
rimane in carica per la durata della legislatura ed e’ composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sicurezza,
con funzioni di Presidente;
b) il direttore regionale competente in materia di sicurezza;
c) il direttore centrale competente in materia di Protezione
civile;
d) il direttore centrale cui fa capo il Corpo Forestale
Regionale;
e) due esperti designati dalle Universita’ degli Studi di
Trieste e Udine, competenti in materia di criminologia e pedagogia
della devianza;
f) quattro rappresentanti della polizia locale designati dal
Comitato tecnico di cui all’art. 22;
g) i quattro Presidenti delle Province della Regione;
h) i quattro Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della
Regione;
i) sei Sindaci designati dal Consiglio delle Autonomie locali,
rappresentativi delle diverse classi demografiche, tra cui un Sindaco
di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e uno di Comune
con popolazione inferiore a 1000 abitanti;
j) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle
associazioni economiche di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, presenti sul territorio regionale;
k) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle
associazioni di volontariato e solidarieta’ maggiormente
rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio
regionale;
l) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 5 e’ nominato un
membro supplente per i casi di assenza o impedimento.
7. L’Osservatorio elegge un Vicepresidente tra i componenti
previsti al comma 5, lettere g), h) e i).
8. Il Presidente puo’ invitare alle sedute, se la situazione lo
richieda, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di
amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore,
dirigenti regionali ed esperti.
9. L’Osservatorio si riunisce almeno due volte all’anno e ogni
volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni
dalla presentazione di una richiesta motivata di’ un terzo dei
componenti e puo’ essere articolato in sottocommissioni per aree
tematiche.
10. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Ai componenti dell’Osservatorio, che non siano dipendenti in
servizio presso la Regione, spetta un gettone di presenza,
determinato con il decreto di cui al comma 5, e, se risiedono in
Comuni diversi da quello in cui si svolgono i’ lavori
dell’Osservatorio, e’ riconosciuto il trattamento di missione
previsto per i dipendenti regionali.

Art. 4 Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza 1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro il 1° marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti: a) le situazioni di’ criticita’ in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualita’ della vita, all’ordinata e civile convivenza; b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalita’; c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana; d) gli interventi relativi a progetti locali di Comuni, Province e altri soggetti pubblici in materia di sicurezza; e) i patti locali di sicurezza urbana; f) le priorita’, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalita’ di finanziamento degli interventi. 2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l’altro, i seguenti interventi: a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio; b) adeguamento delle sedi dei Corpi e Servizi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative; c) realizzazione di’ iniziative volte alla qualificazione dei Servizi di polizia locale e all’istituzione del «vigile di quartiere»; d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce piu’ deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalita’ e al rischio dell’incolumita’ personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne; e) interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private, edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale; f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale; g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio; h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza; i) interventi coordinati per la sicurezza delle attivita’ produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di’ criminalita’. 3. I patti locali di’ sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l’integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana e’ promosso da uno o piu’ Sindaci dei Comuni ovvero Presidenti di Provincia interessati ed e’ teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati’ dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell’ordine dello Stato presenti’ sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono: a) l’analisi dei problemi di’ sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini; b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste. 4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

Art. 5 Volontari per la sicurezza 1. Al fine di favorire il rispetto della legalita’ e migliorare la qualita’ della convivenza civile, la Regione promuove e sostiene finanziariamente l’impiego del volontariato e dell’associazionismo, ivi comprese le associazioni d’arma e le associazioni delle Forze dell’ordine, nel rispetto dei principi e delle finalita’ previste dalle leggi statali e regionali in materia. L’operativita’ delle associazioni e’ subordinata alla stipula di’ apposite convenzioni con i Comuni e le Province interessati. 2. L’impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, e’ volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi. 3. Il comandante o il responsabile del Servizio di’ polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attivita’, con nomi dei volontari, compiti e luoghi d’impiego, e lo tiene a disposizione dell’autorita’ di pubblica sicurezza per almeno un anno. 4. Al fine di assicurare adeguata uniformita’ sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilita’ dei volontari e i compiti ad essi demandati, specificando, in relazione alle diverse tipologie di attivita’: a) le modalita’ esecutive del servizio svolto; b) le dotazioni e l’abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito; c) la formazione necessaria per l’acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste; d) la copertura assicurativa da garantire per l’esercizio delle attivita’, 5. I volontari che superano i prescritti corsi formativi organizzati dalla Regione sono scritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali. Con lo stesso regolamento di’ cui al comma 4 sono disciplinati anche l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei volontari per la sicurezza. 6. La Regione contribuisce alle spese per l’acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui al comma 4. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale n. 64/1986.

Art. 6 Collaborazione con soggetti di vigilanza privata 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilita’ di’ avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza privata, della collaborazione di’ guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un’efficace forma di sostegno nell’attivita’ di presidio del territorio. 2. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 svolgono attivita’ sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di’ polizia locale, le Forze di’ polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti, per esigenze riguardanti esclusivamente: a) tutela del patrimonio pubblico; b) sorveglianza di’ luoghi pubblici; c) comportamenti di disturbo alla quiete pubblica. 3. Il personale di cui al comma 2 opera secondo le modalita’ indicate nelle convenzioni sotto la direzione del comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale dell’ente che ne ha richiesto l’ausilio. 4. Il Comune invia al Prefetto copia della convenzione.

Art. 7 Contributi per la sicurezza delle attivita’ produttive, commerciali e turistiche 1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche e dei rispettivi distretti industriali, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive modifiche, dai fenomeni di criminalita’, sia mediante incentivi all’installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza nell’esercizio dell’attivita’, sia mediante forme di contribuzione a rimborso parziale di danni subiti a seguito di atti criminosi. 2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attivita’ di’ cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti e di imprenditori dei distretti industriali, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio di criminalita’. 3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime «de minimis» previsto dalla normativa comunitaria. 4. La Giunta regionale, nell’ambito delle deliberazioni di cui all’art. 4, commi 1 e 4, determina i criteri e le priorita’ per l’assegnazione del finanziamento ai progetti, le modalita’ di presentazione degli stessi e i limiti del contributo finanziario della Regione a sostegno delle iniziative previste dal presente articolo e provvede al riparto delle risorse da assegnare.

Art. 8

Esercizio delle funzioni di polizia locale

1. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni di polizia
locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni e
le Province organizzano, in forma singola o associata, i Corpi di
polizia locale in modo da assicurare l’assolvimento dei compiti ad
essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. I Corpi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia
locale in conformita’ alla normativa vigente e svolgono, nell’ambito
delle competenze istituzionali dell’ente locale di’ cui fanno parte,
le seguenti funzioni:
a) vigilano sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle
ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle
competenti autorita’, la cui adozione o esecuzione sia di’ competenza
degli enti locali da cui dipendono;
b) vigilano sull’integrita’ e la conservazione del patrimonio
pubblico dell’ente locale;
c) prestano servizi d’ordine, di’ vigilanza e di scorta;
d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale n. 64/1986;
e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e
rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti
locali;
f) collaborano, d’intesa con le autorita’ competenti, alle
operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita’ o disastri,
nonche’ di privato infortunio;
g) esercitano le funzioni di controllo in materia di’ tutela
dell’ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza ai sensi della normativa statale;
j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della
normativa statale;
k) forniscono supporto all’attivita’ di controllo relativa ai
tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
l) svolgono servizio di’ rappresentanza e di’ scorta del
gonfalone;
m) svolgono funzioni di vigilanza in materia ittico-venatoria;
n) svolgono funzioni di protezione e tutela della fauna.
4. Al Sindaco, al Presidente della Provincia o all’Assessore da
essi delegato, ovvero all’organo individuato ai sensi dell’art. 14,
comma 2, competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e
dei compiti di polizia locale e il potere di’ impartire le direttive
al comandante del Corpo di polizia locale o, nei casi di’ cui
all’articolo 10, comma 4, al responsabile del Servizio di polizia
locale, per l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. Nello svolgimento dell’attivita’ di polizia giudiziaria, i
comandanti dei Corpi di polizia locale assicurano lo scambio
informativo e la collaborazione con altri comandi di’ polizia locale
e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di
procedura penale.
6. Nell’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste
dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del
territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in
concorso con le Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana
degli ambiti territoriali di’ riferimento.

Art. 9 Servizi per conto di terzi 1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attivita’ imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l’utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attivita’ conformi all’art. 8. 2. Per le suddette attivita’, da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attivita’ richieste da enti pubblici.

Art. 10 Principi organizzativi 1. Per l’esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni e le Province istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l’organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l’efficienza, l’efficacia e la continuita’ operativa. 2. Per Corpo di’ polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno otto operatori. 3. I Comuni nei quali non e’ istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l’istituzione di’ Corpi di polizia locale in forma associata. 4. I Comuni con popolazione inferiore a 1.000 residenti, in deroga a quanto stabilito al comma 3, possono istituire, ricorrendo alla forma associata, Servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori. 5. I Comuni disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del Corpo o del Servizio di polizia locale armonizzandosi ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneita’: a) previsione di’ almeno una unita’ operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unita’ di organico si’ arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell’unita’ di riferimento piu’ vicina; b) svolgimento delle attivita’ di polizia locale, in ogni giorno dell’anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario: 1) Servizi di polizia locale con organico compreso tra 3 e 7 unita’: almeno sei ore medie di servizio giornaliero; 2) Corpi di’ polizia locale con organico compreso tra 8 e 30 unita’: almeno dodici ore articolate su due turni di servizio; 3) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 31 e 100 unita’: almeno sedici ore articolate su tre turni di servizio; 4) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unita’: orario di ventiquattro ore articolato su quattro turni di servizio; c) svolgimento delle attivita’ di polizia locale in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante o del responsabile del servizio all’utilizzo dell’abito civile. 6. Le Province disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale assicurando quale requisito minimo di omogeneita’ una unita’ operativa di polizia locale ogni 20.000 residenti. 7. Al fine di garantire l’efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l’articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l’esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di’ carattere stagionale. 8. La determinazione delle unita’ operative di cui al comma 5, lettera a), deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di’ lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all’orario di’ servizio effettivamente svolto.

Art. 11

Coordinamento regionale della polizia locale

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato
tecnico di cui all’art. 22, e il Consiglio delle Autonomie locali e
previo parere della competente Commissione consiliare, sono adottati
atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all’attivita’
della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei
requisiti minimi di’ omogeneita’ della dotazione organica dei Corpi
di’ polizia locale in relazione alla densita’ della popolazione
residente, all’estensione territoriale e alla rete viaria,
all’intensita’ dei flussi di circolazione, di’ pendolarismo e
turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio,
industriale e commerciale, e ad ogni altro parametro socio-economico
pertinente.
2. La Regione attua il coordinamento dell’organizzazione della
polizia locale anche mediante l’adozione dei regolamenti previsti
dall’art. 25.
3. La Regione definisce le procedure operative da seguire
nell’espletamento del servizio di polizia locale e promuove
l’adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.
4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un
rapido intervento sul territorio, gli enti locali, con il supporto
della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi della
polizia locale e degli stessi con la Regione per il tramite della
Protezione civile. La Regione individua le caratteristiche tecniche
delle centrali operative e della strumentazione accessoria.
5. Allo scopo di potenziare l’operativita’ della polizia locale e
di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessita’, la
Regione promuove l’istituzione di un numero telefonico unico
attraverso il quale attivare il comando piu’ vicino al luogo in cui
si richiede l’intervento.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0481&tmstp=1260865246976

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